Cassazione Civile, Ordinanza n. 30686/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasceva dall'azione proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare l'invalidità, l'inopponibilità e comunque la revocatoria di atti relativi all'escussione di tre polizze vita, di cui due denominate "Bussola", e di un pacchetto titoli che aveva sostituito una precedente polizza vita. Tali beni erano stati costituiti in pegno a garanzia di un credito della banca da uno dei soci poi dichiarati falliti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. limitatamente alle escussioni del pegno avvenute nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, condannando la banca alla restituzione di euro 1.231.812,05 oltre accessori. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la curatela ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi. Successivamente, la banca ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, con accettazione della rinuncia da parte della controparte, e le parti hanno chiesto concordemente l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, prendendo atto dell'istanza di rinuncia e della relativa accettazione, nonché della successiva concorde richiesta delle parti di estinzione con compensazione delle spese. Non ha pronunciato sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applichi nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l. fall.
revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall.
richiamato come base della domanda revocatoria accolta in appello con riferimento alle escussioni di pegno compiute nei sei mesi anteriori al fallimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
la disposizione sul raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile o analogicamente applicabile alla rinuncia al ricorso
Cass. n. 34025/2023
richiamata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia
Cass. n. 23175/2015
richiamata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia
Cass. n. 1363
richiamata nel testo, ma la parte finale della citazione risulta tronca nel materiale fornito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese se le parti abbiano concordemente chiesto la compensazione.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione.
- La misura del raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non può essere estesa per analogia ad altre ipotesi processuali.
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