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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta di pagamento, per il periodo settembre 2007-aprile 2008, delle prestazioni asseritamente rese in favore di un ente territoriale nell’ambito di un rapporto qualificato dall’attore come collaborazione coordinata e continuativa di consulenza. In primo grado e in appello la domanda principale viene respinta perché i giudici di merito escludono che il contratto formalizzato nel maggio 2008 sia riferibile alle prestazioni anteriori dedotte in causa e ritengono manchi prova scritta del rapporto invocato, anche alla luce della documentazione prodotta. In via subordinata viene respinta anche la domanda ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento, poiché non risulta provato che l’amministrazione abbia tratto un’utilitas dalle attività svolte. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe male interpretato la delibera e gli atti amministrativi considerandoli clausole di stile invece che come fonti dell’obbligazione dell’ente. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2041 e 1218 c.c., assumendo che l’indennizzo per arricchimento sarebbe dovuto in presenza dell’utilità conseguita dall’ente, a prescindere dallo stanziamento di spesa, e contesta il rilievo della mancata prova che le attività potessero essere svolte dal personale interno.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché, attraverso il richiamo a documenti non localizzati negli atti processuali e non trascritti o riassunti nel ricorso, mira a ottenere una rivalutazione del merito in violazione del principio di specificità e autosufficienza dell’art. 366 c.p.c. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile perché non si confronta con la ratio decisoria della sentenza impugnata: il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. era fondato, in via principale e assorbente, sulla mancata prova dell’utilità/vantaggio tratto dall’ente, circostanza non specificamente censurata. Quanto alle spese, la Corte non provvede in favore del controricorrente per un difetto di valida autorizzazione al conferimento dello ius postulandi da parte della Regione, ma dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico del contratto/atto amministrativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 1363 c.c.

    come sopra, richiamato ai fini interpretativi

  • art. 1366 c.c.

    come sopra, richiamato ai fini interpretativi

  • art. 1367 c.c.

    come sopra, richiamato ai fini interpretativi

  • art. 1369 c.c.

    come sopra, richiamato ai fini interpretativi

  • art. 2041 c.c.

    la domanda subordinata è stata respinta perché non era provata l’utilità conseguita dall’amministrazione, requisito centrale dell’azione di arricchimento

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la doglianza non supera il decisum fondato sulla mancanza di prova dell’arricchimento/utilitas

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve rispettare il principio di specificità/autosufficienza, indicando e localizzando gli atti e riassumendone o trascrivendone i passaggi essenziali

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l’atto o documento richiamato deve essere accompagnato da idoneo riferimento alla fase del giudizio di merito in cui è stato prodotto o formato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel conformarsi a precedente di legittimità sul potere di stare in giudizio della Regione Calabria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 123 Cost.

    evocato nel passaggio sulla necessità di adeguamento dello statuto regionale per il potere di promuovere o resistere alle liti

  • art. 27, lett. f), Statuto della Regione Calabria

    richiesto quale base statutaria della legittimazione della Regione a promuovere o resistere alle liti previa autorizzazione della Giunta

  • art. 16 lett. f) d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

    richiamato in giurisprudenza precedente per escluderne l’applicabilità alle Regioni

  • art. 8 d.lgs. n. 80 del 1998

    richiamato nel precedente citato per delimitare l’ambito applicativo della disciplina statale

  • legge reg. Calabria 13 maggio 1996, n. 7

    richiamata nel precedente citato per conferire ai dirigenti la rappresentanza in giudizio e il potere di conciliare e transigere, ma non quello di promuovere o resistere alle liti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il principio di autosufficienza impone che gli atti e i documenti richiamati siano specificamente indicati, localizzati nel fascicolo e, se necessario, trascritti o riassunti nei passaggi essenziali; in mancanza, la censura è inammissibile se mira in realtà a una nuova valutazione del merito.
  • La doglianza per violazione dei criteri ermeneutici del contratto non può trasformarsi in una richiesta di riesame del materiale istruttorio e documentale, se il ricorso non consente alla Corte di verificare direttamente il contenuto degli atti richiamati.
  • L’azione generale di arricchimento senza causa richiede la prova dell’effettivo arricchimento dell’altra parte e del correlato depauperamento, non essendo sufficiente allegare genericamente lo svolgimento di attività o la mera astratta utilità della prestazione.
  • Quando la decisione impugnata fonda il rigetto su una ratio autonoma e decisiva, il ricorso deve confrontarsi con quella specifica ragione; la mancata censura della ratio principale rende inammissibile il motivo.
  • Se l’ente convenuto è una Regione, la legittimazione a stare in giudizio segue le regole statutarie e, nei casi previsti, richiede l’autorizzazione della Giunta regionale o un valido atto equipollente; in difetto, il conferimento del mandato difensivo può essere irregolare ai fini delle spese, senza incidere necessariamente sulla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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