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Legge

L.R. Sicilia 10/2000

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 10/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza uffici e dirigenza della Regione siciliana, disciplina rapporti di lavoro e contrattazione collettiva, istituisce ARAN Sicilia, trasferisce funzioni ai comuni e alle province e introduce lo sportello unico per le attività produttive. Prevede misure su protezione civile e un blocco/riordino dei pensionamenti anticipati fino al 31 dicembre 2003, con passaggio al sistema statale dal 1° gennaio 2004.

Disciplina della dirigenza regionale, contrattazione del personale, conferimento di funzioni agli enti locali, sportello unico per le attività produttive, protezione civile e pensionamenti in Sicilia

Riorganizzazione amministrativa e disciplina della dirigenza nella Regione siciliana

La legge ridefinisce l’organizzazione degli uffici regionali e dei rapporti di impiego alle dipendenze della Regione siciliana e degli enti pubblici non economici vigilati o controllati dalla Regione. L’obiettivo è aumentare efficienza, contenere la spesa di personale e valorizzare formazione, professionalità e pari opportunità.

Ambito di applicazione e fonti richiamate

La disciplina si applica all’Amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo regionale. Per quanto non previsto, trova applicazione il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con sostituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri con il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

Indirizzo politico-amministrativo e poteri dirigenziali

Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo: fissano obiettivi, programmi, priorità e criteri generali, individuano risorse e compiono nomine e designazioni attribuite dalla legge. Ai dirigenti spettano gli atti e provvedimenti amministrativi, anche esterni, oltre alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse e controllo.

Gli organi politici non possono sostituirsi ai dirigenti nei provvedimenti di competenza. In caso di inerzia o ritardo fissano un termine perentorio; se l’inerzia persiste o vi sono violazioni gravi, possono nominare un commissario ad acta tra i dirigenti di prima fascia, previa contestazione, salvo urgenza. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità.

Principi organizzativi degli uffici regionali

L’Amministrazione regionale deve organizzare gli uffici secondo criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento tra uffici, trasparenza e imparzialità, anche tramite strutture per l’informazione ai cittadini e l’attribuzione della responsabilità del procedimento a un unico ufficio. Gli orari di servizio e apertura devono essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con quelli delle amministrazioni pubbliche europee.

Le determinazioni organizzative e quelle relative ai rapporti di lavoro sono adottate dagli organi di gestione con i poteri del privato datore di lavoro. I servizi di controllo interno di gestione devono essere istituiti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; essi verificano la coerenza delle scelte organizzative con i principi previsti e possono proporre correttivi. Inoltre, nella Regione trovano attuazione gli artt. 1, 2, 5 e 6 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, con regolamenti attuativi da emanare entro 90 giorni.

Struttura amministrativa, dipartimenti e uffici speciali

L’organizzazione regionale è articolata in strutture di massima dimensione, strutture intermedie denominate aree e servizi, unità operative di base e uffici semplici. In prima applicazione le strutture di massima dimensione coincidono con quelle indicate nella tabella allegata; le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti, con individuazione dei servizi tramite regolamento entro 30 giorni.

Le strutture intermedie sono individuate con regolamento e soggette a revisione almeno triennale; fino alla definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 resta ferma l’attuale struttura. È inoltre istituito presso la Presidenza un Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro. La Giunta regionale può istituire uffici speciali temporanei per esigenze particolari, programmi o progetti complessi, definendone durata, obiettivi, dotazioni e personale.

Ordinamento del personale e dei ruoli

La dotazione organica regionale, nelle more della nuova classificazione, comprende il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, anche in soprannumero, secondo le previgenti qualifiche. Il personale può essere temporaneamente adibito a mansioni di altre qualifiche della stessa fascia funzionale. Entro 60 giorni deve essere definita, con decreto presidenziale previa contrattazione sindacale, la nuova classificazione funzionale e i criteri dei profili professionali.

Le variazioni delle dotazioni organiche sono contenute nei limiti di spesa e coerenti con la programmazione triennale del fabbisogno; gli aumenti di organico richiedono legge. Fino al 31 dicembre 2003 è vietato bandire nuovi concorsi, salvo quelli già indetti e le eccezioni previste per il corpo forestale.

