Cassazione Civile, Ordinanza n. 35459/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto la condanna della compagnia assicurativa al pagamento di un saldo di compenso per l'attività svolta in relazione a un sinistro stradale. Il giudice di merito aveva dichiarato la domanda improponibile ritenendo che il credito si inserisse in un rapporto continuativo fondato su un unico contratto di collaborazione e che il professionista avesse abusivamente frazionato in numerosi giudizi crediti già maturati, senza allegare un concreto interesse alla tutela frazionata. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: (1) erronea qualificazione del rapporto come unico e violazione dell'art. 1181 c.c., sostenendo che i singoli incarichi relativi a diversi sinistri costituivano crediti distinti con autonome causae petendi e che la separazione delle domande era giustificata dall'esigenza di evitare una istruttoria eccessivamente gravosa; (2) vizio motivazionale e onere probatorio sulla contestazione delle copie documentali prodotte dalla controparte, assumendo che il disconoscimento non potesse ritenersi generico; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali per avere il giudice valorizzato documenti della convenuta e un contratto del 18.10.2010, senza considerare che il compenso doveva essere parametrato alla tariffa professionale; (4) violazione dell'art. 19-quaterdecies L. 172/2017 sull'equo compenso, lamentando l'omessa verifica della proporzione tra compenso e attività svolta; (5) erronea applicazione dei principi delle Sezioni Unite sull'abusivo frazionamento del credito, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto le prestazioni a un unico rapporto obbligatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali sul frazionamento del credito, affermando che, secondo la giurisprudenza consolidata, domande aventi ad oggetto crediti distinti ma inscrivibili nel medesimo rapporto e fondati sul medesimo fatto costitutivo non possono essere proposte in giudizi separati se ciò comporta duplicazione istruttoria e dispersione della vicenda sostanziale, salvo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, che nel caso non era stato allegato né provato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sul disconoscimento delle copie per genericità e perché il vizio motivazionale non è deducibile nei termini prospettati; ha ritenuto in parte assorbita e in parte inammissibile la censura sulla valutazione dei documenti; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'equo compenso perché nuovo e comunque implicante accertamenti di fatto non proponibili in cassazione. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la tesi del frazionamento del credito; la Corte ha escluso la violazione perché ha ritenuto corretta la qualificazione dei crediti come ricadenti in un medesimo rapporto e insuscettibili di azione separata senza un interesse oggettivo alla tutela frazionata.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
la Corte osserva che, dopo la riforma del 2009, non è proponibile come motivo di ricorso una generica censura di insufficienza motivazionale nei termini prospettati.
richiamato per denunciare asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata perché rivolta a una valutazione di fatto.
art. 19 quaterdecies legge n. 172 del 2017
richiamato dal ricorrente sull'equo compenso; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché nuova e perché richiedente valutazioni di fatto non consentite in cassazione.
art. 39 della legge n. 146 del 1957
menzionato dal ricorrente quale base tariffaria del compenso periti industriali, ma non oggetto di specifica decisione di merito della Corte.
evocato implicitamente in tema di onere della prova sulla conformità delle copie all'originale; la Corte ribadisce che il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato.
Massime di principio
- Le domande di pagamento relative a crediti distinti, ancorché derivanti da un rapporto di durata, possono essere proposte separatamente solo se non investono il medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e non impongono una duplicazione di attività istruttoria; in caso contrario il frazionamento è abusivo salvo che il creditore alleghi e dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
- La verifica della abusività del frazionamento del credito richiede una valutazione concreta della relazione unitaria tra le pretese, del loro fatto costitutivo e della possibilità di accertamento separato senza dispersione della vicenda sostanziale.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, chiaro e circostanziato: clausole generiche o onnicomprensive non sono idonee a privare di efficacia la prova documentale.
- In sede di legittimità non è ammessa una censura che si limiti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o a denunciare un generico difetto di motivazione non più deducibile nei termini dell'art. 360 n. 5 c.p.c. post riforma.
- Questioni nuove, che richiedano accertamenti di fatto non espletati nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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