Cassazione Civile, Ordinanza n. 15277/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice aveva convenuto la Regione Calabria davanti al Tribunale di Roma chiedendo, in via principale, l’accertamento del diritto a essere inquadrata e retribuita, dal giugno 2008, come Funzionario regionale categoria D6 invece che D3, con condanna al pagamento delle differenze retributive; in subordine aveva chiesto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, ulteriori differenze retributive e compensi per prestazioni professionali svolte fuori contratto negli anni 2008 e 2009, oltre all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato e al risarcimento del danno. La Regione aveva eccepito l’incompetenza territoriale e proposto domanda riconvenzionale. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello aveva accolto in parte l’appello principale e rigettato quello incidentale della Regione. In cassazione la Regione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1421 c.c. e 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la questione di nullità del contratto proposta in appello, senza convertirla in eccezione di nullità rilevabile d’ufficio, nonostante la dedotta violazione delle regole sul reclutamento nel pubblico impiego contrattualizzato; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2094 c.c. per aver ritenuto subordinato il rapporto sulla base della non contestazione, senza considerare che la qualificazione del rapporto è questione di diritto e che la Regione aveva contestato la subordinazione; 3) violazione degli artt. 346 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione alle somme ritenute dovute e al preteso giudicato interno sulle voci economiche escluse in primo grado; 4) violazione dell’art. 2126 c.c., dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 32, comma 5, d.l. n. 183 del 2010. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha ricordato che la domanda nuova di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ma il giudice del gravame deve comunque rilevare d’ufficio la nullità del negozio e può/ deve convertire la domanda nuova in eccezione di nullità, esaminandone il merito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione; gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
Accolto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza della Corte d’appello di Roma è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio secondo cui la domanda di accertamento della nullità del negozio proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ma deve essere convertita ed esaminata come eccezione di nullità se legittimamente formulata dall’appellante, senza che il giudice possa arrestarsi alla sola declaratoria di inammissibilità. Il rinvio comprende anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice il dovere di rilevare d’ufficio la nullità negoziale, anche in appello e in cassazione, senza limiti di grado
vieta le domande nuove in appello, ma consente la conversione della domanda di nullità in eccezione rilevabile d’ufficio e legittimamente proponibile in gravame
il giudice, quando rileva d’ufficio una nullità, deve indicarla alle parti per consentire il contraddittorio sul punto
invocato dalla ricorrente per contestare l’uso della non contestazione in ordine alla subordinazione del rapporto
richiamato per sostenere che la qualificazione del rapporto di lavoro è questione giuridica e non può essere desunta dalla mera non contestazione
richiamato in relazione alle questioni non riproposte in appello e al preteso giudicato interno
richiamato per affermare il giudicato sulle voci economiche escluse in primo grado
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla prestazione di fatto nel rapporto di lavoro
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel quarto motivo in tema di retribuzione dovuta nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 32, comma 5, d.l. n. 183 del 2010
richiamato nel quarto motivo in tema di conseguenze della nullità del termine nei rapporti di lavoro
Massime di principio
- La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ma il giudice d’appello non può fermarsi a tale rilievo: se la questione emerge dal processo, deve rilevare d’ufficio la nullità e può convertire la domanda in eccezione di nullità, esaminandone il merito.
- L’obbligo di rilievo officioso della nullità negoziale opera lungo tutto il processo e in tutti i gradi, compreso l’appello; il coordinamento con l’art. 345 c.p.c. impedisce le domande nuove, ma non esclude l’esame officioso o la conversione della prospettazione nuova in eccezione.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una causa di nullità, deve rispettare il contraddittorio indicando la questione alle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.; una motivazione sulla validità del contratto resa in questo contesto non è sovrabbondante, ma costituisce l’esame dovuto della questione di nullità convertita.
- Nel giudizio di appello, la qualificazione di una deduzione come domanda nuova o come eccezione rilevabile d’ufficio va compiuta sostanzialmente, senza arrestarsi alla sola veste formale data dalla parte, ove ciò impedisca il doveroso scrutinio della nullità negoziale.
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