Cassazione Civile, Ordinanza n. 31649/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui venivano contestati ricavi non dichiarati, emerso a seguito di attività investigativa per reati fiscali e riciclaggio. L'ufficio aveva notificato un processo verbale di constatazione nel settembre 2015 e, sulla sua base, l'avviso di accertamento nel dicembre 2015. La curatela aveva impugnato l'atto deducendo la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento per inutile decorso dei termini, e la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo applicabili le discipline transitorie intervenute nel 2015 in modo tale da escludere il raddoppio dei termini. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione denunciando violazione delle norme sul termine di decadenza per l'accertamento e sulla disciplina transitoria del raddoppio dei termini, sostenendo che: il procedimento penale era già pendente, la denuncia penale era stata presentata entro i termini utili e, quindi, il raddoppio dei termini doveva operare secondo il regime transitorio applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ritiene errata la decisione della CTR che aveva escluso la tempestività dell'accertamento. La Corte afferma che, per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il regime transitorio dell'art. 1, comma 132, L. n. 208/2015 si applica solo alle fattispecie non già ricomprese nel precedente regime transitorio dell'art. 2, comma 3, D.lgs. n. 128/2015. Nel caso concreto, essendo la denuncia di reato del 22 ottobre 2012 intervenuta entro i termini rilevanti e ricorrendo un'ipotesi di violazione con obbligo di denuncia, il raddoppio dei termini operava. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina il termine di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette e, nel regime previgente, il suo raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti con obbligo di denuncia.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prevede, per l'IVA, il termine di decadenza dell'accertamento e il raddoppio in caso di violazioni con obbligo di denuncia penale, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 2, commi 1, 2 e 3, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Ha introdotto una nuova disciplina sul raddoppio dei termini, subordinandolo alla presentazione della denuncia entro i termini ordinari e dettando un regime transitorio per gli atti già notificati o formalmente conosciuti alla data di entrata in vigore.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Ha sostituito la disciplina previgente dei termini di accertamento; il comma 132 ha previsto un ulteriore regime transitorio applicabile ai periodi d'imposta precedenti al 2016, con raddoppio solo se la denuncia è presentata o trasmessa entro i termini ordinari.
È richiamato quale fonte dell'obbligo di denuncia penale che condiziona l'operatività del raddoppio dei termini.
Individua i reati tributari per i quali, in presenza di violazioni rilevanti, può operare il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dall'Agenzia, cioè violazione di legge in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel regime transitorio del raddoppio dei termini di accertamento tributario, la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 128/2015 e quella successiva della L. n. 208/2015 non si sovrappongono integralmente: la seconda opera solo per le fattispecie non già regolate dal primo regime transitorio.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini per l'accertamento resta applicabile se la violazione comporta obbligo di denuncia penale e la denuncia è stata presentata o trasmessa entro il termine ordinario previsto dalla legge.
- Ai fini dell'operatività del raddoppio, rileva la tempestività della denuncia rispetto alla scadenza ordinaria del potere accertativo; se tale tempestività sussiste, l'amministrazione non decade dal potere di accertamento.
- Quando l'accertamento è fondato su fatti emersi da attività investigativa per reati tributari, la verifica della decadenza deve essere effettuata ricostruendo il regime temporale applicabile ratione temporis e distinguendo tra disciplina ordinaria e disciplina transitoria.
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