LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce disposizioni di adeguamento a norme europee in materia di professioni forensi, diritto d’autore, medicinali veterinari, telecomunicazioni, diritto penale, indennizzo delle vittime, IVA, università, alimenti, ambiente e altri settori. Stabilisce anche discipline transitorie e termini specifici, tra cui l’obbligo generalizzato di ricetta veterinaria elettronica dal 1° settembre 2018 e proroghe per le domande di indennizzo fino al 31 dicembre 2025. Il testo fornito si interrompe nel corso dell’articolo 18.
Adeguamento dell’ordinamento italiano a direttive e obblighi europei
Adeguamento a obblighi e direttive europee
La legge interviene su numerosi settori per adeguare la normativa italiana a direttive e regolamenti dell’Unione europea e per rispondere a procedure d’infrazione e casi EU Pilot. Il testo disponibile comprende gli articoli da 1 a 18, ma si interrompe durante l’articolo 18: le disposizioni successive e la parte finale di tale articolo non sono ricostruibili.
Avvocati stabiliti
L’avvocato stabilito può chiedere al Consiglio nazionale forense l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo dopo aver esercitato la professione per almeno otto anni in uno o più Stati membri, computando anche l’attività eventualmente svolta in Italia, e aver successivamente frequentato con esito lodevole e proficuo la Scuola superiore dell’avvocatura. Gli iscritti alla data di entrata in vigore conservano l’iscrizione; possono inoltre chiedere di essere iscritti coloro che a quella data avevano già maturato i requisiti previsti dalla disciplina previgente.
Tutela del diritto d’autore online
Su istanza dei titolari dei diritti, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre immediatamente fine alle violazioni del diritto d’autore o dei diritti connessi, quando esse risultino manifeste a un esame sommario e sussista il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile. Un regolamento dell’Autorità disciplina adozione e comunicazione del provvedimento, soggetti legittimati a presentare reclamo, relativi termini e procedura per la decisione definitiva; deve inoltre individuare misure idonee a impedire la reiterazione di violazioni già accertate.
Tracciabilità e prescrizioni veterinarie
Produttori, depositari, grossisti, farmacie, parafarmacie, titolari di autorizzazioni alla vendita e medici veterinari, attraverso la prescrizione, alimentano la banca dati centrale con le informazioni sull’inizio, le variazioni e la cessazione dell’attività di vendita, sull’acquirente e sulla produzione e commercializzazione dei medicinali veterinari. La banca dati è alimentata esclusivamente attraverso i dati delle ricette elettroniche; il veterinario deve inserirvi i dati identificativi del titolare dell’allevamento. Gestione e aggiornamento devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La ricetta elettronica è prevista in alternativa al modello cartaceo per i medicinali veterinari e per i mangimi medicati. Dal 1° settembre 2018 è obbligatoria in via esclusiva per entrambe le categorie. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsificazione o il tentativo di falsificazione di ricette elettroniche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria richiamata dall’articolo 108 del decreto legislativo n. 193 del 2006.
Roaming e accesso a Internet
Per le violazioni delle disposizioni del regolamento UE sul roaming e del regolamento UE 2015/2120 sull’accesso a un’Internet aperta, l’Autorità competente irroga sanzioni amministrative pecuniarie da 120.000 a 2.500.000 euro e ordina la cessazione immediata della violazione. Per le violazioni in materia di roaming, ordina inoltre il rimborso agli utenti delle somme ingiustificatamente addebitate, fissando un termine non inferiore a trenta giorni.
Nei casi individuati dalle norme richiamate, quando da un esame sommario emerge una violazione e vi è urgenza per il rischio di danni di notevole gravità al mercato o agli utenti, l’Autorità può adottare, dopo aver sentito gli operatori interessati e in attesa del provvedimento definitivo, misure temporanee di sospensione immediata della condotta. Può anche disporre la pubblicazione dei provvedimenti a spese dell’operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, inclusi quotidiani a diffusione nazionale.
