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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15525/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico e la ricostruzione di carriera di ex lettori di lingua straniera che, dopo aver lavorato a termine per l'università, avevano stipulato contratti di collaboratore esperto linguistico (CEL). I ricorrenti chiedevano di accertare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto fin dalla prima assunzione, di dichiarare inefficaci i contratti CEL nella parte lesiva dei diritti maturati, e di ottenere la ricostruzione della carriera con adeguamenti retributivi, differenze stipendiali, TFR, contributi e altre voci. Dopo una prima fase di merito e una cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo corretti i conteggi del CTU e insussistenti ulteriori differenze. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto già enunciato nella precedente ordinanza rescindente, avendo calcolato l'assegno ad personam e gli importi successivi su un divisore orario di 385 ore annue invece che su 352 ore annue, come imposto dal giudicato richiamato; 2) violazione dell'art. 45 TFUE, dell'art. 7 reg. UE n. 492/2011 e dei principi euro-unitari e costituzionali, contestando che la retribuzione CEL potesse essere parametrata alla contrattazione collettiva con assegno riassorbibile e negando l'adeguatezza del sistema; 3) violazione dell'art. 1 d.l. n. 2/2004, conv. in l. n. 63/2004, come interpretato dall'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, in relazione al riassorbimento dell'assegno ad personam, questione già decisa nella fase rescindente; 4) nullità della procura dell'università per asserito difetto di ius postulandi, sostenendo la necessità di una delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione anche per l'Avvocatura interna.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo: ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse errato nel prendere a base dei conteggi un divisore di 385 ore annue, invece delle 352 ore annue indicate nel precedente giudicato richiamato dalla pronuncia rescindente, con conseguente errata determinazione dell'assegno ad personam e, a cascata, delle ulteriori somme dovute. Ha invece rigettato il secondo motivo, dichiarandolo in parte inammissibile perché riproponeva questioni già risolte nella sentenza rescindente e in parte infondato perché la normativa interna e unionale non impone l'equiparazione dei CEL ai docenti né un automatismo retributivo fondato sull'anzianità; ha rigettato il terzo motivo perché la questione del riassorbimento dell'assegno era già stata decisa nella precedente fase di legittimità; ha rigettato il quarto motivo, affermando che la procura rilasciata ad avvocati dell'Avvocatura interna dell'università non richiedeva le formalità previste per il conferimento a liberi professionisti e che l'autonomia organizzativa dell'ente consente di disciplinare internamente la difesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente; la sua violazione si verifica quando il rinvio si discosti dal criterio già fissato, anche nei conteggi che ne discendono.

  • art. 45 TFUE

    invocato per sostenere il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità; la Corte ritiene però che, nel caso dei CEL/ex lettori, la disciplina interna non contrasti con il diritto dell'Unione perché non impone l'equiparazione ai docenti e consente la conservazione del miglior trattamento come assegno ad personam.

  • art. 7 del regolamento UE n. 492/2011

    richiamato come parametro di non discriminazione dei lavoratori migranti; la Corte ne esclude la violazione alla luce della disciplina nazionale applicabile agli ex lettori divenuti CEL.

  • art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con l. n. 63 del 2004

    attribuisce ai collaboratori linguistici un trattamento economico parametrato al ricercatore confermato a tempo definito, proporzionato all'impegno orario, fatti salvi i trattamenti di miglior favore.

  • art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010

    interpreta autenticamente la disciplina del 2004, chiarendo che il miglior trattamento pregresso si conserva a titolo individuale per differenza, come assegno ad personam, soggetto a riassorbimento.

  • art. 36 Cost.

    non impone, per i CEL, una progressione automatica ancorata all'anzianità o l'equiparazione al trattamento dei docenti; la conformità alla contrattazione collettiva è presuntivamente adeguata salvo specifiche dimostrazioni contrarie.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità della procura, ma la censura è respinta perché la difesa era stata affidata all'Avvocatura interna e non a un libero professionista senza autorizzazione.

