Cassazione Civile, Ordinanza n. 06268/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di somministrazione a termine stipulati per un addetto al recapito postale con una agenzia di somministrazione, nell'interesse di una società utilizzatrice. In origine la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità dei contratti e la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 1 marzo 2005, con condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. In sede di legittimità la sentenza fu cassata solo sul capo risarcitorio, per applicazione dello ius superveniens dell'art. 32 L. 183/2010, con rinvio per nuova decisione. Il giudice di rinvio liquidò un'indennità ex art. 32 L. 183/2010 pari a quattro mensilità e dispose una liquidazione complessiva delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio, senza statuire espressamente sulle spese dei gradi di merito e senza specificare i criteri di quantificazione. Il ricorrente ha quindi denunciato: omissione di pronuncia e violazione delle norme processuali sulle spese per la mancata liquidazione delle spese di primo e secondo grado; violazione dei criteri tariffari e difetto di motivazione per avere il giudice di rinvio accorpato in un'unica somma le spese di cassazione e rinvio, senza separazione per gradi e fasi e senza indicazione del parametro utilizzato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, entrambi i motivi sul regolamento delle spese. Ha affermato che, quando una questione è stata dichiarata assorbita nella precedente cassazione, non si forma giudicato su di essa e il giudice di rinvio deve pronunciarsi sulle spese di tutti i gradi, non potendo limitarsi ai soli giudizi di legittimità e di rinvio. Inoltre, la liquidazione deve essere effettuata in modo intellegibile e separato, così da consentire il controllo sul rispetto dei limiti tariffari. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese secondo i principi indicati e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese di lite
invocato per il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese
richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e di corretta liquidazione
richiamato per il difetto di motivazione della statuizione sulle spese
richiamato in relazione agli effetti della cassazione e del rinvio
richiamato per i poteri del giudice di rinvio e il vincolo derivante dalla cassazione
richiamato per la regolazione delle spese nei giudizi di cassazione e rinvio
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
indicati come parametri di censura per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale
artt. 2, 4, 5 e 11 DM n. 55/2014
richiamati per contestare i criteri di liquidazione dei compensi professionali
menzionato quale ius superveniens applicato al capo risarcitorio nella precedente fase rescindente
art. 27 d.lgs. n. 273/2006
richiamato nel fatto storico della precedente decisione di merito sulla conversione del rapporto
Massime di principio
- Se una precedente sentenza di cassazione ha dichiarato assorbita una questione sulle spese, non si forma giudicato su quel punto e il giudice di rinvio deve riesaminare e regolare le spese di tutti i gradi coinvolti, non soltanto quelle successive alla cassazione.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere sufficientemente specifica e intelligibile, così da consentire alla parte di controllare il rispetto dei parametri tariffari e di contestare eventuali violazioni di legge.
- Il principio di soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo del processo, ma ciò non consente di accorpare in modo indistinto le spese di giudizi diversi né di omettere la statuizione sulle spese dei gradi anteriori quando queste siano rimaste prive di decisione definitiva.
- Nel giudizio di rinvio, quando siano necessari accertamenti sull'attività difensiva effettivamente svolta, la corte di merito deve procedere a una nuova e analitica liquidazione dei compensi, motivandola in modo da renderne verificabile la correttezza.
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