Razzismo e xenofobia: responsabilità degli enti
La fattispecie penale richiamata dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654 del 1975 viene estesa alle condotte fondate sulla minimizzazione grave o sull’apologia, oltre che sulla negazione, dei crimini indicati dalla disposizione. Per i delitti così individuati, agli enti si applica una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, in caso di condanna, una sanzione interdittiva per almeno un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente destinato, in via esclusiva o prevalente, a consentire o agevolare tali delitti, è prevista l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti
La disciplina di accesso al Fondo per l’indennizzo è modificata. È eliminata una delle condizioni precedentemente previste e, in via generale, la vittima deve aver esperito senza esito l’azione esecutiva contro l’autore del reato per ottenere il risarcimento dovuto in forza di sentenza irrevocabile o condanna a titolo di provvisionale. Tale requisito non si applica se l’autore è ignoto oppure se ha chiesto e ottenuto il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la responsabilità. Una condizione relativa alle somme percepite opera soltanto per importi superiori a 5.000 euro. Le modifiche intervengono inoltre sui termini per la domanda e sul finanziamento del Fondo: la dotazione è fissata in 2,6 milioni di euro per il 2016, 5,4 milioni per il 2017 e 4 milioni annui dal 2018.
L’indennizzo è esteso alle vittime di reati intenzionali violenti commessi dopo il 30 giugno 2005 e prima dell’entrata in vigore della legge n. 122 del 2016. La legge prevedeva per queste domande un termine decadenziale di 120 giorni dalla propria entrata in vigore, alle condizioni stabilite dalla disciplina modificata. Successivi interventi legislativi hanno riaperto e prorogato i termini: in base all’aggiornamento più recente riportato, le domande interessate possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025; per chi al 31 ottobre 2025 non possiede ancora tutti i requisiti e le condizioni richiesti, vale il termine previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 122 del 2016.
Rimborsi IVA e restituzione dell’imposta non dovuta
Ai soggetti passivi che chiedono un rimborso IVA prestando la garanzia prevista dall’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 spetta un ristoro forfetario dei costi di garanzia pari allo 0,15% dell’importo garantito per ciascun anno di durata. La somma è versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o accertamento oppure, se tale avviso è emesso, quando sia definitivamente accertato il diritto al rimborso. La misura si applica alle richieste effettuate con la dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 e alle istanze infrannuali relative al primo trimestre 2018.
La domanda di restituzione dell’IVA non dovuta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento o, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione. Quando l’imposta non dovuta è stata applicata a una cessione o prestazione e l’indebito è stato accertato definitivamente dall’Amministrazione finanziaria, il cedente o prestatore può chiedere la restituzione entro due anni da quando ha restituito al cessionario o committente l’importo addebitato in rivalsa. La restituzione è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Cessioni all’esportazione per finalità umanitarie
Sono considerate non imponibili IVA determinate cessioni effettuate a favore di amministrazioni pubbliche e soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco previsto dalla legge n. 125 del 2014, per finalità umanitarie, incluse quelle di cooperazione allo sviluppo. I beni devono essere trasportati o spediti fuori dall’Unione europea, a cura del cessionario o per suo conto, entro 180 giorni dalla consegna; l’esportazione deve essere provata mediante documentazione doganale. Le modalità sono demandate a un decreto ministeriale. È inoltre modificata la disciplina sanzionatoria del DPR n. 633 del 1972 per includere la nuova fattispecie e viene abrogato il comma 5 dell’articolo 26 della legge n. 125 del 2014.
Agevolazioni fiscali per le navi UE e SEE
Le agevolazioni fiscali richiamate dalla legge sono estese, dal periodo d’imposta decorrente dall’entrata in vigore del decreto attuativo, ai soggetti residenti e ai non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali e iscritte nei registri di Stati UE o SEE. L’applicazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla normativa sul Registro internazionale e dalle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento. Un decreto interministeriale doveva stabilire le modalità attuative entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Ex lettori di lingua straniera
Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 8.705.000 euro annui dal 2017 per superare il contenzioso in corso e prevenire nuove controversie con gli ex lettori di lingua straniera già destinatari di contratti ai sensi della disciplina richiamata. Un decreto interministeriale deve predisporre uno schema tipo di contratto integrativo di sede e definire procedura, criteri di ripartizione del cofinanziamento e obblighi degli atenei statali.
