Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30672/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per correzione di errore materiale proposto avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria e condannato la stessa alle spese in favore della controparte. Nel controricorso nel precedente giudizio la difesa della parte vittoriosa aveva espressamente chiesto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ma tale statuizione era stata omessa sia nella motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza. Il ricorrente odierno ha quindi domandato l'integrazione dell'ordinanza per inserire la formula di attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. La Corte ha rilevato che la richiesta di distrazione era effettivamente stata formulata e che l'omissione poteva essere emendata tramite il procedimento di correzione dell'errore materiale.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto l'integrazione dell'ordinanza n. 3507/2024, sia nella motivazione sia nel dispositivo, aggiungendo la previsione di attribuzione delle spese all'Avv. Maria Cristallino, dichiaratosi antistatario. Ha inoltre dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del presente procedimento di correzione, in ragione della sua natura.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata dalla parte vittoriosa e risulti dagli atti, può essere emendata mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • La correzione dell'errore materiale è utilizzabile per integrare un provvedimento giurisdizionale quando manchi la menzione di una statuizione accessoria già logicamente e processualmente dovuta, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Quando la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese, la mancata attribuzione delle spese al difensore antistatario, se richiesta, integra un'omissione correggibile sia in motivazione sia nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.