Cassazione Civile, Ordinanza n. 30739/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un estratto di ruolo relativo a un importo di euro 15.567,86, riferito a imposta di registro 2007 e sanzioni. La contribuente deduceva l'omessa notifica della cartella e contestava anche la fondatezza della pretesa fiscale. L'agente della riscossione sosteneva invece che la cartella fosse stata regolarmente notificata e che, comunque, il ricorso fosse tardivo perché proposto oltre i 60 giorni, con conseguente difetto di interesse ad agire e inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. In cassazione venivano proposti quattro motivi: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie; carenza di interesse ad agire e inammissibilità originaria del ricorso contro l'estratto di ruolo; violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per mancata proposizione di motivi aggiunti.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo che, per effetto dello ius superveniens rappresentato dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo fosse configurabile solo in presenza di specifiche situazioni pregiudizievoli tassativamente previste dalla norma, che la contribuente non aveva allegato né provato. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo per difetto di interesse ad agire, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e assorbendo gli altri motivi. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza d'appello
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
invocato in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche e del relativo disconoscimento
invocato in tema di copie fotografiche o analogiche e loro disconoscimento
la Corte lo applica per affermare il difetto di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo in assenza delle condizioni previste dalla norma sopravvenuta
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di motivi aggiunti, censura poi assorbita
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
norma sopravvenuta che seleziona i casi in cui l'invalida notificazione della cartella attribuisce interesse ad agire contro l'estratto di ruolo; si applica anche ai giudizi pendenti
norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. 602/1973
legge di conversione del d.l. 146/2021, richiamata quale fonte del comma 4-bis
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso relativi a nullità processuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge
indicato dalle Sezioni Unite come mezzo per produrre documenti in cassazione a dimostrazione dell'interesse ad agire sopravvenuto
art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.
utilizzato per la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione della sopravvenienza normativa
Massime di principio
- L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo non è un dato statico, ma può essere ridefinito da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione, con effetti anche sui giudizi pendenti.
- Dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra uno degli specifici pregiudizi tassativamente previsti dalla norma.
- La mancanza di allegazione del concreto pregiudizio tipizzato comporta il difetto originario di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e quindi l'inammissibilità dell'azione, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- Quando la decisione è fondata su una causa di inammissibilità originaria dell'azione, la cassazione può avvenire senza rinvio con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Le ulteriori censure sulla motivazione della sentenza e sulla prova della notifica restano assorbite se manca a monte l'interesse ad agire alla proposizione della domanda.
- rami
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