Gli atenei partecipano secondo le modalità definite dal decreto. La mancata partecipazione comporta, per il 2024, una riduzione dell’1% della quota base del Fondo di finanziamento ordinario assegnata all’ateneo secondo i dati di riparto 2022 indicati dalla norma. Il decreto individua inoltre i casi di decadenza dal cofinanziamento e le modalità di recupero delle somme erogate. Le risorse eccedenti quelle destinate alla definizione del contenzioso sono ripartite tra le università statali per attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato degli studenti. Un aggiornamento legislativo specifica che, per quanto non diversamente disposto, la modifica richiamata si applica esclusivamente all’anno accademico 2020/2021.
Caseine e caseinati destinati all’alimentazione umana
La disciplina definisce caseina acida alimentare, caseina presamica alimentare e caseinati alimentari e regola la produzione e commercializzazione di tali prodotti e delle loro miscele. Nel rispetto del regolamento UE sull’informazione ai consumatori, gli imballaggi, i recipienti o le etichette devono riportare in modo visibile, leggibile e indelebile:
- la denominazione del prodotto e, per i caseinati, il catione o i cationi utilizzati;
- per le miscele, la dicitura «miscela di» e i prodotti in ordine ponderale decrescente, nonché le indicazioni specifiche sui cationi e il tenore proteico quando richiesti;
- quantità netta in chilogrammi o grammi;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile della commercializzazione o, se non stabilito nell’UE, dell’importatore;
- Stato d’origine per i prodotti importati da Paesi terzi;
- identificazione della partita o data di produzione.
Le indicazioni prescritte devono essere in lingua italiana, ferma la possibilità di aggiungere altre lingue. Se il tenore minimo di proteine del latte previsto dalla direttiva è superato, il dato può essere indicato in modo adeguato. Lotti ed etichette anteriori all’entrata in vigore non conformi possono essere commercializzati fino a esaurimento e comunque non oltre 180 giorni, se conformi alla normativa previgente; è ammesso integrare etichette e confezioni con etichette adesive inamovibili e riconoscibili.
Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
- da 1.000 a 10.000 euro per l’utilizzo nella preparazione di alimenti di caseine o caseinati non conformi ai requisiti richiamati;
- da 500 a 5.000 euro per etichettatura di prodotti destinati a usi non alimentari idonea a trarre in errore sulla natura, qualità o destinazione;
- da 500 a 5.000 euro per la commercializzazione, con denominazioni prescritte o similari, di prodotti non conformi;
- da 250 a 2.500 euro per l’uso in commercio di denominazioni diverse da quelle prescritte;
- da 500 a 5.000 euro per la violazione degli obblighi informativi in etichetta, sugli imballaggi, sui recipienti o sui documenti.
L’utilizzatore non è sanzionato per determinate non conformità intrinseche o di composizione se il prodotto è in confezione originale e non conosce la violazione, oppure se la confezione non presenta segni di alterazione. Accertamento e irrogazione competono, nelle rispettive materie, al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole, alle regioni, alle province autonome e alle aziende sanitarie locali, secondo la legge n. 689 del 1981 per quanto compatibile. È abrogato il DPR n. 180 del 1988.
Anagrafe degli equidi e sanità della gente di mare
Il Ministero della salute organizza e gestisce l’anagrafe degli equidi utilizzando la banca dati informatizzata già istituita. Le procedure tecnico-operative devono essere definite con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e previa intesa in Conferenza Stato-regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Dalla data di entrata in vigore del decreto è abrogata la disposizione indicata del decreto-legge n. 147 del 2003; dal 2018, 43.404 euro annui sono trasferiti dal bilancio del Ministero delle politiche agricole a un apposito capitolo del Ministero della salute.
