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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35454/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il professionista aveva chiesto il pagamento di somme ulteriori rispetto a un anticipo già percepito per l'attività di perito liquidatore svolta per una compagnia assicurativa in relazione a singoli sinistri stradali, sostenendo di avere diritto a un compenso più elevato in base alle tariffe a vacazione previste per i periti industriali, da applicare in via analogica. I giudici di merito avevano però dichiarato improponibile la domanda per abusivo frazionamento del credito, ritenendo che le pretese derivassero da un rapporto unitario regolato da accordi quadro e che l'attore avesse agito con più azioni separate per ciascun sinistro anziché con un'unica domanda. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: contestazione della valutazione sui documenti prodotti dalla compagnia e del disconoscimento di conformità ritenuto generico; deduzione di nullità dell'accordo per abuso di posizione dominante; lamentata rilevanza di un accordo postumo rispetto alle prestazioni; deduzione di violazione di una legge sopravvenuta non esaminata in appello; e censura delle statuizioni sull'abusivo frazionamento del credito.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi ai documenti e alle nuove questioni prospettate, osservando che il disconoscimento di conformità era stato correttamente qualificato come generico e che le ulteriori censure introducevano questioni nuove o non pertinenti al giudizio di legittimità. Quanto al cuore della controversia, ha confermato l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, richiamando il consolidato principio per cui domande relative a crediti distinti ma fondati sul medesimo rapporto e sul medesimo fatto costitutivo possono essere proposte separatamente solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, interesse che nel caso concreto non era emerso. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo formulato ai sensi di questa norma è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • L. n. 172 del 2017

    La censura di violazione è stata dichiarata inammissibile sia perché la questione non risultava trattata in appello, sia perché la norma era entrata in vigore successivamente ai fatti di causa.

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto crediti distinti, ma riconducibili a un medesimo rapporto di durata e al medesimo fatto costitutivo, non possono essere frazionate in più giudizi senza un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del creditore.
  • L'abusivo frazionamento del credito è escluso quando il giudice accerti che le pretese derivano da una fonte negoziale unitaria, da un rapporto continuativo e da una regolazione complessiva delle prestazioni, tale da rendere ingiustificata la proposizione di azioni separate.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una contestazione astratta dell'apprezzamento di merito.
  • Il disconoscimento della conformità di copie o documenti deve essere specifico e puntuale, riferito ai singoli documenti impugnati; un disconoscimento generico può essere correttamente ritenuto inefficace.
  • Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove non dedotte e non esaminate nei precedenti gradi di giudizio, così come le censure fondate su norme non applicabili ratione temporis ai fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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