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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9531/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso IVA richiesto dalla ricorrente (istanza presentata il 27 luglio 2010 relativa a operazioni del 2008) ritenuto tardivo dall'Agenzia; contestazione sulla corretta applicazione del termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso in favore di operatori economici domiciliati in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea (in particolare se applicabile il termine stabilito dal DM 20 maggio 1982, n. 2672).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa a quella Corte per verifica, in sede di merito, della tempestività della domanda di rimborso alla luce del corretto parametro di decadenza. La Corte ha ritenuto che il DM 20 maggio 1982 fosse applicabile solo ai soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea e non agli operatori non comunitari; in assenza di norma specifica per i non comunitari, il termine di decadenza deve essere valutato con riferimento all'art. 21, d.lgs. n. 546/1992 (due anni dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 38ter

    Norma quadro sui rimborsi IVA; originariamente disciplinava rimborsi per non residenti in modo unitario; è stata successivamente modificata (d.lgs. n. 18/2010) per prevedere disciplina specifica per soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità.

  • DM 20 maggio 1982, n. 2672, art. 1, comma 2

    «A partire dal 1982, il rimborso può essere richiesto per trimestre solare, sempreché di importo non inferiore a lire duecentocinquantamila, e deve essere eseguito entro il termine previsto nel precedente comma su istanza degli interessati da presentare entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello cui il trimestre si riferisce»

    Il provvedimento attuava l'art. 16 del DPR 793/1981 ed è applicabile solo ai soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità Economica Europea; non può essere esteso ai soggetti non comunitari.

  • d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 1, comma 1, lett. u) e art. 5

    Ha modificato l'art. 38ter introducendo disciplina specifica per i rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità; ha previsto decorrenza delle modifiche da data fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1 aprile 2010

    Disposizioni applicative con efficacia per le richieste presentate a partire dal 3 maggio 2010 (punto 3.1.1 per soggetti in Stati non UE con accordi di reciprocità)

    Stabilisce decorrenza e modalità operative per le nuove regole sui rimborsi ai non residenti non comunitari; non può essere interpretato come fissare retroattivamente termini per richieste riferibili a periodi anteriori.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma secondo, ultimo periodo

    «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione»

    In assenza di disposizioni specifiche per i non comunitari, il termine decadenziale applicabile è quello generale di due anni dal pagamento o dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione.

  • d.P.R. n. 793/1981, art. 16

    Norma alla quale il DM 20/5/1982 dava attuazione; collegamento storico-normativo tra disciplina dei rimborsi e il DM 1982.

  • Legge n. 428/1990, art. 38

    Ha esteso la disciplina del rimborso IVA anche agli operatori domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea (con condizione di reciprocità).

  • Direttiva 86/560/CEE (Tredicesima Direttiva), art. 13

    Prevede che lo Stato membro determini modalità e termini per le domande di rimborso presentate da soggetti non stabiliti, inclusi i termini e i periodi di riferimento.

  • Direttiva 112/2006/CE, art. 171

    Rimanda per i rimborsi ai soggetti non stabiliti alle modalità già previste dalla Direttiva 86/560/CEE; conferma la necessità che gli Stati membri fissino modalità e termini.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia (Alstom Power Hydro, C-472/08; Elsacom, C-294/11)

    La Corte di Giustizia ha stabilito che l'assenza di limitazioni temporali per le domande di rimborso sarebbe incompatibile con il principio di certezza del diritto: è pertanto legittimo che gli Stati prevedano termini per la presentazione delle domande di rimborso.

Massime di principio

  • Il termine previsto dal DM 20 maggio 1982 si applica solo ai soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea; non è automaticamente applicabile agli operatori non comunitari.
  • Per operatori domiciliati in Stati non UE, se non esiste una norma specifica che fissi il termine decadenziale, si applica la regola generale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992: la domanda di rimborso va presentata entro due anni dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui è sorto il presupposto per la restituzione.
  • I provvedimenti direttoriali (es. quello del 1 aprile 2010) operano con decorrenze specifiche e non possono retroagire per fissare termini per periodi anteriori; occorre verificare se la istanza rientra nel periodo di applicazione del provvedimento.
  • La condizione di reciprocità verso Stati terzi è rilevante per il riconoscimento del diritto al rimborso, ma non esonera dall'esistenza di un termine per la presentazione della domanda: gli Stati devono comunque prevedere termini per garantire certezza del diritto.
  • In pratica, in vicende analoghe verificare: (a) lo Stato di stabilimento del richiedente (UE o non UE); (b) il periodo cui si riferisce la richiesta; (c) la data di pagamento o di insorgenza del presupposto del diritto; (d) l'eventuale provvedimento direttoriale o normativa specifica e la sua decorrenza; (e) eventuali accordi di reciprocità con lo Stato estero.

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