In materia di norme sanitarie per la gente di mare, una disposizione del decreto legislativo n. 71 del 2015 viene integrata stabilendo che il periodo cui essa si riferisce non può comunque superare tre mesi. L’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Pubblicità di sostanze e miscele pericolose
La violazione degli obblighi pubblicitari previsti dall’articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento CE n. 1272/2008 è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Tutela delle acque e scarichi urbani
Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con regioni e province autonome per garantire l’intercomparabilità distrettuale dei dati di monitoraggio delle sostanze prioritarie e di quelle non appartenenti alla lista di priorità. Promuovono inoltre l’adozione di una metodologia per valutare le tendenze ascendenti e le inversioni delle concentrazioni degli inquinanti nelle acque sotterranee. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, ISPRA deve pubblicare l’elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati di metodiche conformi e disponibili a costi sostenibili; le autorità di bacino rendono pubblici sui propri siti i dati dei monitoraggi periodici ottenuti da tali laboratori.
Per i limiti di emissione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, il riferimento alla potenzialità dell’impianto è sostituito da quello al carico generato dall’agglomerato, espresso in abitanti equivalenti. Eventuali maggiori attività di controllo devono essere svolte con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri pubblici o a carico della tariffa del servizio idrico integrato. La modifica non incide sulla disciplina delle zone vulnerabili da nitrati né sui limiti all’utilizzo di materie agricole contenenti azoto, compresi effluenti zootecnici e fertilizzanti.
Emissioni industriali
Sono apportate numerose modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di autorizzazioni e controlli ambientali. La nozione richiamata di effetti negativi e significativi sull’ambiente include anche quelli sulla salute umana; nella domanda di autorizzazione integrata ambientale la sintesi non tecnica deve comprendere i dati fino alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 29-ter. Nella procedura autorizzativa sono precisati gli obblighi di informazione del pubblico sul progetto di decisione, sul verbale conclusivo della conferenza di servizi, sulla decisione e sulle proposte di riesame; è inoltre contemplato il coinvolgimento di altri Stati nelle consultazioni.
Per gli impianti soggetti a controllo, la diffida può essere accompagnata dalla sospensione temporanea dell’attività in presenza di pericolo immediato per la salute umana o l’ambiente, oppure di violazioni reiterate più di due volte in un anno. La sospensione è prorogata automaticamente se, scaduto il periodo fissato, il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema; è rinnovata se i controlli successivi non confermano il ripristino della conformità rispetto alle situazioni di pericolo che avevano determinato la sospensione.
Il Ministero rende disponibili al pubblico sul proprio sito le informazioni ricevute dagli altri Stati UE sulle decisioni relative a domande per attività dell’allegato VIII alla parte seconda del decreto. Sono inoltre aggiornate definizioni e disposizioni riguardanti installazioni di trattamento degli scarichi gassosi e incenerimento o coincenerimento dei rifiuti; l’autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, se necessario, le condizioni di autorizzazione. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento autorizzati a modificare le condizioni di esercizio devono essere rispettati i limiti dell’allegato 1, paragrafo A.
Il gestore deve informare tempestivamente l’autorità competente delle violazioni delle prescrizioni autorizzative. Per gli stabilimenti che producono biossido di titanio, in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione il gestore deve informare immediatamente l’autorità e adottare le misure necessarie al ripristino; l’autorità impone le misure complementari appropriate e dispone la sospensione della parte interessata se vi è pericolo immediato per la salute o rischio di ripercussioni ambientali serie e immediate, fino al ripristino della conformità. Il testo fornito si interrompe mentre sono riportate ulteriori modifiche alle disposizioni tecniche dell’allegato 1, per cui non è possibile riassumerne il contenuto completo.
Disposizioni finanziarie
Per gli interventi con oneri espressamente quantificati, la legge individua coperture mediante riduzioni di fondi già esistenti, tra cui il fondo per il recepimento della normativa europea e il Fondo per interventi strutturali di politica economica, e autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie. Diverse disposizioni specificano che l’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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