Cassazione Civile, Ordinanza n. 06269/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 8 giugno 2004 - 20 settembre 2004 con causale sostitutiva, relativo al servizio di recapito presso una struttura aziendale territoriale. La lavoratrice ha contestato la nullità del termine, sostenendo in primo grado e poi in appello sia l'insufficiente specificità della clausola giustificatrice sia, in concreto, l'inesistenza o non effettività della ragione sostitutiva indicata nel contratto. La Corte d'appello, nel giudizio di rinvio dopo un primo intervento di cassazione, ha ritenuto legittimo il termine perché la clausola conteneva elementi sufficienti a individuare i lavoratori da sostituire. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, da un lato, violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sulle pronunce del giudice, lamentando l'omessa pronuncia sulla specifica domanda di accertamento dell'effettività in concreto della causale sostitutiva; dall'altro, ha denunciato la nullità della sentenza per la stessa omessa pronuncia su tale capo di domanda, già proposta in citazione e reiterata in appello. La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la questione dell'effettività concreta della causale, pur assorbita nei precedenti gradi, era stata ritualmente riproposta nel giudizio di rinvio e doveva essere esaminata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, perché esamini la questione non affrontata relativa alla verifica in concreto dell'esigenza sostitutiva e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione chiarisce che nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciarsi anche sulle questioni dichiarate assorbite e ritualmente riproposte, non potendo limitare il thema decidendum al solo punto oggetto della sentenza rescindente.
Norme richiamate
"ragioni di carattere sostitutivo"
La specificazione delle ragioni del termine serve a garantire trasparenza e veridicità della causale e la sua immodificabilità nel corso del rapporto; nelle realtà aziendali complesse la causale sostitutiva può essere legittima anche senza indicazione nominativa, se integrata da elementi ulteriori idonei a rendere determinabile l'ambito della sostituzione e verificabile la sussistenza effettiva del presupposto.
Richiamato in relazione alla denuncia di violazione dei criteri di interpretazione del contratto, nel contesto della verifica della clausola appositiva del termine.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ma conserva pieni poteri sulle questioni non coperte dalla statuizione rescindente o dichiarate assorbite e ritualmente riproposte.
Il giudice di rinvio ha la stessa pienezza di poteri del giudice la cui decisione è stata cassata, entro i limiti derivanti dalla sentenza rescindente e dal comma 3 dell'art. 394 c.p.c.
La mancata pronuncia su un capo di domanda ritualmente introdotto e reiterato integra vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato tra le norme processuali violate per l'omessa decisione su una domanda o questione devoluta al giudice.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla corretta devoluzione in appello delle questioni non esaminate.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla corretta devoluzione in appello delle questioni non esaminate.
Richiamato per il rilievo officioso della nullità del termine e della clausola contrattuale.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere di provare la sussistenza effettiva della causale sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non si applica la regola dell'art. 346 c.p.c. in modo da far formare giudicato implicito sulle questioni dichiarate assorbite; se tali questioni non vengono decise dal giudice di merito perché ritenute assorbite, esse possono essere riproposte nel rinvio e devono essere esaminate dal giudice ad quem quando ritualmente devolute.
- Il giudice di rinvio, entro i limiti della sentenza di cassazione, deve riesaminare l'intera causa nella parte ancora aperta e non può restringere indebitamente il thema decidendum al solo punto oggetto della decisione rescindente, dovendo decidere anche sulle questioni già dedotte e rimaste assorbite.
- In materia di contratto a termine per esigenze sostitutive, la clausola è sufficientemente specifica quando, pur senza indicazione nominativa del lavoratore sostituito, contenga elementi ulteriori idonei a rendere determinabile il novero dei sostituiti e a consentire la verifica dell'effettiva sussistenza della causale nel caso concreto.
- La mancata pronuncia su una domanda o su un capo di domanda ritualmente introdotto e riproposto integra vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06265/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06266/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06268/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06271/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06275/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06278/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →