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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35471/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF e IVA 2010, fondato su accertamenti bancari e sulla contestazione di maggiori redditi. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, rilevando che questi non aveva fornito una ricostruzione analitica delle movimentazioni bancarie in entrata e in uscita, né spiegazioni convincenti sull'antieconomicità dell'attività e sulle singole operazioni contestate. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) dedotta violazione e falsa applicazione di norme, ma con esposizione ritenuta confusa e cumulativa, mescolando censure sulla motivazione della sentenza, sulla valutazione delle prove e sulla violazione degli artt. 115 e 2697 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, contestando il ricorso all'accertamento induttivo, ma senza indicare un fatto storico decisivo e in presenza di doppia conforme; 3) violazione dello Statuto del contribuente per asserita mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, termine che il ricorrente riteneva applicabile anche all'accertamento fondato su indagini bancarie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di chiarezza e specificità ex art. 366 c.p.c. e, comunque, infondato perché la motivazione della CTR non era apparente e la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di merito, mentre in tema di indagini bancarie il contribuente deve dimostrare analiticamente l'estraneità di ciascuna movimentazione ai fatti imponibili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la presenza di doppia conforme e per la mancata indicazione di un fatto storico decisivo omesso. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, sia perché non risultava provata la tempestiva deduzione della questione nel giudizio di merito, sia perché il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 non si applica agli accertamenti basati su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, salvo i profili IVA valutati secondo la prova di resistenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi, con specifica indicazione delle norme asseritamente violate; la carenza di chiarezza e specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo; non può essere usato per rimettere in discussione singole questioni o risultanze istruttorie.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 24 Cost.

    Il rispetto del dovere di chiarezza del ricorso è funzionale alla tutela effettiva del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Il processo deve svolgersi nel rispetto dei principi del giusto processo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura evocata dal ricorrente è stata ricondotta, in sostanza, a una contestazione della valutazione delle prove, non consentita in cassazione se la motivazione è congrua.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente, per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, deve fornire prova analitica dell'estraneità di ciascuna operazione ai fatti imponibili.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le risultanze degli accertamenti bancari operano come presunzione superabile solo mediante prova analitica contraria sulle singole movimentazioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni opera solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, non negli accertamenti basati su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, salva la valutazione del contraddittorio ai fini IVA secondo la prova di resistenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 134 del 2012

    La novella ha escluso l'"insufficiente motivazione" come autonomo motivo di ricorso per cassazione.

  • d.l. n. 83 del 2012

    La modifica normativa ha ristretto il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • legge n. 212 del 2000

    Lo Statuto del contribuente è stato invocato per il termine dilatorio endoprocedimentale, ma la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso concreto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a base della condanna all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere esposti con chiarezza, specificità e autosufficienza: una censura cumulativa, confusa o eterogenea è inammissibile perché impedisce alla Corte di individuare il preciso vizio denunciato.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo una motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • In materia di accertamenti bancari, il contribuente che intenda superare la presunzione legale deve fornire prova analitica dell'estraneità di ciascuna movimentazione a fatti imponibili; il giudice deve, correlativamente, valutare in modo analitico le giustificazioni fornite.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, ma soltanto per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera per accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente, ma non per gli accertamenti fondati su indagini bancarie; per l'IVA resta salvo il distinto vaglio del contraddittorio nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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