Cassazione Civile, Ordinanza n. 35545/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002 e 2003, con i quali erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi di lavoro autonomo e richieste maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto solo in parte l'impugnazione, limitatamente all'accredito del TFR e ad alcuni prelievi, confermando invece la validità della notificazione degli atti impositivi e respingendo la doglianza di non imponibilità dei proventi assoggettati a sequestro penale. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti ai cittadini italiani residenti all'estero, sostenendo che la notifica non fosse avvenuta all'estero ma presso una diversa ultima residenza in Italia, con modalità non consentite nei confronti di soggetti iscritti all'A.I.R.E., e che quindi la notifica fosse inesistente e non sanabile; 2) in via subordinata, violazione delle norme sulla decadenza dal potere di accertamento, assumendo che per il 2002 l'Ufficio fosse decaduto perché la notifica sarebbe intervenuta oltre il termine utile e che la successiva proposizione del ricorso non potesse sanare la decadenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio, rendendo impossibile il controllo sulla censura; ha inoltre rilevato che, pur formalmente denunciando violazioni di legge, la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del fatto storico relativo al luogo e alle modalità della notificazione, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La Corte ha comunque osservato che, secondo quanto accertato dal giudice di appello, la notificazione era avvenuta presso il domicilio comunicato all'Amministrazione finanziaria e che ricorreva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, non trattandosi di notifica inesistente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, in ogni caso, non risultava che la questione della decadenza fosse stata dedotta sin dal primo grado. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto deciso dal giudice di merito.
Richiamati dal ricorrente come norme sulla notificazione degli atti tributari ai cittadini residenti all'estero.
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle regole di notificazione nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente quale parametro sulla tutela del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla lesione dei principi di eguaglianza e difesa.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza dal potere di accertamento.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente per dedurre la decadenza dell'Ufficio in materia IVA.
La Corte ha ritenuto che la notificazione, pur contestata, fosse comunque sanata per raggiungimento dello scopo, non trattandosi di notificazione inesistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato in relazione all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità della notificazione di atti tributari, il principio di specificità impone la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, poiché la Corte deve poter verificare la censura sulla sola base del ricorso.
- La deduzione di violazione di norme sulla notificazione non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto storico accertato dal giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito trasformare il giudizio in un terzo grado di merito.
- La notificazione non è inesistente quando, pur viziata, sia comunque idonea a raggiungere il suo scopo e risulti effettuata presso il domicilio comunicato all'Amministrazione; in tal caso opera la sanatoria ex art. 156 c.p.c.
- Una censura è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure se introduce per la prima volta in cassazione una questione non risultante tempestivamente proposta nei gradi di merito.
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