Cassazione Civile, Ordinanza n. 31601/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a sanzioni, aggio e interessi iscritti a ruolo per tributi erariali. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso originario della contribuente. In cassazione la società deduceva un unico motivo di violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l'omessa o insufficiente motivazione della cartella: secondo la ricorrente l'atto si limitava a richiamare una precedente decisione della Commissione tributaria regionale, senza consentire di comprendere la nuova determinazione della pretesa dopo il giudicato e quindi di esercitare compiutamente il diritto di difesa. La società invocava varie disposizioni in tema di riscossione e motivazione degli atti tributari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, in tema di riscossione, quando la cartella si limita a dare esecuzione a una decisione già conosciuta dal contribuente e a ricalcolare la somma dovuta con un mero calcolo matematico o secondo importi stabiliti ex lege, non è necessaria una motivazione ulteriore e specifica. È sufficiente il richiamo univoco all'atto presupposto, perché ciò consente al contribuente di individuare la base della pretesa e di tutelare il proprio diritto di difesa. La Corte ha anche osservato che la ricorrente non aveva indicato in concreto quale specifico pregiudizio difensivo sarebbe derivato dalla forma della motivazione. Nulla spese per mancata costituzione dell'Agenzia; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione come violazione di legge.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della cartella.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte lo interpreta nel senso che, per la validità del ruolo e della cartella, è sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano di individuare l'atto presupposto.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti impositivi.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa sanzionatoria iscritta a ruolo.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione e di tutela del contribuente.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
richiamato dalla ricorrente quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne dispone l'applicazione, dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di riscossione, la cartella di pagamento è validamente motivata quando richiama in modo univoco l'atto presupposto già conosciuto dal contribuente, senza necessità di riprodurne integralmente gli estremi formali o la data di notifica.
- Se la cartella costituisce mera esecuzione di una decisione già nota al destinatario e comporta solo un ricalcolo matematico della somma dovuta, non è richiesta una motivazione analitica ulteriore rispetto al richiamo alla sentenza o all'atto presupposto.
- Per censurare efficacemente la motivazione della cartella non basta un rilievo generico: il contribuente deve allegare in concreto quale specifica lesione del diritto di difesa sia derivata dall'indicazione dell'atto presupposto.
- Quando la pretesa iscritta a ruolo ha natura derivativa e accessoria rispetto a un precedente accertamento o giudicato, il requisito motivazionale va valutato in funzione della reale conoscibilità della pretesa da parte del contribuente.
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