L.R. Sicilia 9/2006
Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana ripropone un ampio insieme di disposizioni urgenti su personale, sanità, scuola, consorzi di bonifica, lavoro, ambiente, beni culturali e finanza pubblica. Molti articoli risultano però omessi perché impugnati. Restano alcune norme su controlli interni, sanatoria per consorzi industriali, autorizzazioni di spesa per il 2006 e disciplina di specifici inquadramenti e trasferimenti di personale.
Riproposizione di norme urgenti in materia di personale e misure finanziarie per la Regione Siciliana
Riproposizione di norme urgenti in materia di personale e misure finanziarie
La legge regionale è della Regione Siciliana e contiene una serie di disposizioni eterogenee, in larga parte rivolte alla gestione del personale e a interventi finanziari per settori regionali, enti strumentali e organismi collegati. Nel testo consolidato molti articoli e commi risultano omessi perché impugnati dal Commissario dello Stato; il riassunto segue quindi la disciplina effettivamente riportata nel testo disponibile.
Controlli interni e pianificazione strategica
La legge ridisegna, con decorrenza dalla data di inizio della XIV legislatura dell’Assemblea regionale siciliana, l’assetto dei controlli interni dell’Amministrazione regionale. Sono abrogati il comma 2-bis dell’articolo 4 e l’articolo 4-ter della legge regionale n. 20/2001, mentre il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito con la denominazione di Servizio di pianificazione e controllo strategico per l’ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico.
Per questi servizi sono previsti:
- un dirigente, anche esterno all’Amministrazione, per i servizi degli Assessori, con la collaborazione di un consulente e di tre dipendenti regionali, tra cui un dirigente;
- per il Presidente della Regione, un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni, con fino a due consulenti esterni e otto dipendenti regionali, tra cui due dirigenti;
- continuità operativa delle strutture già esistenti fino alla costituzione dei nuovi servizi.
Sono inoltre fissati requisiti professionali per i soggetti esterni e per i consulenti, la cui retribuzione è equiparata a quella dei consulenti del Presidente e degli Assessori. I servizi concorrono alla programmazione economico-finanziaria e ai piani di sviluppo settoriale; il servizio del Presidente formula anche proposte sulla sistematica generale dei controlli interni e coordina le strutture analoghe degli Assessori. La direttiva prevista dal decreto legislativo n. 286/1999 è emanata dal Presidente della Regione. Il controllo di gestione deve avvalersi di un sistema informativo statistico con banca dati di sintesi alimentata dai dipartimenti regionali.
Ufficio speciale per i controlli di secondo livello
Le strutture organizzative dell’Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia sono equiparate, senza nuovi oneri, alle aree e ai servizi previsti dalla legge regionale n. 10/2000.
Disposizioni sul personale del Corpo forestale regionale e altri inquadramenti
È prevista l’autorizzazione per il dipartimento regionale foreste a inquadrare, nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che abbia chiesto il trasferimento ai sensi della normativa statale richiamata. L’inquadramento avviene nelle qualifiche equivalenti, con applicazione dello stato giuridico ed economico e del regime previdenziale del Corpo forestale regionale, salvo il trattamento posseduto alla data dell’inquadramento. La copertura degli oneri è ricondotta alle risorse statali trasferite e a specifiche autorizzazioni di spesa per il 2006 e per il triennio successivo.
Per il personale del comparto regionale e per altri casi di reinquadramento la legge disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio e il ricongiungimento dei servizi ai fini previdenziali, con alcune distinzioni tra personale del comparto regionale e personale non ricompreso nel comparto, subordinando in quest’ultimo caso il riconoscimento a un atto deliberativo dell’organo esecutivo dell’ente di appartenenza.