Ordinamento della dirigenza e conferimento degli incarichi

La dirigenza è ordinata in un unico ruolo con due fasce; in prima applicazione è prevista anche una terza fascia per il personale già in servizio con qualifica dirigenziale amministrativa o tecnica equivalente. Presso la Presidenza è istituito il ruolo unico dei dirigenti, da regolare entro 120 giorni.

L’accesso alla seconda fascia avviene secondo il d.lgs. n. 29/1993. In prima applicazione accedono alla prima fascia il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati e l’ispettore regionale tecnico in possesso del titolo richiesto; alla seconda fascia accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici in possesso di laurea e, per i posti residui, i dirigenti di terza fascia mediante concorso. Per cinque anni il 50% dei posti conferibili con la procedura dell’art. 28 d.lgs. n. 29/1993 è riservato ai dirigenti di terza fascia; successivamente la riserva è del 30%.

Gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato, di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 7, con possibilità di rinnovo. Il conferimento tiene conto di natura del programma, attitudini, capacità professionale e risultati, con criterio ordinario di rotazione. L’incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e proposta dell’Assessore competente. Altri incarichi sono conferiti dal dirigente generale. È prevista una banca dati dei curricula dei dirigenti per il conferimento degli incarichi e per favorirne la mobilità.

Compiti dei dirigenti di massima dimensione e dei dirigenti operativi

I dirigenti di struttura di massima dimensione formulano proposte e pareri agli organi politici, attuano i piani e le direttive, assegnano obiettivi e risorse ai dirigenti, adottano gli atti organizzativi e amministrativi, esercitano poteri di spesa e di entrata, dirigono e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti, promuovono e resistono alle liti, chiedono pareri, gestiscono il personale e i rapporti sindacali, decidono sui ricorsi gerarchici e curano i rapporti con UE e organismi internazionali secondo le direttive politiche.

I dirigenti operativi curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate, adottano i relativi atti, svolgono compiti delegati, dirigono e controllano gli uffici dipendenti, valutano l’apporto dei dipendenti e gestiscono le risorse assegnate.

Responsabilità dirigenziale, valutazione e sanzioni

I dirigenti rispondono dei risultati delle strutture, del raggiungimento degli obiettivi, delle decisioni organizzative, della gestione del personale e del rispetto dei termini procedimentali. Ogni anno presentano una relazione sull’attività svolta.

In caso di risultati negativi o mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può revocare l’incarico e destinare il dirigente a diverso incarico entro 60 giorni, con perdita del trattamento accessorio legato a funzioni e risultati. In caso di grave o reiterata inosservanza delle direttive o specifica responsabilità, la Giunta può escludere il dirigente da ulteriori incarichi per almeno due anni oppure recedere secondo codice civile e contratti collettivi.

Datori di lavoro e sicurezza

Ai dirigenti generali e ai capi degli uffici periferici sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro per il personale, gli impianti, le attrezzature e i locali di rispettiva pertinenza; per beni o locali comuni a più strutture, la gestione dei servizi comuni deve essere regolata con provvedimento congiunto. Fino a tale atto, i datori di lavoro interessati rispondono in solido.

Rapporto di esclusività e trattamento economico

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i dirigenti che dirigono strutture devono dimettersi dagli incarichi esterni non inerenti alle funzioni assegnate o optare per altro incarico non gestionale.

La retribuzione della dirigenza è definita dai contratti collettivi; il trattamento accessorio è collegato a funzioni e responsabilità e graduato con decreto del Presidente della Regione. Per i dirigenti generali il trattamento fondamentale è fissato per contratto individuale, con riferimento ai massimi dei contratti collettivi. Il compenso copre anche incarichi svolti in ragione dell’ufficio; i compensi di terzi sono versati all’amministrazione e confluiscono nelle risorse per il trattamento accessorio.

Formazione, aggiornamento e portavoce

La formazione dei dirigenti è considerata metodo permanente per adeguare competenze e favorire gestione orientata ai risultati. Ogni anno l’Amministrazione definisce le risorse da destinare alla formazione, che può essere svolta anche con SSPA, università siciliane e altri soggetti specializzati. La partecipazione concordata è servizio utile; è possibile aspettativa non retribuita fino a 3 mesi annui per studio.

