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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9545/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'avv. Gabrielli era stato nominato difensore di fiducia e ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il Giudice di pace di Frosinone aveva emanato un decreto di liquidazione dei compensi diventato definitivo per mancata opposizione. Successivamente la stessa autorità revocò l'ammissione al patrocinio per difetto dei requisiti reddituali e, con lo stesso provvedimento, revocò anche il decreto di liquidazione già divenuto definitivo. Il ricorrente ha impugnato la revoca sostenendo che il decreto di liquidazione, una volta passato in giudicato, non poteva essere revocato d'ufficio e che la revoca adottata in quella forma avrebbe costituito un esercizio illegittimo di autotutela, incidendo illegittimamente sui diritti già acquisiti dal difensore nei confronti dello Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso. Ha affermato che il decreto di liquidazione dei compensi è idoneo a divenire giudicato e che il procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 del d.P.R. 115/2002 si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione, pertanto il decreto non è revocabile né modificabile d'ufficio salvo i casi espressamente previsti. La Corte ha precisato che la revoca retroattiva della ammissione al patrocinio può incidere sui rapporti tra lo Stato e il patrocinato (recupero delle spese dall'imputato ai sensi degli artt. 111 e 112), ma non può travolgere i diritti già acquisiti dal difensore in forza di un titolo passato in giudicato nei confronti dello Stato. Ne è conseguita la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 3.8.2017 e il rinvio ad altro magistrato del medesimo Tribunale, con condanna alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 170

    Prevede che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione si svolga nelle forme del rito sommario di cognizione; da ciò deriva che il decreto è suscettibile di diventare giudicato e non è soggetto a revoca d'ufficio se non nei casi espressamente previsti.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 111

    «le spese di cui all'articolo 107 ... sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2»

    Stabilisce il meccanismo di recupero delle spese nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio; conferma che gli effetti della revoca operano sul rapporto tra Stato e patrocinato e sul possibile recupero delle spese, non automaticamente sui diritti già definiti del difensore verso lo Stato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112

    Regola gli effetti e le modalità di revoca dell'ammissione al patrocinio e il conseguente recupero delle somme; la sentenza interpreta tale norma come riguardante i rapporti Stato–patrocinato, senza estendere automaticamente la revoca ai rapporti già consolidati con il difensore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 107

    Individua le voci di spesa, tra cui onorari e spese del difensore, che possono essere oggetto di recupero; nella decisione è richiamato come riferimento per la disciplina delle spese recuperabili.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - artt. 82, 84, 86

    Articoli richiamati nel motivo invocati a cornice normativa del sistema del patrocinio a spese dello Stato; nella decisione sono menzionati come parti della disciplina complessiva, senza che ne venga citata testualmente una specifica applicazione diversa da quella riferita all'art.170 e agli artt.107-112.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato è idoneo a divenire giudicato e, una volta divenuto definitivo, non può essere revocato o modificato d'ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • L'esercizio di un potere di 'autotutela' per revocare un provvedimento giudiziale definitivo non è consentito: le modifiche devono avvenire nei modi e nei termini previsti (es. opposizione nei termini stabiliti dall'art.170 d.P.R.115/2002).
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio incide primariamente sul rapporto tra lo Stato e il patrocinato (con possibilità di recupero delle spese dall'imputato ai sensi degli artt.111 e 112), ma non estingue automaticamente i diritti già acquisiti dal difensore nei confronti dello Stato in forza di un titolo passato in giudicato.
  • In casi simili il difensore che veda revocato un decreto di liquidazione già divenuto definitivo ha titolo a impugnare il provvedimento e può ottenere tutela in sede di legittimità; il giudice di merito non può semplicemente giustificare la revoca come conseguenza automatica della revoca dell'ammissione senza verificare la possibilità di intervenire su un atto ormai giudicato.
  • Quando la questione coinvolge profili generali del sistema (diritti acquisiti, limiti dell'autotutela giudiziaria), è prevedibile il rimando a giudice diverso in caso di cassazione per garantire imparzialità e rinnovata valutazione.

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