Misure sul lavoro, sul precariato e sulla stabilizzazione
La disciplina risultante contiene varie previsioni di stabilizzazione e trasformazione di rapporti di lavoro, in particolare:
- gli enti locali strutturalmente deficitari che stabilizzano lavoratori del regime transitorio finanziati con oneri regionali possono ottenere un contributo fino a 40.000 euro, nei limiti del Fondo unico per il precariato;
- Regione, enti locali e soggetti vigilati possono trasformare in rapporti a tempo indeterminato alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con contratti di diritto privato, entro il limite del 30% della programmazione triennale del fabbisogno e nei limiti delle dotazioni organiche;
- ai fini della stabilizzazione, i soggetti impegnati in ASU e PUC presso consorzi di bonifica, ASI e Camere di commercio sono equiparati ai soggetti impiegati in ASU e PUC regionali;
- è previsto il trasferimento ad altre amministrazioni, anche regionali, di personale individuato dalla normativa richiamata, nonché la possibilità di impiego del personale transitato alla Resais S.p.A. per 36 ore settimanali se già in servizio a 28 ore.
Sono inoltre presenti disposizioni di interpretazione autentica e riconoscimento giuridico di inquadramenti, con effetti economici collegati a specifiche autorizzazioni di spesa per il 2006.
Sanità e organizzazione dei servizi
La legge contiene una previsione relativa ai contratti di ricerca in essere, ai quali si applicano le disposizioni regionali richiamate sulla disciplina del personale sanitario. È inoltre prevista l’interpretazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/2003 nel senso che in ogni reparto di pediatria deve essere assicurata la presenza di uno psicologo, ovvero di un pedagogista del ruolo sanitario, per l’assistenza a bambini e genitori durante l’ospedalizzazione.
Un’ulteriore disposizione consente all’azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa di immettere in ruolo i vincitori di un concorso di collaboratore sanitario indicati nella delibera aziendale richiamata.
Autorizzazioni in sanatoria per i consorzi industriali
I consorzi disciplinati dalla legge regionale n. 1/1984 sono autorizzati a rilasciare autorizzazioni in sanatoria ai soggetti che non abbiano adempiuto, entro il 30 giugno 2005, agli obblighi previsti dalla normativa sui lotti, salvo l’obbligo di realizzare lo stabilimento nei termini. La sanatoria è ammessa anche in presenza di precedenti provvedimenti di revoca, salvo che il lotto sia già stato riassegnato ad altri operatori.
Per ottenerla, gli interessati devono:
- presentare domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- versare una penale pari al prezzo attuale di cessione del lotto.
Disposizioni economiche e finanziarie per il 2006
Il testo contiene numerose autorizzazioni di spesa riferite all’esercizio finanziario 2006 e, in alcuni casi, al triennio 2006-2008. Tra le principali spese richiamate nel testo disponibile figurano interventi per:
- personale e strutture dei controlli interni;
- inquadramenti e riconoscimenti di servizio;
- sostegno a organismi e strutture collegate all’amministrazione regionale;
- funzioni dei dipartimenti bilancio, tesoro, finanze e credito e del Corpo regionale delle miniere.
Le relative coperture sono indicate mediante utilizzo di specifici capitoli e accantonamenti del bilancio regionale o di fondi dedicati, come il Fondo unico per il precariato.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Tuttavia molte disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo o sono collegate a eventi e scadenze precise, come:
- l’avvio della XIV legislatura;
- l’esercizio finanziario 2006 e il triennio 2006-2008;
- termini di 90 giorni per la domanda di sanatoria;
- il limite del 30 giugno 2005 per l’inadempimento sanabile;
- la durata annuale o triennale di alcuni regimi di copertura del personale.
Profili di obsolescenza
Diversi articoli del testo consolidato sono espressamente omessi perché impugnati. Inoltre molte misure sono strettamente legate all’esercizio 2006, a trienni passati o a situazioni organizzative ormai superate; per tali ragioni, nel complesso, la legge ha oggi un interesse pratico limitato e in larga parte storico, pur restando utile per ricostruzioni interpretative o per effetti residui puntuali.
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