Cassazione Civile, Ordinanza n. 15517/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune ha richiesto a un proprio dipendente la restituzione di euro 42.455,00, oltre interessi, somme percepite per attività professionali svolte in favore di terzi senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001. Il dipendente ha proposto opposizione dinanzi al giudice ordinario, ma i giudici di merito hanno negato la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo devoluta la questione alla Corte dei conti. Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo, sostenendo che, nel caso di azione di recupero esercitata direttamente dall'amministrazione verso il dipendente, la giurisdizione spetti al giudice ordinario; richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul cd. doppio binario tra azione contabile del Procuratore regionale e azione recuperatoria dell'amministrazione. Il lavoratore resiste e propone ricorso incidentale sulle spese, censurando la compensazione disposta in appello.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale del Comune, reputa infondata l'eccezione di inammissibilità, dichiara che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e cassa la sentenza impugnata. Rileva che qui non vi è un'azione del Procuratore contabile per danno erariale, ma un'azione dell'amministrazione per il recupero di somme dovute in base al rapporto di lavoro; manca quindi il presupposto dell'inerzia dell'amministrazione che legittimerebbe l'intervento della Procura contabile. Il ricorso incidentale sulle spese è assorbito. Le parti sono rimesse davanti al Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 353 c.p.c., anche per le spese del giudizio di cassazione. È inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001
Vieta ai dipendenti pubblici incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati; in caso di violazione il compenso deve essere versato all'amministrazione di appartenenza. Il comma 7-bis tipizza l'omesso versamento come responsabilità erariale devoluta alla giurisdizione contabile, ma la norma è letta come ricognitiva di un orientamento già consolidato.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
Attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, salvo le ipotesi specifiche devolute al giudice amministrativo.
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 1; comma 1, n. 3
La questione di giurisdizione è ricondotta al n. 1; il difetto di indicazione del canale di accesso è ritenuto carenza meramente materiale e irrilevante.
art. 353 c.p.c.
La causa è rimessa al Tribunale di Palermo, in quanto la norma era ancora applicabile ratione temporis al ricorso introdotto nel 2022.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per censurare la compensazione delle spese.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, per mancanza dei presupposti.
Massime di principio
- Quando la pubblica amministrazione agisce direttamente nei confronti del proprio dipendente per il recupero di compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati, la controversia ha natura di rapporto di lavoro privatizzato e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione contabile interviene, invece, nell'azione del Procuratore regionale per responsabilità erariale del dipendente che abbia omesso di riversare le somme dovute, e tale legittimazione sorge in presenza di inerzia dell'amministrazione.
- Il comma 7-bis dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 si coordina con il sistema del cd. doppio binario: l'azione contabile e l'azione recuperatoria dell'amministrazione sono autonome, ma non possono sovrapporsi quando riguardino il medesimo petitum contro il medesimo soggetto.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dall'amministrazione per il recupero di compensi non autorizzati, il petitum sostanziale è la contestazione dell'esercizio dei poteri datoriali, non la responsabilità erariale.
- L'omessa indicazione formale del canale di accesso al ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando la censura riguarda chiaramente una questione di giurisdizione.
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