Cassazione Civile, Ordinanza n. 30672/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per correzione di errore materiale proposto avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria e condannato la stessa alle spese in favore della controparte. Nel controricorso nel precedente giudizio la difesa della parte vittoriosa aveva espressamente chiesto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ma tale statuizione era stata omessa sia nella motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza. Il ricorrente odierno ha quindi domandato l'integrazione dell'ordinanza per inserire la formula di attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. La Corte ha rilevato che la richiesta di distrazione era effettivamente stata formulata e che l'omissione poteva essere emendata tramite il procedimento di correzione dell'errore materiale.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto l'integrazione dell'ordinanza n. 3507/2024, sia nella motivazione sia nel dispositivo, aggiungendo la previsione di attribuzione delle spese all'Avv. Maria Cristallino, dichiaratosi antistatario. Ha inoltre dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del presente procedimento di correzione, in ragione della sua natura.
Norme richiamate
art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.
La Corte lo richiama per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'ordinanza.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata dalla parte vittoriosa e risulti dagli atti, può essere emendata mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- La correzione dell'errore materiale è utilizzabile per integrare un provvedimento giurisdizionale quando manchi la menzione di una statuizione accessoria già logicamente e processualmente dovuta, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
- Quando la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese, la mancata attribuzione delle spese al difensore antistatario, se richiesta, integra un'omissione correggibile sia in motivazione sia nel dispositivo.
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