  • art. 365 c.p.c.

    evocato nella censura sulla procura speciale, ma non conduce a nullità nel caso di conferimento ai legali interni dell'ente.

  • art. 366 n. 5 c.p.c.

    menzionato nella censura sulla procura, senza incidenza decisiva ai fini dell'esito.

  • art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933

    disciplina il patrocinio autorizzato per le amministrazioni pubbliche non statali; la Corte distingue il caso del conferimento a liberi professionisti da quello dell'Avvocatura interna dell'università, ritenendo che nel secondo non sia necessaria la delibera autorizzativa prevista per la deroga al patrocinio ordinario.

  • art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933

    richiamato per affermare che, in caso di urgenza, il rettore può provvedere direttamente al conferimento dell'incarico, sanando poi l'irregolarità mediante tempestiva approvazione del consiglio.

  • art. 6 della l. n. 168 del 1989

    riconosce alle università autonomia e personalità giuridica, base per ritenere possibile l'organizzazione di un'Avvocatura interna e la regolazione delle relative modalità di conferimento degli incarichi.

  • art. 12 del d.lgs. n. 165/2001

    impone alle amministrazioni di organizzare la gestione del contenzioso anche tramite appositi uffici; è utilizzato come fondamento sistematico della legittimità dell'Avvocatura interna.

  • art. 2113, comma 4, c.c.

    richiamato nello schema-tipo di contratto e nei meccanismi di rinuncia individuale previsti dalla normativa successiva, senza effetto decisivo sul rapporto oggetto del giudizio.

  • L. n. 167 del 2017, art. 11

    considerata dal Collegio come normativa di finanziamento e di rinvio alla contrattazione integrativa, non idonea da sola a modificare direttamente il trattamento retributivo degli ex lettori.

  • L. n. 234 del 2021, art. 1, comma 305

    modifica la disciplina della legge n. 167 del 2017 ma non incide direttamente sul diritto azionato, rinviando ancora alla contrattazione integrativa di Ateneo.

  • d.l. n. 48 del 2023, conv. con l. n. 85 del 2023

    introduce commi aggiuntivi nell'art. 11 della l. n. 167 del 2017, senza mutare il principio per cui il trattamento dipende da atti successivi non ancora emanati.

  • art. 51 del c.c.n.l. 21.5.1996

    richiamato come esempio di meccanismo contrattuale che consente ai CEL di conservare un trattamento più favorevole pregresso sotto forma di assegno personale.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione decide in sede rescissoria, il giudice di rinvio deve attenersi non solo alla regola di diritto enunciata, ma anche ai presupposti fattuali e ai parametri di calcolo da quella regola logicamente discendenti; lo scostamento integra violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • In materia di ex lettori di lingua straniera divenuti collaboratori esperti linguistici, il trattamento economico va determinato secondo la disciplina speciale del rapporto CEL e non può essere automaticamente agganciato alla progressione retributiva del personale docente o del ricercatore, salvo la conservazione del miglior trattamento individuale come assegno ad personam.
  • Il miglior trattamento economico pregresso deve essere conservato solo nei limiti in cui corrisponda alla differenza tra quanto già percepito e quanto dovuto in base al nuovo regime contrattuale; tale differenza può essere soggetta a riassorbimento per gli aumenti successivi previsti dalla contrattazione collettiva o dalla legge.
  • La nozione di diritti quesiti in questa materia tutela le prestazioni già esaurite e gli istituti che valorizzano l'anzianità maturata, ma non impedisce la modifica pattizia o normativa del rapporto per il futuro.
  • La conformità della retribuzione dei CEL alla disciplina collettiva e alla legge speciale non è di per sé contraria all'art. 36 Cost. né al divieto di discriminazione, se il sistema assicura comunque la conservazione del livello retributivo individualmente maturato come meccanismo di salvaguardia.
  • Il patrocinio dell'università tramite Avvocatura interna, se espressamente istituita nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, non richiede le stesse formalità previste per la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore di liberi professionisti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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