Il Presidente e gli Assessori possono nominare un portavoce tra i giornalisti iscritti all’Ordine, con lo stesso trattamento dei consulenti. La norma reca autorizzazione di spesa per gli anni 2000-2002.

Rapporti di lavoro, tutela della maternità/paternità e trasferimenti per salute

I rapporti di lavoro sono disciplinati dal codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato, salvo specialità regionali. I rapporti individuali sono regolati contrattualmente. Continuano ad applicarsi gli accordi sindacali e le norme regionali previgenti per gli istituti non disciplinati dalla legge, fino ai limiti previsti per la sopravvenienza dei contratti collettivi.

Si applicano le norme statali più favorevoli in materia di sostegno alla maternità e paternità. I dipendenti regionali affetti o già affetti da patologie oncologiche conclamate possono chiedere il trasferimento alla sede più vicina al domicilio, anche in soprannumero, con idonea certificazione specialistica.

Contrattazione collettiva, ARAN Sicilia e rappresentanza unitaria

La contrattazione collettiva è articolata su due livelli, regionale e integrativo di unità amministrativa periferica. Regione ed enti costituiscono un comparto unico, salvo diversa articolazione. È istituita ARAN Sicilia, che rappresenta legalmente gli enti interessati e svolge le funzioni negoziali attribuite all’ARAN nazionale.

ARAN Sicilia è ente di diritto pubblico con autonomia organizzativa e contabile; è finanziata da contributi fissi per dipendente e da quote per assistenza alla contrattazione integrativa. I regolamenti interni sono soggetti a controllo del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato; la gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti regionale. È prevista una disciplina specifica per composizione, durata, incompatibilità e reclutamento del personale dell’Agenzia, anche con possibili assunzioni a termine o selezione diretta per posizioni dirigenziali.

Sono costituiti organismi di rappresentanza unitaria del personale. La procedura contrattuale prevede indirizzi della Giunta o del comitato di settore, pareri sulla compatibilità finanziaria, termini per il rilascio dei pareri e la sottoscrizione definitiva del contratto. I contratti devono essere corredati da prospetti degli oneri e coperture; per la contrattazione integrativa è previsto controllo di compatibilità da parte di organi di revisione o controllo interno.

Interpretazione e disciplina di clausole contrattuali e permessi sindacali

In caso di controversie interpretative sui contratti collettivi, le parti li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola; l’accordo sostitutivo ha effetto retroattivo sin dall’inizio della vigenza del contratto.

La contrattazione collettiva determina anche i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali e ne regola l’utilizzo e la distribuzione in base alla rappresentatività.

Conferimento di funzioni agli enti locali

La Regione conferisce a comuni e province tutte le funzioni amministrative non richiedenti l’esercizio unitario regionale, in coerenza con sussidiarietà e principi della l. n. 59/1997. Restano riservate alla Regione le funzioni istituzionali regionali, quelle internazionali e quelle che richiedono esercizio unitario, tra cui infrastrutture e opere pubbliche regionali, difesa del suolo e ambiente, sanità, programmi comunitari, promozione economica e lavoro, protezione civile, cultura e turismo regionali, corpo forestale, beni culturali e ambientali, pubblica istruzione e assistenza universitaria, formazione professionale salvo l’organizzazione dei corsi, motorizzazione e trasporti regionali, urbanistica ed edilizia sismica.

Una legge regionale successiva deve individuare le funzioni delegabili agli enti locali.

Competenze di comuni e province e regole di esercizio

Comuni e province hanno ampia facoltà di iniziativa nelle questioni rientranti nella loro competenza. Le comunità locali devono essere consultate tempestivamente nei processi di programmazione e formazione delle decisioni. La legge regionale attuativa disciplina le forme di partecipazione alla formazione di piani, programmi e altri provvedimenti regionali.

