Cassazione Civile, Ordinanza n. 30700/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 44 l. fall., nei confronti della società di servizi postali/bancoposta per ottenere la restituzione di somme transitate sul conto corrente della cooperativa dopo la data di sottoposizione alla procedura. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna, rigettando anche l'appello incidentale della procedura sulla rivalutazione monetaria. Nel ricorso per cassazione la società soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 Cost. per il diniego della rimessione in termini, sostenendo di essersi non costituita in primo grado per aver fatto affidamento su un errato certificato di pendenza della lite rilasciato dalla cancelleria; 2) violazione dell'art. 20, terzo comma, d.P.R. n. 156/1973, assumendo l'applicabilità della prescrizione triennale alle azioni di condanna in materia di bancoposta e contestando la declaratoria di tardività/infondatezza dell'eccezione; 3) violazione dell'art. 200 l. fall. per avere la corte d'appello fatto decorrere gli effetti dell'art. 44 l. fall. dalla data del provvedimento di apertura della procedura e non dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 4) violazione degli artt. 42 e 44 l. fall. per avere la sentenza condannato la società al pagamento senza accertare la possibile duplicazione degli importi e imputando alla mancata costituzione in primo grado l'omessa prova. La procedura resistente proponeva a sua volta ricorso incidentale lamentando violazione dell'art. 2697 c.c. per il rigetto della domanda di rivalutazione monetaria, sostenendo che il maggior danno da svalutazione sarebbe dovuto in via automatica o comunque per fatto notorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso principale, perché ai fini della notificazione rileva la data di consegna all'ufficio notificatore e non l'esito successivo del procedimento. Ha inoltre escluso l'inammissibilità della notifica a mezzo posta. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulla rimessione in termini, perché la valutazione sulla non imputabilità della decadenza e sulla scusabilità dell'errore appartiene al giudice di merito e non era stata censurata nei limiti del vizio motivazionale; ha dichiarato assorbita la parte corrispondente del secondo motivo e inammissibile la restante parte per difetto di interesse, poiché una volta dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per tardività, le ulteriori argomentazioni sul merito erano ultronee; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che per la liquidazione coatta amministrativa gli effetti equiparati all'art. 45 l. fall. decorrono dalla data del provvedimento amministrativo e non dalla sua pubblicazione; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché mirava a contestare una valutazione di fatto sull'assolvimento dell'onere probatorio e sull'assenza di prova di duplicazioni. È stato rigettato anche il ricorso incidentale della procedura, perché la rivalutazione monetaria non è automatica nelle obbligazioni di valuta e richiede la prova del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., prova non fornita. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
l'azione è stata ricondotta agli effetti dell'inefficacia concorsuale; la sua operatività nel caso di liquidazione coatta amministrativa decorre dalla data del provvedimento che dispone la procedura
art. 20, terzo comma, d.P.R. n. 156/1973
la Corte d'appello ha ritenuto la prescrizione triennale non applicabile alle azioni che nascono dal fallimento e, in particolare, all'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall.; la Cassazione non ha riformato tale esito, ma ha dichiarato inammissibile la censura in parte e assorbita/inammissibile la restante
invocato per il lamentato difetto di contraddittorio e il mancato accoglimento della rimessione in termini
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa nella richiesta di rimessione in termini
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del giusto processo nella richiesta di rimessione in termini
art. 153, secondo comma, c.p.c.
la rimessione in termini richiede che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte, cioè da un fattore estraneo alla sua volontà
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
la decorrenza degli effetti nella liquidazione coatta amministrativa è ancorata al provvedimento amministrativo e non alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
richiamato nel motivo sulla pretesa duplicazione degli importi e sulla condanna restitutoria
richiamato insieme all'art. 42 l. fall. per contestare la condanna al pagamento degli importi transitati sul conto dopo l'apertura della procedura
la parte che chiede la rivalutazione o il maggior danno deve provarne i presupposti; non opera un automatismo probatorio in favore del creditore
art. 1224, secondo comma, c.c.
nelle obbligazioni di valuta il maggior danno da ritardo, anche per svalutazione monetaria, deve essere allegato e provato dal creditore
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato
la notifica a mezzo posta da parte dell'avvocato è ammessa per legge, senza limitazioni soggettive per la parte che richiede la notificazione
Massime di principio
- La rimessione in termini presuppone la prova rigorosa che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte; l'errore sulla pendenza della lite o sull'esito di verifiche di cancelleria non basta di per sé, se il giudice di merito accerta un difetto di diligenza della parte nella consultazione degli atti e dei registri.
- L'accertamento sulla scusabilità dell'errore e sulla non imputabilità della decadenza è tipicamente valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, se non censurata nei limiti del vizio motivazionale, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- Nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, gli effetti concorsuali equiparati a quelli previsti per il fallimento decorrono dalla data del provvedimento amministrativo che apre la procedura, non dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Quando il giudice dichiara inammissibile o tardiva una domanda o un'eccezione, le ulteriori argomentazioni svolte sul merito hanno natura ultronea: la parte soccombente ha interesse a impugnare solo la statuizione pregiudiziale che ha definito il thema decidendum.
- La doglianza che si risolva nella contestazione della valutazione del materiale probatorio e dell'assolvimento dell'onere della prova è inammissibile in cassazione se mira a ottenere un nuovo giudizio di merito.
- Nelle obbligazioni di valuta il maggior danno da ritardo e la rivalutazione monetaria non sono automatici: il creditore deve allegare e provare i presupposti del pregiudizio ex art. 1224, secondo comma, c.c., non essendo sufficiente il mero richiamo alla svalutazione generale.
- La prova del maggior danno da svalutazione può essere fornita solo se il creditore dimostra che il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve scadenza abbia superato il tasso legale nel periodo rilevante; in difetto, la domanda va respinta.
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