Cassazione Civile, Ordinanza n. 30697/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento della società venditrice contro la società acquirente, avente a oggetto la compravendita di un immobile stipulata il 16 marzo 1999. Il fallimento aveva chiesto in via principale la revocatoria per sproporzione del prezzo ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, l. fall., e in subordine la revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. Il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata. La Corte d'appello aveva poi rigettato l'appello dell'acquirente, ritenendo sussistente la scientia decoctionis sulla base di rapporti di parentela tra amministratori e soci e della coincidenza delle sedi sociali, valorizzando tali circostanze rispetto alla mancata prova di protesti o di altri indici sintomatici. In cassazione la società acquirente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 277 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia e omessa considerazione del carattere fisiologico dell'operazione, nonché per non avere esaminato tutti gli elementi addotti a escludere la consapevolezza dello stato di insolvenza e il capo sulle spese; con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame e l'omessa pronuncia sull'inesistenza dello stato di insolvenza del venditore e sulla regolazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo nella parte relativa all'omesso esame dello stato di insolvenza, osservando che, in tema di revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di presunzione iuris et de iure, con conseguente esonero della procedura attrice da qualunque prova positiva e impossibilità per il convenuto di provare una mera difficoltà temporanea ad adempiere. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulle spese, poiché la Corte d'appello aveva implicitamente respinto la richiesta di compensazione integrale condannando comunque l'appellante alle spese, sia pure con compensazione parziale. È stato dichiarato inammissibile il profilo del primo motivo volto a una nuova valutazione degli indizi relativi alla scientia decoctionis, perché diretto a rivalutare il merito. È stata inoltre ritenuta inammissibile la doglianza sul principio di concentrazione, ritenuto inconferente rispetto alla censura proposta. Infine, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione del fatto storico, del luogo di allegazione e della sua decisività. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, n. 1, l. fall.
norma posta a base della domanda principale di revocatoria per sproporzione del prezzo
art. 67, secondo comma, l. fall.
norma posta a base della domanda subordinata di revocatoria fallimentare
invocato dal ricorrente per denunciare una pretesa omissione del giudice di merito
richiamato per sostenere la censura di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la decisione di appello implicita sul capo spese e non configurabile l'omissione sullo stato di insolvenza
menzionato nel motivo come riferimento al giudizio di appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
corrispondente al vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
corrispondente al vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel secondo motivo
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa in conseguenza della conferma della proposta di definizione accelerata
richiamato per la liquidazione equitativa di un'ulteriore somma di danaro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è coperto da presunzione iuris et de iure, sicché il curatore non deve provarlo e il convenuto non può contrastarlo dimostrando una mera difficoltà temporanea di adempimento.
- La censura di omesso esame non può tradursi in una richiesta di rivalutazione degli indizi e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello abbia comunque deciso, anche implicitamente, sul motivo dedotto, ad esempio respingendo una domanda di integrale compensazione delle spese mediante condanna alle spese con compensazione solo parziale.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato su omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico, il punto dell'allegazione processuale e la sua decisività.
- Le memorie depositate in cassazione non possono sanare vizi originari di inammissibilità del ricorso.
- In caso di rigetto del ricorso, possono essere poste a carico del ricorrente sia le spese di lite sia le ulteriori conseguenze sanzionatorie e accessorie previste dagli artt. 96 c.p.c. e 13 d.P.R. n. 115/2002.
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