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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06271/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui era stato richiesto a una società e alla sua legale rappresentante il pagamento in solido di una sanzione amministrativa per irregolarità relative a due lavoratori: per uno, assunzione senza preventiva comunicazione, mancata consegna del contratto individuale o della documentazione prima dell'inizio del rapporto e omesse registrazioni sul LUL; per l'altro, registrazioni non fedeli sull'orario di lavoro. La società ha proposto opposizione, poi respinta in appello. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito prevalenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, benché smentite in giudizio da altri elementi e dagli stessi dichiaranti; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., lamentando la condanna alle spese dei due gradi dopo che il primo giudice aveva compensato le spese, nonostante la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sull'efficacia probatoria dei verbali ispettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da loro compiuti, mentre per le dichiarazioni di terzi e per le altre circostanze accertate il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, che può anche attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori rispetto a quelle rese successivamente in giudizio. Ha inoltre osservato che le doglianze della società miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che non vi era una violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la censura riguardava l'apprezzamento dell'esito della prova e non l'erronea distribuzione dell'onere probatorio. È stato parimenti respinto il secondo motivo, poiché il giudice di appello, riformando la decisione di primo grado, doveva procedere a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite; la mancata compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 5, D.lgs. n. 124/2004

    I verbali ispettivi costituiscono elementi probatori liberamente valutabili dal giudice, salvo la piena prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha esercitato il proprio apprezzamento probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l'onere della prova è stato erroneamente addossato alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova da parte del giudice.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; la Corte distingue tra piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e valutabilità delle altre circostanze riferite da terzi.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 244 c.p.c.

    La valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta delle prove più convincenti appartengono al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La critica alla valutazione delle prove è ammissibile solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale consentito in cassazione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I verbali redatti dagli ispettori del lavoro o da funzionari analoghi fanno piena prova solo dei fatti direttamente percepiti o compiuti dal verbalizzante; per le dichiarazioni di terzi e per le circostanze da essi riferite il giudice conserva piena libertà di valutazione insieme agli altri elementi di causa.
  • Il giudice di merito può attribuire maggior peso alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti in sede ispettiva rispetto alle deposizioni rese successivamente in giudizio, purché la valutazione sia complessiva e adeguatamente motivata.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca un errore nella regola legale di valutazione della prova; se si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale probatorio, si entra nel vizio motivazionale, nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; non ricorre quando il giudice ritiene, sulla base delle prove acquisite, che la parte onerata non abbia assolto il proprio carico probatorio.
  • Quando la sentenza di primo grado viene riformata, il giudice di appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali considerando l'esito complessivo della lite; la compensazione resta espressione di potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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