Cassazione Civile, Ordinanza n. 06275/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato nel quale la lavoratrice lamentava di essere stata adibita a mansioni inferiori, in particolare dal febbraio 2013 fino alla cessazione del rapporto, chiedendo l'accertamento del demansionamento e il risarcimento dei danni professionali, patrimoniali ed esistenziali asseritamente subiti. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo, anche in applicazione della cosiddetta ragione più liquida, che nel ricorso introduttivo non fosse stato allegato alcun danno in concreto e che non fosse sufficiente la generica deduzione di pregiudizi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non aveva esaminato le allegazioni contenute nelle prime pagine dell'atto introduttivo; inoltre ha denunciato la violazione di norme costituzionali, processuali e sostanziali, affermando che il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni e che le allegazioni sul danno professionale, patrimoniale ed esistenziale erano state in realtà specificamente formulate. Ha quindi contestato l'affermazione di genericità e l'uso del criterio della ragione più liquida per evitare l'esame del fatto costitutivo del demansionamento e della relativa prova del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale, pur richiamando correttamente il principio secondo cui il danno da demansionamento non è in re ipsa, abbia poi erroneamente escluso la sussistenza di allegazioni idonee a fondare la prova del danno, senza valorizzare gli elementi presuntivi dedotti dalla lavoratrice. Ha affermato che il danno può essere provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti e che il giudice di merito avrebbe dovuto prima verificare la sussistenza del demansionamento e poi, in caso positivo, valutare l'eventuale pregiudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia o ultrapetizione; la Corte non lo sviluppa autonomamente ma rileva il mancato corretto esame delle allegazioni difensive.
art. 2103 c.c.
L'allegazione del demansionamento è ricondotta a un inesatto adempimento dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, una volta allegato il demansionamento, il datore deve provare l'esatto adempimento o la giustificazione dell'adibizione a mansioni inferiori.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme alle presunzioni come base logica del ragionamento inferenziale sul danno da demansionamento.
art. 2729 c.c.
La prova del danno da demansionamento può essere data anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando dati fattuali come qualità e quantità delle mansioni, professionalità, durata del demansionamento e nuova collocazione lavorativa.
art. 1218 c.c.
La responsabilità del datore per inesatto adempimento può essere esclusa solo provando l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della corretta valutazione delle allegazioni.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del giusto processo e della motivazione della decisione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Indicati come vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e omesso esame di un punto decisivo.
Massime di principio
- Il danno da demansionamento non è configurabile in re ipsa: deve essere allegato e provato, ma la prova può essere anche presuntiva, purché sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Nel giudizio per demansionamento il giudice di merito deve esaminare le allegazioni specifiche contenute nell'atto introduttivo e non può respingere la domanda per asserita genericità senza confrontarsi con i fatti dedotti a sostegno del pregiudizio.
- Ai fini della prova presuntiva del danno professionale da demansionamento sono rilevanti la qualità e quantità delle mansioni svolte, la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'assegnazione a mansioni inferiori e l'eventuale perdita di occasioni di sviluppo professionale.
- Quando il lavoratore allega un demansionamento come inesatto adempimento dell'obbligo ex art. 2103 c.c., incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento, la mancanza del demansionamento o la giustificazione dell'adibizione a mansioni inferiori.
- Il criterio della ragione più liquida non può essere utilizzato per eludere la preliminare verifica del fatto costitutivo allegato e della sua incidenza dannosa, se dagli atti emergono elementi idonei a imporre un esame completo della domanda.
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