Cassazione Civile, Ordinanza n. 35460/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un professionista agiva per ottenere dalla compagnia assicurativa il pagamento di euro 392,72 a saldo del compenso per l'attività svolta in relazione a un sinistro stradale. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta: inizialmente come abusivo frazionamento del credito, poi, in appello, perché il giudice riteneva che il compenso fosse già stato corrisposto secondo un rapporto di collaborazione protrattosi per anni, con corrispettivi concordati a forfait e fatture emesse senza indicazione di acconti. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) erronea valutazione dell'esistenza di un unico rapporto obbligatorio e violazione dell'art. 1181 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente ravvisato un abuso nel frazionamento del credito; 2) omessa e/o insufficiente motivazione sulla ritenuta inefficacia del disconoscimento delle copie documentali prodotte dalla controparte, assumendo che fosse onere della compagnia provarne la conformità agli originali; 3) omessa/erronea motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ricostruito il rapporto sulla base di documenti disconosciuti e avrebbe ignorato che il compenso richiesto riguardava attività ulteriori rispetto alla perizia, da remunerare secondo la tariffa professionale richiamata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo preliminare di inammissibilità per l'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata, trattandosi di mero errore materiale non lesivo del contraddittorio. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la sentenza impugnata aveva respinto la domanda non per abuso del frazionamento del credito, ma perché il compenso era già stato pagato secondo l'accordo tra le parti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, oltre che perché il vizio di insufficiente motivazione non è più deducibile nei termini prospettati; la Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui il disconoscimento di copie documentali deve essere specifico e circostanziato. Il terzo motivo è stato in parte assorbito dal rigetto del secondo e per il resto inammissibile, perché mirava a una rivalutazione del contenuto e del valore probatorio dei documenti, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che non vi sarebbe stata violazione in tema di adempimento parziale o frazionamento del credito; la Corte rileva però che la censura non coglie la reale ratio della decisione di merito.
La Corte precisa che, dopo la riforma introdotta dalla L. 69/2009, non è proponibile nei termini prospettati la deduzione di meri vizi di insufficiente o omessa motivazione.
La doglianza di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché, in sostanza, il motivo mirava a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito.
art. 39 della legge n. 146 del 1957
È richiamato dal ricorrente come parametro tariffario per il compenso dei periti industriali, ma la Corte non vi fonda alcuna decisione di accoglimento.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione, è inammissibile.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, chiaro e circostanziato; clausole generiche o di stile non sono idonee a privare la copia di efficacia probatoria.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del significato e del valore probatorio dei documenti, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non è più deducibile il vizio motivazionale nei termini di una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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