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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06265/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione positiva di un candidato a un concorso per 999 posti di dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il candidato aveva comunicato la propria preferenza, ma l’attribuzione delle funzioni dirigenziali avvenne solo molti anni dopo, mentre altri vincitori e persino non vincitori avevano già ricevuto incarichi, alcuni anche provvisori. Egli ha quindi chiesto il risarcimento dei danni per il ritardo nell’assegnazione dell’incarico. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha accolto parzialmente l’impugnazione riconoscendo differenze retributive dal 60° giorno successivo all’indicazione delle preferenze, con esclusione di alcune voci variabili. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto: motivazione apparente e contraddittoria della sentenza d’appello; erronea quantificazione del risarcimento; violazione del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994; difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondi e quarti motivi, ritenendo che la Corte d’appello avesse esaminato le questioni rilevanti, adeguatamente motivato sul ritardo nell’assegnazione dell’incarico e correttamente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, previsto per gli emolumenti dei dipendenti pubblici, si applica anche ai crediti risarcitori connessi al rapporto di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, condannando le amministrazioni a corrispondere l’importo già liquidato dalla Corte d’appello, ma con la sola maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese di merito sono state poste a carico delle amministrazioni; quelle di legittimità sono state compensate parzialmente.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte d’appello, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto che la pubblica amministrazione dovesse comunque assegnare al vincitore un incarico dirigenziale o almeno un incarico di studio equivalente; la mancata assegnazione integra violazione della norma.

  • art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994

    Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i crediti dei dipendenti pubblici si applica anche ai crediti risarcitori derivanti dal rapporto di lavoro.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    È richiamato come norma generale sui crediti di lavoro, rispetto alla quale l’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 opera come disposizione speciale limitativa.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Cassazione, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite dei gradi di merito sono state poste a carico delle amministrazioni sostanzialmente soccombenti.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese di legittimità sono state compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha escluso l’ulteriore contributo unificato perché il ricorso è stato proposto da amministrazioni dello Stato esenti per prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel rapporto con la pubblica amministrazione, il ritardo nell’attribuzione di un incarico dovuto al vincitore di concorso può generare responsabilità risarcitoria anche se la posizione soggettiva non venga qualificata in termini di diritto soggettivo pieno, quando l’amministrazione era comunque tenuta ad assegnare un incarico coerente o equivalente.
  • La motivazione è apparente solo se il giudice di merito omette di confrontarsi con le questioni decisive; non ricorre quando dalla sentenza risulti che le doglianze delle parti siano state esaminate e disattese con argomentazioni comprensibili.
  • Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi previsto per i crediti dei dipendenti pubblici si estende anche ai crediti risarcitori connessi al rapporto di lavoro, trattandosi di disciplina speciale rispetto alla regola generale sui crediti di lavoro.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
  • L’eccezione di difetto di legittimazione passiva va valutata in relazione al periodo e al fatto dannoso dedotto in giudizio, potendo essere respinta se la motivazione del giudice di merito individua correttamente il soggetto tenuto rispetto alla specifica fase del rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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