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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15500/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di collaborazione intercorsi tra un ateneo e il ricorrente tra il 1990 e il 1994, seguiti dalla stipula di un contratto a tempo indeterminato come collaboratore esperto linguistico. Il ricorrente sosteneva che l'attività svolta in precedenza fosse, in sostanza, un rapporto subordinato unitario e che ciò imponesse di riconoscere, per il periodo successivo e ai fini della carriera, un trattamento economico più favorevole, in particolare quello previsto per i professori associati a tempo definito o per i ricercatori confermati, oppure comunque quello riconosciuto agli ex lettori di madrelingua straniera poi divenuti collaboratori linguistici. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva escluso sia la subordinazione del rapporto originario sia l'applicabilità della disciplina speciale sugli ex lettori. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserita preclusione, derivante dalla precedente sentenza rescindente, a distinguere le due fasi del rapporto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutte le domande, specie sulla rilevanza del servizio pregresso ai fini della carriera; 3) violazione della normativa sui collaboratori/lettori universitari, sostenendo che dovesse applicarsi anche ai lettori di lingua italiana la disciplina prevista per gli ex lettori di lingua straniera; 4) omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla continuità dell'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri per l'intero arco del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorso dell'università, ritenendo valida la procura conferita all'avvocato appartenente all'avvocatura interna dell'ente, perché l'obbligo di preventiva delibera motivata e di controllo degli organi di vigilanza ex art. 43 r.d. n. 1611 del 1933 riguarda il conferimento a liberi professionisti, non il mandato all'avvocatura interna istituita dall'ente con atto organizzativo generale. Nel merito, ha escluso che la precedente sentenza rescindente avesse formato un giudicato sul contenuto sostanziale del rapporto: essa si era pronunciata solo sulla giurisdizione, lasciando impregiudicata la fondatezza delle domande. Ha poi ritenuto inammissibile la doglianza ex art. 112 c.p.c. e quella ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova della subordinazione e sulla genericità delle allegazioni. Infine, ha respinto la censura relativa alla disciplina retributiva: la normativa del 1995 e del 2004 e la giurisprudenza unionale riguardano gli ex lettori di madrelingua straniera passati a collaboratori linguistici, non i collaboratori esperti linguistici assunti originariamente come tali, i quali restano soggetti alla contrattazione collettiva di comparto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dell'università; nulla è stato disposto nei confronti dell'INPS, rimasto sostanzialmente contumace. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La precedente pronuncia di cassazione aveva deciso solo sulla giurisdizione e non precludeva al giudice di rinvio di valutare la fondatezza delle domande e la natura del rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se questa ha ritenuto assorbente l'assenza di prova della subordinazione e l'inapplicabilità della disciplina invocata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le doglianze di violazione dell'art. 384 e dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato; non è consentita una nuova rivalutazione del merito.

  • art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933

    Per le università statali il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è autorizzato; la deroga in favore di liberi professionisti richiede delibera motivata e controllo dell'organo di vigilanza, ma tale schema non si applica allo ius postulandi dell'avvocatura interna istituita dall'ente.

  • art. 11 della l. 3 aprile 1979, n. 103

    Ha modificato l'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, introducendo la disciplina del patrocinio autorizzato per le amministrazioni pubbliche non statali.

  • art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933

    In caso di urgenza, il rettore può conferire direttamente l'incarico, con successiva approvazione sollecita, sanando l'irregolarità originaria.

  • art. 6 della l. n. 168 del 1989

    Le università statali sono enti pubblici dotati di autonomia e personalità giuridica propria, non più organi dello Stato; ciò rileva per il regime del patrocinio.

  • art. 12 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Le amministrazioni devono organizzare la gestione del contenzioso del lavoro anche mediante appositi uffici, quadro interpretativo richiamato per riconoscere la legittimità dell'avvocatura interna universitaria.

  • art. 4 della l. n. 236 del 1995

    È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ne esclude l'applicazione ai collaboratori esperti linguistici assunti originariamente come tali.

  • art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, convertito in l. n. 63 del 2004

    La disciplina di ricostruzione della carriera e il parametro retributivo ivi previsto riguardano solo gli ex lettori di madrelingua straniera divenuti collaboratori linguistici, non i collaboratori esperti linguistici assunti ab origine.

  • art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980

    Riguarda la figura dei lettori ex lettori di madrelingua straniera; la Corte esclude che il ricorrente abbia mai ricoperto tale qualifica o che il suo rapporto sia riconducibile a tale disciplina.

  • art. 4 del d.l. n. 120 del 1995

    Definisce i collaboratori esperti linguistici come addetti a esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, con trattamento demandato alla contrattazione collettiva.

  • art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993

    Richiamato come fonte della contrattazione collettiva nel sistema dell'impiego pubblico privatizzato vigente all'epoca.

  • artt. 40 e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamati quale disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente di richiamare la motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.

  • art. 375 c.p.c.

    Dopo la riforma, la pubblica udienza è riservata a casi eccezionali; negli altri casi la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Regola la trattazione camerale dei ricorsi che non richiedono pubblica udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza rescindente che si pronunci solo sulla giurisdizione non forma un giudicato sulla fondatezza sostanziale della domanda e non impedisce al giudice di rinvio di esaminare la prova e la qualificazione del rapporto.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice.
  • La disciplina speciale sulla ricostruzione della carriera e sul trattamento economico prevista per gli ex lettori di madrelingua straniera poi divenuti collaboratori linguistici non è estensibile ai collaboratori esperti linguistici assunti originariamente come tali, i quali restano soggetti alla contrattazione collettiva di comparto.
  • Ai fini della rappresentanza in giudizio di un'università statale, la procura all'avvocatura interna istituita dall'ente non richiede gli stessi adempimenti previsti dall'art. 43 r.d. n. 1611 del 1933 per il conferimento del mandato a liberi professionisti, poiché tali formalità presidiano la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, non l'organizzazione interna dell'ente.
  • La valutazione della subordinazione del rapporto di lavoro richiede allegazioni e prove specifiche circa l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare; in difetto, le modalità organizzative e di coordinamento della prestazione non bastano a trasformare un rapporto autonomo in subordinato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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