Cassazione Civile, Ordinanza n. 35456/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio. Il tribunale aveva riconosciuto solo in parte la domanda, liquidando compensi per l'attività svolta in un processo penale e, separatamente, per le attività di recupero del credito professionale, oltre alle spese vive, ma compensando le spese del giudizio. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 2233 c.c., 13 l. n. 247/2012 e artt. 4 e 29 d.m. n. 55/2014, sostenendo che il giudice avesse applicato erroneamente i parametri minimi e la riduzione ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, con liquidazione finale troppo bassa; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere il tribunale liquidato il compenso per un ulteriore procedimento di esecuzione, asseritamente svolto con esito negativo; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere compensato le spese nonostante l'accoglimento solo parziale della domanda e la mera contumacia della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non esponeva in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa e non indicava compiutamente gli elementi necessari alla verifica della liquidazione del compenso (tra cui l'autorità giudiziaria davanti alla quale l'attività era stata svolta, le fasi processuali, le caratteristiche e complessità dell'attività, il numero di udienze, l'esito ottenuto). Ha poi osservato che, in tema di liquidazione a carico dell'erario del compenso del difensore d'ufficio, rileva la prova di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito verso l'assistito e che la liquidazione va compiuta avendo riguardo ai valori medi delle tariffe, con possibilità di scendere sotto la media ma non sotto i minimi, e con successiva riduzione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la compensazione delle spese perché il tribunale aveva indicato come ragione anche il parziale accoglimento della domanda, ipotesi che può giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c.; ha inoltre precisato che la mera contumacia della parte non è di per sé decisiva ai fini delle spese, pur non costituendo, da sola, una ragione conforme a diritto nella motivazione del tribunale. È stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la difesa personale della parte, richiamata per la costituzione personale della ricorrente.
individua il rimedio di opposizione contro il decreto di pagamento o liquidazione del compenso.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa; la sua violazione determina inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio di motivazione, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per la carenza del ricorso.
richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dei parametri per la liquidazione del compenso dell'avvocato.
richiamati per i criteri e i parametri di liquidazione dei compensi professionali.
art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002
prevede la riduzione di un terzo dell'importo liquidato a favore del difensore d'ufficio, dopo la determinazione del compenso secondo i criteri tariffari.
richiede la prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale verso l'assistito; il rinvio all'art. 82 comporta l'applicazione dei valori medi delle tariffe come limite massimo.
richiamato tramite l'art. 116 per il criterio di liquidazione ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.
invocato per omessa pronuncia sulla voce di compenso relativa al procedimento di esecuzione.
la condanna alle spese è conseguenza obiettiva della soccombenza e non ha natura sanzionatoria.
consente la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile un'esposizione completa e autosufficiente dei fatti di causa e delle circostanze rilevanti per la decisione; la mancata indicazione degli elementi essenziali della fattispecie processuale rende il ricorso inammissibile.
- In tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'erario, il giudice deve verificare il previo, vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale verso l'assistito e poi liquidare il compenso secondo i valori medi tariffari, che fungono da limite massimo, potendo scendere sotto la media ma non sotto i minimi.
- Alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio si aggiunge la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, dopo l'applicazione dei criteri tariffari.
- La mera contumacia o inerzia della parte non giustifica di per sé la compensazione delle spese, ma la compensazione può essere legittimamente fondata sulla soccombenza reciproca o sul parziale accoglimento della domanda, nei limiti dell'art. 92 c.p.c.
- La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non ha funzione sanzionatoria, ma è una conseguenza oggettiva della soccombenza.
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