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Legge

L.R. Sicilia 7/2001

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 7/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana 7/2001 integra e modifica la L.R. 33/1997 su controllo della fauna, centri di recupero, danni da fauna, ambiti territoriali di caccia, tesserino, sanzioni, vigilanza e Corpo forestale. Introduce regole e termini operativi; alcune norme si riferiscono a scadenze annuali o alla stagione venatoria 2001-2002 e alcune disposizioni risultano impugnate.

Modifiche alla disciplina siciliana sulla fauna selvatica e l’attività venatoria

Modifiche alla disciplina siciliana su fauna selvatica e caccia

La legge regionale siciliana n. 7 del 2001 interviene in modo esteso sulla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, aggiornando la disciplina del controllo della fauna, dei centri di recupero, degli ambiti territoriali di caccia, delle sanzioni e della vigilanza venatoria. Accanto alle misure faunistico-venatorie, contiene anche disposizioni organizzative e finanziarie sul Corpo forestale regionale.

Controllo della fauna

Il provvedimento rafforza gli strumenti di contenimento della fauna selvatica quando i metodi ordinari risultino inefficaci. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste può autorizzare piani di cattura o, per imprenscindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo, sempre senza uso di veleni e previo parere dell’Istituto competente.

Per le operazioni di abbattimento il personale incaricato deve:

  • essere abilitato all’uso del fucile secondo la normativa vigente;
  • essere munito di licenza per l’esercizio venatorio.

Centri di recupero della fauna selvatica

La legge disciplina i centri di recupero provinciale della fauna selvatica e impone un primo adeguamento organizzativo all’Azienda delle foreste demaniali, che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve individuare i centri provinciali che intende istituire, anche in deroga alla disciplina ordinaria, dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente.

La fauna detenuta, dopo le prime cure, deve essere trasferita al centro di recupero più vicino riconosciuto ai sensi della legge, salvo diversa disposizione del responsabile del centro nei casi meno gravi.

Indennizzi per danni e accertamento

Per i danni causati dalla fauna selvatica, la richiesta di indennizzo deve essere:

  • dettagliatamente motivata;
  • presentata entro 7 giorni dall’evento dannoso;
  • indirizzata alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

La ripartizione deve accertare la sussistenza e la consistenza del danno entro i 30 giorni successivi.

Ripartizioni faunistico-venatorie e pareri consultivi

Le ripartizioni faunistico-venatorie operano con il coinvolgimento degli organismi consultivi previsti dalla legge. Per le attività indicate dalla norma, esse devono acquisire il parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia; fino alla costituzione di tali comitati, devono sentire i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste presenti nella provincia.

Viene inoltre confermato il compito di individuare, entro il 28 febbraio di ogni anno, le zone del demanio forestale in cui è consentito l’esercizio venatorio, previo parere dell’Azienda delle foreste demaniali; il parere si intende favorevole se non reso entro 30 giorni. Le zone devono essere comunicate all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste entro il 30 marzo di ogni anno per il calendario venatorio.

Comitato regionale faunistico-venatorio

La composizione del Comitato regionale faunistico-venatorio viene ritoccata sopprimendo alcune parole riferite ai requisiti dei componenti cinofili, senza alterarne la funzione generale.

Al Comitato vengono attribuiti espressamente anche gli interventi di controllo della fauna selvatica.

Esercizio dell’attività venatoria e prelievi consentiti

Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola, dove l’attività venatoria è vietata, è comunque consentito il prelievo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare, dei dipendenti e di persone nominativamente indicate.

Calendario venatorio e specie cacciabili

Per il calendario venatorio è imposto il previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, oltre a quello del Comitato regionale faunistico-venatorio.

La disciplina dei periodi di caccia viene aggiornata per alcune specie:

  • coturnice siciliana: cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre, con prelievo consentito solo previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti, interni ai singoli ambiti territoriali di caccia, fondati sui censimenti e tali da non compromettere la conservazione locale della specie;
  • cinghiale: cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio.

Inoltre, in caso di modifiche alla legge statale n. 157/1992 sulle specie cacciabili, trovano applicazione in Sicilia le norme relative all’elenco delle specie cacciabili per le specie presenti nel territorio regionale.

Ambiti territoriali di caccia

Gli ambiti territoriali di caccia sono riorganizzati come zone di dimensione sub-provinciale, delimitate possibilmente da confini naturali e individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti anche ambiti composti da porzioni di territorio di più province.

Per l’accesso del cacciatore valgono criteri di residenza, capienza e priorità cronologica. Il cacciatore ha diritto all’ambito in cui ricade il comune di residenza e può accedere ad altri tre ambiti regionali se non è stata raggiunta la densità massima. In caso di parità cronologica, hanno precedenza:

  • i parenti fino al secondo grado;
  • i cacciatori residenti in ambiti contigui della stessa provincia;
  • i cacciatori residenti in ambiti contigui di altre province.

