Cassazione Civile, Ordinanza n. 35453/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di pagamento di un saldo compenso, pari a euro 328,30, per un'attività professionale svolta in relazione a un sinistro stradale in favore di una compagnia assicurativa. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo, da un lato, utilizzabili le copie documentali prodotte dalla resistente perché il disconoscimento era generico; dall'altro, che tra le parti esistesse un rapporto di collaborazione protratto per anni, con compensi forfettari corrisposti per ciascun incarico, già integralmente soddisfatti, senza che il professionista avesse riservato contestazioni o richieste ulteriori se non alla cessazione del rapporto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato violazione dell'art. 1181 c.c. e erronea valutazione dell'unicità del rapporto, sostenendo che la domanda non fosse abusiva ma relativa al saldo di un credito non integralmente pagato; 2) ha dedotto omessa o insufficiente motivazione sul valore del disconoscimento delle copie documentali, assumendo che la controparte dovesse provarne la conformità agli originali; 3) ha lamentato omessa/erronea motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il compenso richiesto riguardasse attività ulteriori rispetto alla perizia e dovesse essere liquidato secondo tariffa professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che il compenso era già stato corrisposto secondo il patto tra le parti e non su un abuso del frazionamento del credito. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per genericità, osservando che il vizio di omessa o insufficiente motivazione non è più deducibile nei termini prospettati e che il disconoscimento di copie documentali deve essere specifico e circostanziato. Ha dichiarato il terzo motivo in parte assorbito e per il resto inammissibile, poiché mirava a una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la censura basata sull'abusivo frazionamento del credito è stata ritenuta inconferente rispetto alla decisione di merito, che si fondava invece sull'avvenuto pagamento del compenso convenuto.
dopo la riforma del 2009 non consente di denunciare in cassazione meri vizi di motivazione nei termini di omessa o insufficiente motivazione prospettati dal ricorrente.
la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste di violazione dell'art. 112 c.p.c., mirava in realtà a contestare la valutazione del contenuto probatorio dei documenti.
art. 39 della legge n. 146 del 1957
richiamato dal ricorrente quale base tariffaria del compenso periti industriali, ma la questione è stata ritenuta non decisiva nel giudizio di legittimità.
richiamato implicitamente nel tema della prova della conformità delle copie documentali agli originali, che richiede una contestazione specifica e circostanziata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura in cassazione deve investire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si fondi su una ricostruzione diversa o su una questione non decisiva rispetto alla motivazione adottata dal giudice di merito.
- Il disconoscimento della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifico, chiaro e circostanziato; clausole di stile o contestazioni generiche non sono idonee a far venir meno l'efficacia probatoria della copia.
- Il vizio di motivazione non può essere prospettato in cassazione come mera insufficienza argomentativa nei termini previgenti all'art. 360, n. 5, c.p.c.; occorre oggi dedurre un vero omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla norma.
- Le doglianze che tendono a ottenere una nuova valutazione del significato o del valore probatorio dei documenti non sono ammissibili in sede di legittimità, poiché appartengono al giudizio di fatto riservato al merito.
- Quando il giudice di merito accerti che il compenso professionale è già stato corrisposto secondo il patto inter partes, la pretesa di un ulteriore saldo non può essere accolta solo invocando una diversa qualificazione del rapporto o una tariffa professionale astratta, se tale profilo non incide sulla ratio della decisione.
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