Cassazione Civile, Ordinanza n. 30698/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società in liquidazione proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva rigettato il suo gravame in una controversia promossa dal fallimento della società cedente. In primo grado era stata accolta, nei confronti di un'altra società, la domanda di simulazione di una cessione d'azienda, e nei confronti della ricorrente la domanda di nullità di una diversa cessione d'azienda del 26 luglio 2013. La Corte d'appello aveva respinto l'appello della ricorrente ritenendo, da un lato, che sulla parte della sentenza relativa alla simulazione nei confronti dell'altra convenuta si fosse formato giudicato interno, e, dall'altro, che l'atto di cessione avesse ad oggetto solo licenze e autorizzazioni amministrative non cedibili, con corrispettivo apparente e azienda ormai svuotata di beni. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione di legge e vizi motivazionali, lamentando che la Corte d'appello non avesse dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, avesse erroneamente valutato le prove sull'esistenza di altri beni ceduti e avesse male applicato l'art. 2560 c.c., ritenendo irrilevante la non cedibilità delle licenze sulla validità del contratto. Con il secondo motivo denunciava violazione delle norme sul giudicato interno, sostenendo che non si fosse formato giudicato sui capi connessi alla cessione a favore dell'altra società e che tali capi fossero ancora rilevanti per il secondo motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il profilo con cui si lamentava la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, osservando che la sentenza d'appello si sostituisce a quella di primo grado. Ha poi dichiarato inammissibili le censure che miravano a rivalutare il materiale probatorio sull'oggetto della cessione, perché estranee al giudizio di legittimità, e quelle relative all'art. 2560 c.c. perché non pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specifica illustrazione del preteso nesso stretto tra i motivi di appello e per mancato confronto con la ratio decidendi, che aveva ravvisato un giudicato interno sui capi di sentenza relativi alla simulazione della vendita a favore dell'altra società. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato e non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come parametro di nullità del contratto, ma senza che la Corte affronti nel merito la doglianza perché ritenuta in parte infondata e in parte inammissibile
invocato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte non entra nel merito della censura perché implica rivalutazione del materiale istruttorio
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sovvertire l'accertamento di fatto
invocato dalla ricorrente insieme agli artt. 116 e 132 c.p.c.; la doglianza è stata reputata inammissibile perché tendeva a una nuova valutazione delle prove
richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso di poter procedere a revisione del materiale probatorio in sede di legittimità
richiamato per vizio motivazionale; la censura è stata respinta/inammissibile nei limiti in cui mirava a contestare l'apprezzamento dei fatti
la Corte ha ritenuto la censura su tale norma estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata
richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato interno
richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato interno
richiamato nel secondo motivo in tema di acquiescenza e limiti dell'impugnazione
richiamato nel secondo motivo in relazione ai requisiti dell'atto di appello e alla persistenza del tema in giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze istruttorie, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- La sentenza d'appello sostituisce integralmente quella di primo grado, sicché non ha senso dedurre la nullità della decisione di primo grado una volta pronunciata la decisione di secondo grado.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando si fonda su una norma che non costituisce il fondamento della ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza relativa al giudicato interno è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico il nesso tra i capi impugnati e quelli asseritamente coperti da giudicato, né si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
- Il giudizio di cassazione richiede un confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; le censure che la eludono sono inammissibili.
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