Cassazione Civile, Ordinanza n. 15501/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente universitaria, in servizio dal 1 marzo 1991 come collaboratrice ed esperta di lingua straniera, che aveva chiesto differenze retributive per il periodo luglio 2013-novembre 2017. La lavoratrice sosteneva che il proprio trattamento economico dovesse continuare a essere determinato secondo il contratto collettivo decentrato del 29 giugno 2009, richiamato in un verbale di conciliazione del 31 marzo 2010, e non secondo il successivo contratto collettivo del 10 dicembre 2013. Chiedeva inoltre la restituzione delle somme trattenute dall'università a titolo di contributi previdenziali sugli arretrati. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo che l'accordo conciliativo non avesse efficacia ultrattiva per il periodo successivo e che la domanda di restituzione fosse soggetta a prescrizione quinquennale come credito di lavoro. In Cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e omesso esame/travisamento della prova, sostenendo che l'accordo conciliativo doveva essere letto nel senso di assicurare anche per il futuro il trattamento del contratto decentrato del 2009; (2) violazione degli artt. 2077 e 2103 c.c., assumendo che la contrattazione collettiva decentrata non potesse modificare il trattamento senza adesione specifica; (3) violazione della disciplina sugli ex lettori di lingua straniera e del diritto UE, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; (4) violazione degli artt. 2033 e 2948 c.c., sostenendo che la trattenuta previdenziale illegittima dovesse essere qualificata come indebito o arricchimento senza causa e quindi soggetta a termine decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste di violazione dei canoni ermeneutici, omesso esame e travisamento, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura dell'accordo conciliativo, mentre l'interpretazione data dalla Corte d'appello è stata reputata non implausibile e conforme al sistema delle fonti del pubblico impiego privatizzato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per assorbimento, perché dipendeva dalla diversa lettura dell'accordo già esclusa con il primo motivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla disciplina degli ex lettori e sul diritto eurounitario era estranea al thema decidendum, centrato invece sull'efficacia dell'accordo conciliativo e sul trattamento economico pattuito tra le parti; di conseguenza è stata respinta anche l'istanza di rinvio a nuovo ruolo e il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: in mancanza di una conciliazione novativa, il credito resta soggetto alla prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro ex art. 2948 n. 4 c.c.; non è applicabile il termine decennale dell'indebito ex art. 2033 c.c. né quello dell'azione di arricchimento senza causa, perché la domanda concerne l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo derivante dall'accordo e le trattenute previdenziali operate dal datore di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363 e ss. c.c.
Richiamati come criteri di interpretazione del contratto; la Corte afferma che la loro invocazione non giustifica una semplice richiesta di lettura alternativa dell'accordo conciliativo rispetto a quella già offerta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure che cumulinano vizi eterogenei vengono considerate inammissibili se formulate in modo da sovrapporre doglianze non coerenti con i singoli vizi tipizzati.
artt. 2077 e 2103 c.c.
Invocati per sostenere l'immutabilità in peius del trattamento pattuito, ma la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile perché dipendente dall'interpretazione dell'accordo conciliativo.
l. n. 167 del 2017
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma la questione è stata dichiarata estranea al giudizio.
d.l. n. 2 del 2004, convertito nella l. n. 63 del 2004
Invocato dalla ricorrente in materia di disciplina degli ex lettori di lingua straniera; la Corte ha ritenuto la questione estranea al thema decidendum.
sentenza CGUE del 18 luglio 2006
Richiamata quale fondamento del preteso contrasto con il diritto UE; la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel presente giudizio.
art. 2033 c.c.
La Corte ne esclude l'applicazione perché la domanda non è qualificabile come ripetizione di indebito, ma come pretesa all'esatto adempimento di un'obbligazione retributiva.
art. 2948 n. 4 c.c.
Applicato il termine quinquennale ai crediti di lavoro azionati, compresi quelli relativi alle trattenute operate sulle retribuzioni arretrate.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 375 c.p.c.
Il rinvio a nuovo ruolo e l'udienza pubblica sono stati disattesi perché la questione dedotta era irrilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, un accordo conciliativo o transattivo non può essere interpretato nel senso di attribuire ultrattività indefinita a un contratto integrativo se tale effetto contrasta con il sistema delle fonti della contrattazione collettiva di comparto.
- Quando il ricorrente denuncia violazione dei canoni ermeneutici del contratto ma in realtà chiede una diversa lettura del testo negoziale, la censura è inammissibile se il giudice di merito ha fornito un'interpretazione plausibile e non illogica.
- La qualificazione della domanda come ripetizione di indebito o arricchimento senza causa non è consentita quando, per sostanza, la pretesa concerne l'esatto adempimento di un'obbligazione retributiva derivante da un accordo tra le parti.
- In assenza di una conciliazione novativa, i crediti di lavoro restano soggetti alla prescrizione propria prevista dall'art. 2948 c.c.; il termine decennale dell'indebito o dell'azione di arricchimento non si applica per eludere la disciplina speciale.
- Le questioni di diritto eurounitario e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sono inammissibili quando non incidono sul thema decidendum effettivo della controversia.
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