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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15524/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda due lavoratrici straniere che, dopo essere state assunte come lettrici di madrelingua e poi inquadrate come collaboratrici esperte linguistiche (CEL), avevano già ottenuto con precedente giudicato il riconoscimento di un trattamento economico pari al 100% di quello del ricercatore a tempo definito fino alla data di passaggio ai CEL. Successivamente l'università aveva ridotto il trattamento in proporzione alle ore previste dal nuovo contratto. Le lavoratrici chiedevano di accertare un unico rapporto di lavoro fin dall'origine e, comunque, il diritto a conservare anche dopo il 1.11.1994 il trattamento economico pieno del ricercatore confermato a tempo definito, comprensivo di progressioni economiche e incrementi stipendiali, oltre alla regolarizzazione contributiva. Nel giudizio di rinvio e poi in cassazione sostenevano che norme sopravvenute (l. n. 167/2017, d.m. interministeriale 16.8.2019, l. n. 234/2021 e successive modifiche) avessero superato il principio di diritto della sentenza rescindente, imponendo il riconoscimento del trattamento del ricercatore con classi e scatti e senza congelamento della progressione; denunciavano inoltre vizi di nullità della sentenza di rinvio, omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 45 TFUE e chiedevano un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Contestavano infine i criteri di calcolo della CTU, sostenendo che non fosse stato rispettato il trattamento di miglior favore loro riconosciuto dal precedente giudicato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto correttamente conferito lo ius postulandi dell'università tramite avvocatura interna; ha escluso che la normativa sopravvenuta del 2017, 2019, 2021 e 2023 avesse inciso sul principio di diritto fissato nella precedente pronuncia rescindente; ha affermato che per gli ex lettori divenuti CEL spetta solo la conservazione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale trattamento di miglior favore risultante dal combinato disposto tra d.l. n. 2/2004 e art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, ma non l'aggancio permanente alla retribuzione dei ricercatori né l'automatica progressione per classi e scatti. Ha ritenuto infondati anche i motivi su motivazione e violazione dell'art. 394 c.p.c., insussistente il vizio ex art. 132 c.p.c., non necessario il rinvio pregiudiziale UE, e inammissibili/infondati i rilievi sulla CTU per difetto di specificità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese verso l'università; nulla è stato liquidato in favore dell'INPS, che non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. n. 382/1980

    richiamato come base dell'originario rapporto di lettorato di madrelingua, distinto dall'attività dei docenti e poi sostituito dal contratto di CEL.

  • l. n. 236/1995

    richiamata come fonte del contratto a tempo indeterminato di collaboratore esperto linguistico.

  • d.l. n. 2/2004 conv. in l. n. 63/2004

    prevede un criterio di ricostruzione economica della carriera degli ex lettori dalla prima assunzione, facendo salvo il trattamento di miglior favore; non attribuisce un aggancio permanente alla carriera dei ricercatori.

  • art. 26, comma 3, l. n. 240/2010

    interpretato nel senso che il miglior trattamento va conservato solo come assegno personale differenziale rispetto alla retribuzione dovuta al CEL, non come prosecuzione della retribuzione dei ricercatori.

  • l. n. 167/2017, art. 11

    considerata fonte di stanziamento straordinario e di supporto alla contrattazione integrativa di ateneo; non è stata ritenuta idonea a modificare direttamente il regime retributivo degli ex lettori/CEL.

  • decreto interministeriale 16.8.2019

    considerato privo di incidenza diretta sul diritto azionato, perché rinvia alla contrattazione integrativa di ateneo.

  • l. n. 234/2021, art. 1, comma 305

    ritenuta non idonea a superare il principio di diritto della sentenza rescindente; conferma il rinvio agli atti integrativi successivi.

  • d.l. n. 48/2023 conv. in l. n. 85/2023

    le modifiche introdotte non sono state ritenute tali da alterare il quadro già delineato.

  • art. 394 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto della sentenza rescindente sulle questioni già decise, salvo sopravvenienze idonee a mutare il quadro normativo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di motivazione assolutamente mancante, ipotesi esclusa nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non questioni giuridiche o argomentazioni interpretative.

  • art. 45 TFUE

    non è violato dalla disciplina applicata, perché non impone l'equiparazione piena degli ex lettori ai ricercatori o ai docenti universitari.

  • art. 43 r.d. n. 1611/1933

    alla luce dell'autonomia universitaria, consente la difesa dell'ente secondo le regole del patrocinio autorizzato; nel caso di avvocatura interna, la procura è ritenuta validamente conferita secondo l'organizzazione dell'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel rapporto degli ex lettori di lingua straniera divenuti collaboratori esperti linguistici, il passaggio al nuovo inquadramento non comporta l'ultrattività indefinita del trattamento economico del ricercatore: il trattamento di miglior favore già riconosciuto può essere conservato solo come differenza individuale (assegno ad personam), nei limiti stabiliti dalla legge.
  • Le sopravvenienze legislative che prevedono stanziamenti o rinvii alla contrattazione integrativa di ateneo non modificano automaticamente il diritto sostanziale del singolo lavoratore se non sono accompagnate da atti attuativi idonei a incidere sul rapporto; in mancanza, resta applicabile il regime già ricavato dalle fonti normative vigenti.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e può discostarsene solo se sopravvengano norme o fatti realmente idonei a mutare il quadro giuridico; non basta richiamare disposizioni che, in sostanza, rinviano alla contrattazione collettiva o integrativa.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non ricorre quando si contesti soltanto l'interpretazione di norme, atti amministrativi o criteri di calcolo della consulenza tecnica.
  • Il principio di non discriminazione di matrice unionale non impone l'assimilazione piena degli ex lettori al personale docente universitario, né esige che la retribuzione sia necessariamente ancorata all'anzianità di servizio secondo schemi propri di altri rapporti di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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