Cassazione Civile, Ordinanza n. 35094/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633/1972, originata dal disconoscimento da parte dell'Ufficio della compensazione del debito IVA con un credito vantato da altra società, indicata come accollante del debito della ricorrente. In appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che in materia tributaria la compensazione sia ammessa solo nei casi previsti dalla legge, tra debiti e crediti facenti capo al medesimo soggetto, e che comunque il credito opposto fosse inesistente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell'art. 8, comma 2, l. n. 212/2000, dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e degli artt. 1273 ss. c.c., sostenendo che, a seguito dell'accollo, il debito verso l'Erario dell'accollato sarebbe divenuto proprio dell'accollante e che, quindi, ricorrevano i presupposti per la compensazione con un credito dell'accollante verso l'Erario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e comunque infondato: inammissibile perché la ricorrente aveva censurato solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, senza attaccare l'ulteriore ratio fondata sull'inesistenza del credito opposto in compensazione; infondato perché, in materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti e non opera tra soggetti diversi, mentre l'accollo del debito d'imposta non trasforma l'accollante in soggetto passivo del rapporto tributario. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma che disciplina il vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato in cassazione.
art. 8, comma 2, l. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della tesi della compensabilità dell'obbligazione tributaria; la Corte richiama invece il principio per cui la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi espressamente previsti.
La Corte ribadisce che la compensazione in sede di versamenti unitari è limitata a crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni o denunce periodiche; non si applica all'accollo di debiti tributari tra soggetti diversi.
Invocato per sostenere gli effetti dell'accollo; la Corte precisa però che l'assunzione volontaria del debito non comporta l'acquisto della qualità di contribuente, ma solo di obbligato in forza del titolo negoziale.
art. 36-bis d.P.R. n. 633/1972
Indicata come base della cartella di pagamento conseguente al controllo automatizzato e al disconoscimento della compensazione.
art. 1, comma 2, d.l. n. 124/2019 conv. in l. n. 157/2019
Richiamato come conferma normativa del divieto di utilizzare in compensazione crediti dell'accollante per il pagamento di debiti tributari oggetto di accollo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria la compensazione non segue la disciplina civilistica generale, ma è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; non è quindi possibile estenderla oltre i limiti normativi fissati per i versamenti unitari.
- L'accollo di un debito d'imposta non attribuisce all'accollante la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario: l'accollante resta un obbligato in forza del titolo negoziale, sicché non si realizza la necessaria coincidenza soggettiva tra debito e credito richiesta per la compensazione tributaria.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione, perché l'eventuale accoglimento non sarebbe idoneo a rimuovere la statuizione impugnata.
- Chi invoca in giudizio la compensazione o l'accollo deve allegare e provare i relativi presupposti, compresa l'effettiva esistenza del credito opposto e la sua certezza, liquidità ed esigibilità, quando tale accertamento sia posto a fondamento della decisione.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34997/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34998/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34999/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →