Cassazione Civile, Ordinanza n. 35455/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un professionista chiedeva alla compagnia assicurativa il pagamento di euro 393,72 quale saldo del compenso per attività svolta in relazione a un sinistro stradale. Il tribunale aveva già rigettato la domanda ritenendo, in sostanza, che il compenso dovuto fosse già stato corrisposto secondo un rapporto di collaborazione tra le parti durato nel tempo, con incarichi numerosi e remunerati caso per caso con importi fissi e contenuti, senza contestazioni. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente configurato un unico rapporto obbligatorio e violato l'art. 1181 c.c., perché la domanda sarebbe stata qualificata come abusivo frazionamento del credito; 2) contestava la ritenuta inefficacia del disconoscimento delle copie documentali prodotte dalla controparte, assumendo che la società avrebbe dovuto provare la conformità all'originale; 3) censurava la ricostruzione del rapporto e il valore attribuito ai documenti prodotti dalla società, sostenendo che un contratto del 18.10.2010 fosse successivo alla prestazione e che il compenso dovesse essere parametrato alla tariffa professionale; 4) deduceva la violazione dell'art. 19 quaterdecies L. 172/2017 sull'equo compenso, lamentando l'omessa valutazione della proporzione tra compenso e attività svolta; 5) denunciava l'erronea interpretazione dei principi delle Sezioni Unite sull'abusivo frazionamento del credito, assumendo che il tribunale avesse impropriamente ricondotto le prestazioni a un unico rapporto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili quattro motivi su cinque e infondato, comunque inammissibile, anche il quinto, confermando il rigetto della domanda del professionista. Ha ritenuto che il primo e il quinto motivo non cogliessero la ratio decidendi, perché il tribunale aveva respinto la pretesa non per abusivo frazionamento del credito, ma perché il compenso era già stato corrisposto secondo quanto convenuto tra le parti. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità, anche perché il vizio di motivazione così formulato non è più proponibile nei termini dedotti e perché mancavano indicazioni specifiche sui documenti contestati. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte assorbito e per il resto inammissibile, trattandosi di valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito, oltre a coinvolgere accertamenti di fatto. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della resistente, ma con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda non integrasse un indebito frazionamento del credito; la Corte rileva però che tale profilo non costituiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
la Corte osserva che, dopo la riforma del 2009, non è più deducibile come motivo di ricorso la mera insufficienza o omessa motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.
richiamato per censurare un asserito vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché diretta contro valutazioni di fatto.
art. 19 quaterdecies L. n. 172 del 2017
invocato per l'equo compenso; la Corte reputa la questione nuova e comunque richiedente accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità.
art. 39 L. n. 146 del 1957
richiamato dal ricorrente come parametro tariffario per il compenso del perito industriale, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
usato per denunciare violazione di legge in relazione ai principi delle Sezioni Unite; la Corte lo considera non decisivo perché ripropone il tema già esaminato nel primo motivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se la censura non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ma attacca un profilo diverso e non decisivo.
- Il disconoscimento di copie documentali deve essere specifico e circostanziato: non sono sufficienti formule generiche o di stile, occorrendo indicare il documento contestato e i profili di difformità dall'originale.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del significato e del valore probatorio dei documenti, o più in generale del merito della controversia, non sono scrutinabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale oggi consentito.
- È inammissibile in cassazione la questione nuova che richieda accertamenti in fatto non svolti nei gradi di merito.
- La deduzione dell'abusivo frazionamento del credito non può essere utilmente proposta se la decisione di merito ha respinto la domanda per ragioni diverse, come l'avvenuto pagamento del compenso pattuito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35453/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35454/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35456/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35459/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35460/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35462/2022 del 02/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →