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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9562/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso i decreti di trasferimento del 5.3.2018 relativi ai lotti nn. 3 e 4, deducendo che i decreti erano stati emessi dal giudice dell'esecuzione in carenza di potere perché il prezzo era stato versato dopo l'aggiudicazione ma quando la procedura risultava sospesa o addirittura estinta; censurata altresì la disciplina dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. per presunta illegittimità costituzionale (artt. 2, 14, 42 Cost.) e violazioni di norme processuali relative alla sospensione/estinzione della procedura e al termine di versamento del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile nel merito dell'opposizione originaria e ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Palermo. La Corte ha concluso che l'opponente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l'ordinanza del 26.2.2018 (nella parte che ha riattivato le operazioni di vendita e ordinato la bozza dei decreti di trasferimento) mediante opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. entro il termine di 20 giorni; questa mancata impugnazione ha reso inoppugnabili in parte gli atti successivi. La Corte ha inoltre affermato il principio per cui, se vi è valida aggiudicazione, il giudice dell'esecuzione deve emettere il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario (ius ad rem), e che il versamento del prezzo ha natura sostanziale e può avere efficacia anche se intervenuta dopo la sopravvenuta estinzione della procedura. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di merito in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. e di Marta Seidita (ciascuna € 2.100,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Regola l'opposizione agli atti esecutivi; va proposta tempestivamente contro l'atto esecutivo che produce effetti lesivi e, nella fattispecie, avrebbe dovuto essere utilizzata contro l'ordinanza che ha riattivato le operazioni di vendita entro il termine dei 20 giorni.

  • art. 187-bis disp. att. c.p.c.

    Secondo la Corte tutela lo ius ad rem dell'aggiudicatario: se vi è valida aggiudicazione il giudice dell'esecuzione è tenuto ad emettere il decreto di trasferimento anche se la procedura si estingue successivamente.

  • art. 626, comma 2, c.p.c.

    Riferito alla sospensione delle operazioni di vendita: la Corte ha ritenuto che il pagamento del prezzo non costituisce atto esecutivo riservato al giudice dell'esecuzione e pertanto non è automaticamente invalido se effettuato dopo la sospensione/estinzione formale della procedura.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    Norma sull'opposizione all'esecuzione; la pendenza di tale opposizione è stata rilevante nel quadro procedimentale ma non ha esonerato l'opponente dall'impugnare nei termini l'atto (ordinanza) che ha riattivato la vendita.

  • art. 629 c.p.c.

    Regola la rinuncia del creditore procedente: il deposito della rinuncia da parte del creditore ha determinato l'originaria improseguibilità della procedura rispetto alla posizione dell'esecutato ma non ha precluso la successiva riattivazione quando vi era aggiudicazione.

  • art. 591-ter c.p.c.

    Gli atti del professionista delegato, nella versione ratione temporis, non sono opponibili ex art. 617 c.p.c. ma impugnabili mediante reclamo; tale reclamo è però limitato a questioni pratiche o operative del delegato e non sostituisce l'opposizione agli atti quando l'atto gravoso è il provvedimento giudiziale che riattiva la vendita.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Norma prevista per il reclamo avverso le decisioni del giudice dell'esecuzione; nella vicenda il reclamo proposto dal ricorrente non poteva sostituire l'opposizione agli atti e non era idoneo a far decorrere i termini di impugnazione propri dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 632 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti di cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione; utile per la valutazione sugli effetti delle decisioni del giudice dell'esecuzione ma non idoneo a salvare la tardiva impugnazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio; la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio per l'inammissibilità originaria dell'opposizione.

  • art. 2929 c.c.

    Principio generale che tutela i diritti dei terzi acquirenti che hanno legittimamente speso le proprie disponibilità; la Corte lo richiama per sottolineare la protezione dello ius ad rem dell'aggiudicatario.

  • art. 574 c.p.c.

    Quanto alla vendita senza incanto, l'aggiudicazione è definitiva ex lege e ciò giustifica la tutela dell'aggiudicatario anche nel caso di sopravvenuta estinzione della procedura.

  • art. 584 c.p.c.

    Riferita alla vendita con incanto (aggiudicazione di norma provvisoria): la Corte distingue i diversi regimi ma afferma che quel che rileva è la presenza di una valida aggiudicazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere del giudice di esaminare tutte le questioni rilevanti per il giudizio; il ricorso denunciava presunto omesso esame di fatto decisivo ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la questione di inammissibilità procedurale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Norma citata in tema di contributo unificato e maggiori oneri: la Corte ne dà atto in relazione alla data di proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si contesta un provvedimento che ha riattivato o diretto le operazioni esecutive (es. ordinanza che dispone la prosecuzione o la predisposizione dei decreti di trasferimento), la reazione processuale corretta è l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. entro i termini di legge; la mancata impugnazione nei termini rende spesso inoppugnabili gli atti successivi.
  • Gli atti del professionista delegato (art. 591-ter c.p.c.) sono impugnabili con reclamo limitato a difficoltà pratiche od operative; il reclamo non sostituisce l'opposizione agli atti quando la decisione gravosa è un provvedimento del giudice dell'esecuzione.
  • L'aggiudicatario che ha acquisito lo ius ad rem è tutelato: se esiste una valida aggiudicazione il giudice dell'esecuzione è tenuto ad emettere il decreto di trasferimento anche se la procedura si estingue successivamente; perciò il pagamento del prezzo ha natura sostanziale e non è automaticamente inibito dalla sopravvenuta estinzione.
  • Non è possibile convertire un reclamo proposto al collegio in una opposizione agli atti se mancano i requisiti di forma e sostanza dell'opposizione; la forma e il corretto destinatario dell'impugnazione sono essenziali.
  • In contesti procedurali complessi con più provvedimenti concatenati, per tutelare efficacemente la posizione dell'esecutato è fondamentale identificare e impugnare tempestivamente il provvedimento che, concretamente, ha causato il pregiudizio (es. l'ordinanza che riattiva la vendita), non solo gli atti del delegato.

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