La provincia regionale esercita le funzioni di interesse provinciale riguardanti vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, salvo attribuzioni ad altri soggetti. Il comune esercita le funzioni relative alla popolazione e al territorio comunale, specie nei servizi sociali, nell’assetto del territorio e nello sviluppo economico. I comuni attuano forme di decentramento e cooperazione e, per le funzioni trasferite, utilizzano il personale a tempo indeterminato già assunto per attività delegate. Nei comuni, province ed enti locali si applica inoltre il d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, con una specifica modifica sui requisiti per incarichi dirigenziali.

Regolamenti di esecuzione del decentramento

Entro 120 giorni dalla legge devono essere emanati regolamenti per individuare i procedimenti di competenza delle province e dei comuni. I regolamenti devono raggruppare i procedimenti per materia, indicare la struttura regionale da sopprimere o ridurre e prevedere che gli enti locali eroghino direttamente servizi, sovvenzioni, contributi e vantaggi economici nelle materie trasferite.

Ogni regolamento disciplina anche trasferimento di personale, patrimonio e risorse finanziarie. Fino all’adozione dei regolamenti e dei conseguenti adempimenti, le funzioni restano alla Regione.

Sportello unico per le attività produttive

Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative relative a realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, compreso il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie. Ogni comune deve assicurare un’unica struttura responsabile dell’intero procedimento e istituire uno sportello unico anche telematico con accesso all’archivio informatico e alle informazioni regionali rilevanti.

I comuni possono stipulare convenzioni con camere di commercio, consorzi industriali o altre amministrazioni; nei patti territoriali o contratti d’area la gestione dello sportello deve essere attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o contratto. In mancanza di diversa disciplina, si applica il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Procedimento unico per l’insediamento produttivo e varianti urbanistiche

Il procedimento per l’autorizzazione all’insediamento produttivo è unico ed è regolato dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, integrato dalla legge regionale. La Giunta regionale fissa i criteri generali e gli ambiti territoriali per l’individuazione delle aree.

I comuni devono rispettare strumenti urbanistici, piani sovracomunali e piani dei consorzi ASI. Se è necessaria una variante, l’Assessorato regionale territorio e ambiente deve pronunciarsi entro 45 giorni dalla presentazione; decorso inutilmente il termine, la variante si intende approvata. Il termine può essere sospeso una sola volta per chiarimenti, per massimo 15 giorni. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante dell’Assessorato e, acquisito il suo consenso, il consiglio comunale decide definitivamente.

Disposizioni di protezione civile

La legge modifica la disciplina regionale sulla protezione civile, consentendo il comando presso l’ufficio regionale di personale degli enti locali. Il Presidente della Regione o l’Assessore delegato può disporre direttamente il trasferimento di personale regionale per le esigenze dell’ufficio regionale di protezione civile. In caso di imminenza o verificarsi di eventi di crisi, è prevista l’attivazione di misure urgenti senza limitazioni al solo personale tecnico.

La norma reca autorizzazioni di spesa per gli anni 2000-2002.

Riordino del sistema pensionistico regionale

Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, è sospesa l’applicazione delle norme sui pensionamenti di anzianità, con salvezza di specifiche ipotesi già maturate e della disciplina per i genitori di disabili gravi. In deroga, i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale richiamata hanno diritto al collocamento anticipato a riposo entro il limite del 45% del personale in servizio al 31 dicembre 1993 per ciascuna qualifica.

La domanda doveva essere presentata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. Se le domande eccedono il contingente, si procede secondo anzianità contributiva e, a parità, per età. In nessuna qualifica il pensionamento può superare il 50%. Il collocamento avviene per contingenti semestrali pari a un sesto degli aventi diritto. Dal 1° gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi del sistema statale, salvi i diritti quesiti.

Disposizioni finali, abrogazioni e decorrenze

Con il conferimento degli incarichi dirigenziali sono abrogate le norme regionali incompatibili e soppressi i ruoli di direttore regionale o equiparato e di dirigente superiore amministrativo e tecnico. Dalla stipulazione del primo contratto collettivo cessano di applicarsi diverse norme del d.P.R. n. 3/1957 e altre disposizioni collegate; dalla sottoscrizione del secondo contratto collettivo cessano gli effetti delle disposizioni di legge che regolano i rapporti di impiego nelle materie coperte dal contratto.

La legge è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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