Cassazione Civile, Ordinanza n. 06266/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, formalmente dipendente di una cooperativa che gli aveva intimato per iscritto il licenziamento, aveva inizialmente impugnato stragiudizialmente il recesso solo nei confronti della società committente/utilizzatrice del servizio di facchinaggio, deducendo la non genuinità dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera; solo dopo alcuni anni aveva proposto domanda giudiziale contro la società appaltante per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a quest'ultima e la contestazione dell'illegittimità del licenziamento. Il giudice di merito aveva ritenuto la domanda decaduta ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, assumendo che il termine decorresse dal licenziamento scritto intimato dal datore formale anche nei confronti dell'utilizzatrice. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione dell'art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo che, nelle controversie sulla non genuinità dell'appalto e sull'interposizione fittizia, la decadenza non opera nei confronti dell'appaltante/utilizzatrice se questa non abbia adottato un proprio atto scritto di contestazione della titolarità del rapporto; il licenziamento del datore formale avrebbe potuto far decorrere la decadenza solo verso quest'ultimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha affermato che, in presenza di un licenziamento scritto intimato dal datore di lavoro formale/appaltatore, il regime decadenziale di cui all'art. 32 l. n. 183/2010 opera solo nei confronti di chi ha adottato l'atto espulsivo; non si estende invece automaticamente all'appaltante/utilizzatrice quando questa non abbia emesso alcun atto scritto idoneo a far decorrere la decadenza. Ne consegue che l'azione diretta ad accertare l'interposizione fittizia di manodopera e la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore non è soggetta, in tale evenienza, al termine decadenziale invocato dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010
ad ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto
La decadenza si applica solo quando vi sia un atto scritto o un provvedimento idoneo a far decorrere il termine; nel caso di licenziamento intimato dal datore formale, l'atto fa decorrere il termine solo nei confronti del soggetto che lo ha emesso, non anche dell'utilizzatore privo di un proprio atto scritto di negazione della titolarità del rapporto.
art. 6 l. n. 604/1966
come modificato dall'art. 32, comma 1, l. n. 183/2010
È richiamato come disciplina dei termini di impugnazione del licenziamento, applicabile all'impugnazione del recesso intimato dal datore di lavoro formale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 27 d.lgs. n. 276/2003
È citato quale ipotesi richiamata dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 in tema di accertamento della titolarità del rapporto.
art. 38 d.lgs. n. 81/2015
È evocato in via analogica, come disciplina della somministrazione, per affermare che all'utilizzatore possono essere imputati gli atti di costituzione o gestione del rapporto, non quelli di estinzione.
art. 80-bis d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020
È richiamato come interpretazione autentica della disciplina della somministrazione, utilizzata per rafforzare l'analogia con l'appalto.
Massime di principio
- Nei giudizi in cui si deduce la non genuinità dell'appalto e l'interposizione fittizia di manodopera, il regime decadenziale dell'art. 32 l. n. 183/2010 richiede, per decorrere nei confronti di un soggetto, un atto scritto o un provvedimento ad esso riferibile che neghi la titolarità del rapporto.
- Se il licenziamento è intimato dal datore di lavoro formale/appaltatore, la relativa decadenza opera solo rispetto a tale soggetto; l'atto non si estende automaticamente all'appaltante/utilizzatore, se questi non ha adottato un proprio atto scritto idoneo a far decorrere il termine.
- L'azione volta ad accertare un rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, fondata sull'allegazione di appalto fraudolento o interposizione fittizia, non è soggetta a decadenza in assenza di un atto scritto dell'utilizzatore che contesti la titolarità del rapporto.
- Ai fini della decorrenza dei termini decadenziali, il profilo impugnatorio costituisce il discrimine decisivo: senza un atto scritto da impugnare o equipollente, il termine non inizia a decorrere.
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