L’Assessore può inoltre consentire, nel calendario venatorio, giornate di caccia limitate alla selvaggina migratoria, per cacciatori residenti in Sicilia, con partecipazione economica di lire 10.000 per ambito e per un numero di giornate variabile tra 20 e 30, in due soli ambiti territoriali di caccia.

Sul piano procedurale:

  • l’istanza di ammissione va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno;
  • entro 15 giorni dalla chiusura della stagione venatoria le ripartizioni comunicano i dati utili alla determinazione degli indici di densità massima per l’anno successivo;
  • entro il 30 aprile l’Assessorato rende noto il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito, con riserva del 10% per cacciatori provenienti da altre regioni, nel rispetto della reciprocità;
  • gli elenchi degli ammessi sono trasmessi ai comuni per la pubblicazione;
  • il comune di residenza annota gli ambiti di ammissione nel tesserino regionale;
  • chi chiede più di tre ambiti ottiene solo l’ambito di residenza.

Per le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria e Ustica è stabilito che, a partire dalla stagione venatoria 2001-2002, esse facciano parte di uno degli ambiti territoriali di caccia della provincia di appartenenza.

Commissione per gli esami di abilitazione venatoria

La commissione esaminatrice per l’abilitazione alla caccia deve garantire la presenza paritaria di componenti designati dalle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste.

Tassa di concessione regionale e tesserino

L’importo della tassa di concessione regionale aumenta del 17% per ogni ambito territoriale di caccia prescelto oltre quello di residenza.

Per il tesserino regionale viene precisato che:

  • i capi di selvaggina stanziale abbattuti vanno registrati subito dopo l’abbattimento;
  • i capi di selvaggina migratoria vanno registrati alla fine della battuta di caccia.

Sanzioni

Sono introdotte e aggiornate le sanzioni amministrative in materia venatoria. In particolare:

  • chi non consegna il tesserino venatorio entro 60 giorni dalla conclusione della stagione venatoria è punito con sanzione da lire 50.000 a lire 300.000;
  • chi addestra o allena cani da caccia in difformità dalle regole sui periodi e sulle zone è punito con sanzione da lire 50.000 a lire 300.000 ed è responsabile dei danni eventualmente causati;
  • un comma previgente viene abrogato.

Federazione siciliana della caccia e associazioni

Tra i soggetti rappresentati nel sistema venatorio regionale viene inserita l’Associazione siciliana caccia e natura accanto alla Federazione siciliana della caccia.

Zone di addestramento e allenamento cani

La disciplina delle zone per addestramento, allenamento e gare dei cani è integrata prevedendo che, oltre alle zone “B”, la relativa previsione si applichi anche nelle aziende agro-venatorie.

Vigilanza venatoria e attestati di idoneità

Per la vigilanza venatoria viene estesa la possibilità di rilascio o gestione dell’attestato di idoneità da parte di un dirigente tecnico delegato dall’ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Inoltre, i cittadini già in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non necessitano dell’attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria.

Parchi regionali e aree contigue

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, d’intesa con l’Ente Parco competente, individua con proprio decreto, per ciascun Parco regionale, le zone contigue che possono comprendere porzioni delle attuali zone D. In tali aree contigue si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della legge n. 394/1991.

Disposizioni sul bollo

Le istanze presentate per l’applicazione della legge sono redatte in carta semplice. Solo quelle accolte devono essere regolarizzate ai fini del bollo secondo la normativa vigente.

Corpo forestale della Regione siciliana

Il dirigente generale delle foreste deve regolamentare le attività del personale di ruolo del Corpo forestale della Regione siciliana in materia di vigilanza venatoria.

Sul piano economico-giuridico, la legge aggiorna il regime dell’indennità mensile pensionabile del personale del Corpo forestale, fissando equiparazioni con le qualifiche del Corpo forestale dello Stato al 1° settembre 1995. La disciplina specifica:

  • la corrispondenza tra qualifiche regionali e statali in base agli anni di servizio;
  • l’efficacia economica delle maggiorazioni intervenute dall’1 settembre 1995 a decorrere dall’1 gennaio 1997;
  • l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 77 della L.R. 16/1996.

Copertura finanziaria e esercizi interessati

Per l’attuazione delle disposizioni sul Corpo forestale sono autorizzate spese specifiche:

  • per l’esercizio finanziario 2001: lire 5.000 milioni;
  • per l’esercizio finanziario 2002: lire 25.000 milioni, comprensive anche della copertura delle indennità per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

È inoltre autorizzata, per l’esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 10.000 milioni per le finalità dell’articolo 1, comma 1, della L.R. 2/2001, con copertura mediante stanziamenti di bilancio e riduzione di altre autorizzazioni di spesa.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Profili di obsolescenza

La legge contiene numerose disposizioni strettamente collegate alla stagione venatoria 2001-2002, agli esercizi finanziari 2001 e 2002 e a termini ormai scaduti. Pur essendo formalmente una legge ancora esistente, molte sue previsioni hanno oggi rilevanza pratica limitata o nulla; restano di possibile interesse solo quelle che si riverberano indirettamente nella disciplina consolidata successiva o per ricostruzioni storiche della normativa venatoria regionale.

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