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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9590/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso un avviso di pagamento (n. 09720130135719969) per quote consortili relative all'anno 2012 per € 6.406,99 su immobili nel comune di Cori. La ricorrente contestava l'illegittima inclusione dei beni nel perimetro del consorzio e nel piano di classifica, la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, l'assenza di un beneficio concreto derivante dalle opere di bonifica, e la carenza di motivazione della cartella di pagamento; si sono confrontate relazioni tecniche di parte.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso e conferma le decisioni dei giudici di merito. Motivi principali: la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno sorgere una presunzione che i fondi abbiano ricevuto benefici dalle opere di bonifica, invertendo l'onere probatorio nella misura iuris tantum, così che spetta al contribuente fornire prova contraria. La CTR ha adeguatamente valutato le consulenze tecniche e ritenuto più convincente la relazione del Consorzio (es. "Solo grazie all'attività di bonifica, gli scoli che gli immobili producono vengono collettati regolarmente al mare senza conseguenze..."). L'omissione della trascrizione del perimetro ha funzione di mera pubblicità-notizia e non determina l'insussistenza automatica dell'obbligo contributivo. La cartella di pagamento è risultata sufficientemente motivata ai sensi della normativa vigente. Sono respinti anche i profili di vizio motivazionale e le eccezioni procedurali sollevate. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese e del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 7)

    Consente al giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi e, se necessario, di disapplicare atti amministrativi illegittimi; quindi il giudice tributario può esaminare la legittimità e l'applicazione del piano di classifica nel giudizio tributario.

  • r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (art. 10)

    Gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano dalla legge e l'onere reale connesso all'utilità fondiaria nasce per legge; la trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione meramente pubblicitaria e la sua omissione non annulla automaticamente l'obbligo contributivo.

  • codice civile (art. 2697)

    Ripartizione dell'onere della prova: il contribuente che contesta il beneficio deve fornire la prova contraria; in mancanza, permane la presunzione favorevole al Consorzio derivante dall'inclusione nel piano.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)

    Principi sulla motivazione degli atti tributari; la cartella deve contenere informazioni tali da permettere al contribuente di difendersi; nel caso specifico la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • delibera consortile n. 74 del 1999 e delibera Giunta Regione Lazio n. 909 del 28/06/2001

    Sono atti amministrativi che adottano il piano di classifica; la loro approvazione alimenta la presunzione che i fondi compresi abbiano ricevuto benefici dalle opere di bonifica.

  • art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973 (comma 2 e 2-bis)

    "La cartella di pagamento... contiene l'intimazione ad adempiere..."; "La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo"

    La cartella deve indicare la data di esecutività del ruolo ma non è previsto l'obbligo di allegare il ruolo; quindi l'assenza di allegazione non determina automaticamente l'invalidità della cartella.

  • art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'obbligo, in talune ipotesi, del pagamento del contributo unificato; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per la sua corresponsione da parte del ricorrente.

  • codice di procedura civile (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5)

    Consente la denuncia in Cassazione di violazione di legge (n.3) e di omesso esame di fatto decisivo o vizio di motivazione (n.5); la Corte chiarisce i limiti del sindacato di legittimità, rigettando motivi che consistono in rivalutazione del merito o mancata esposizione del ragionamento del giudice di merito salvo vizi gravi e manifesti.

  • norme processuali connesse (art. 54 d.l. 22/06/2012 n.83, art. 348-ter c.p.c.)

    Regole sulla cd. doppia conforme e sui limiti dell'impugnazione in Cassazione: non è consentito rinnovare un appello sul merito a mezzo di censura di motivazione insufficiente; la Cassazione interviene solo per vizi formali/materiali gravi della motivazione.

Massime di principio

  • L'inclusione di un fondo in un perimetro di contribuenza approvato da autorità regionale e la sua valutazione in un piano di classifica generano una presunzione che il fondo abbia beneficiato delle opere di bonifica; tale presunzione è iuris tantum e può essere superata solo con prova contraria dal contribuente.
  • Il giudice tributario può esaminare la legittimità e l'applicazione del piano di classifica e, se necessario, disapplicarlo, ma il contribuente deve fornire elementi di fatto idonei a superare la presunzione derivante dall'approvazione amministrativa.
  • La mancata trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità-notizia e, salvo casi particolari, non determina l'insussistenza dell'obbligazione contributiva.
  • Le relazioni tecniche prodotte dal Consorzio possono essere valutate dal giudice e costituire prova utile, purché il giudice motivi adeguatamente la preferenza data a tali elaborati rispetto alle consulenze di parte.
  • La cartella di pagamento è valida se contiene informazioni essenziali (numero di ruolo, codice di contributo, elementi per calcolare l'importo); non è obbligatoria l'allegazione del ruolo esecutivo alla cartella.
  • In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame integrale del merito: i motivi devono essere centrati su questioni di diritto o su vizi gravi di motivazione che emergono dal testo della sentenza impugnata.
  • Per opporsi con efficacia ai contributi consortili è strategico: 1) produrre consulenze tecniche convincenti e circostanziate che dimostrino l'assenza di beneficio concreto; 2) contestare tempestivamente (in primo grado e appello) la legittimità degli atti amministrativi quando pertinente; 3) non fondare la difesa esclusivamente su censure formali quali la mancata allegazione del ruolo, salvo prova di pregiudizio concreto.

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