Cassazione Civile, Ordinanza n. 35807/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per IVA 2008 emessa nei confronti del cessionario di un ramo d'azienda. La CTR aveva annullato la cartella ritenendo necessario, prima di agire verso il cessionario, escutere il cedente e solo in caso di incapienza procedere nei limiti del valore del ramo ceduto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997, degli artt. 12 e 14 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 51 e 168 l.fall., e degli artt. 48 e 73 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che la CTR aveva erroneamente fatto discendere l'illegittimità della cartella dalla mancata preventiva escussione del cedente, e che in ogni caso il beneficium excussionis non sarebbe stato operante per la sottoposizione del cedente a procedura concorsuale. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'insussistenza di prospettive di realizzazione del credito erariale per incapienza patrimoniale della società cedente, in concordato preventivo. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni avesse travolto gli atti amministrativi emanati in base ad esse.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che la mera mancata preventiva escussione del cedente non determina di per sé la nullità della cartella notificata al cessionario e che, per valutare l'eccezione di beneficium excussionis, occorre verificare secondo i principi delle Sezioni Unite se l'insufficienza del patrimonio del debitore principale sia provata o comunque desumibile aliunde. Quanto al ricorso incidentale, ha affermato che la declaratoria di incostituzionalità richiamata non incide sulla validità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionario legittimato ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Norma evocata in relazione alla responsabilità del cessionario e al beneficium excussionis; la Corte rinvia ai principi delle Sezioni Unite per stabilire quando il creditore possa agire verso il cessionario.
artt. 12 e 14 d.P.R. n. 602/1973
Richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina della riscossione e della responsabilità connessa al recupero del credito tributario.
Richiamati in relazione agli effetti della procedura concorsuale sulla possibilità di escussione del patrimonio del debitore principale.
artt. 48 e 73 d.lgs. n. 270/1999
Norme invocate nel ricorso principale per sostenere la rilevanza delle procedure concorsuali rispetto alla pretesa fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per affermare che il giudice tributario può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
La Corte lo richiama per affermare che il processo tributario consente contestazioni anche sostanziali sul diritto del creditore di procedere esecutivamente.
Utilizzato come regola suppletiva per distribuire l'onere della prova circa l'incapienza o la capienza del patrimonio del debitore principale.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Norma base della responsabilità del cessionario di azienda, letta dalla Corte in coordinamento con il beneficium excussionis.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti da funzionario legittimato; la declaratoria di incostituzionalità richiamata non incide sulla validità degli atti correttamente sottoscritti.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma non travolge gli avvisi di accertamento già validamente sottoscritti secondo l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere gli effetti della declaratoria di incostituzionalità.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale in relazione al giudizio di legittimità tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale soccombente.
Massime di principio
- In tema di responsabilità del cessionario di azienda per debiti tributari del cedente, la cartella di pagamento non è nulla per il solo fatto che non sia stata previamente escussa la società debitrice principale; la deduzione del beneficium excussionis opera come eccezione da far valere nel giudizio di impugnazione dell'atto di riscossione.
- La tutela del cessionario è compatibile con il processo tributario: il giudice tributario può conoscere sia delle irregolarità formali dell'atto sia della contestazione del diritto dell'Erario di procedere esecutivamente, potendo anche sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
- Quanto alla ripartizione dell'onere della prova sul beneficium excussionis, occorre verificare se l'insufficienza del patrimonio del debitore principale sia già provata o desumibile aliunde; in mancanza, opera la regola dell'art. 2697 c.c. secondo la distribuzione dell'onere individuata dalla giurisprudenza di legittimità.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che consentivano incarichi dirigenziali nell'amministrazione finanziaria non travolge automaticamente gli avvisi di accertamento, se questi risultino sottoscritti da un funzionario comunque legittimato ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
- La validità dell'atto tributario va distinta dal rapporto interno di impiego o di servizio nell'amministrazione: l'eventuale incostituzionalità della disciplina sugli incarichi non incide di per sé sulla sorte degli atti già emessi.
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