Cassazione Civile, Ordinanza n. 14346/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale l'agente della riscossione lo invitava a pagare una somma riferita a ventisei cartelle di pagamento presupposte. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e la corte tributaria d'appello confermava, ritenendo regolarmente notificate sia la comunicazione sia le cartelle, esistente il contraddittorio preventivo, e non provato il pagamento di parte delle cartelle. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata sottoscrizione del relatore e del presidente; 2) erroneità e motivazione apparente per non avere attribuito rilievo a ricevute che, secondo il ricorrente, avrebbero provato il pagamento di sette cartelle; 3) violazione dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 per avere ritenuto assolto il contraddittorio endoprocedimentale; 4) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e omessa pronuncia sulla validità delle notifiche del preavviso e delle cartelle, anche in ragione dell'invio via PEC in formato pdf anziché p7m. Nella memoria del nuovo difensore veniva anche prospettata la questione del possibile discarico automatico di alcune cartelle, ma senza che tale tema fosse stato introdotto con i motivi di ricorso e senza elementi sufficienti per verificarne l'applicabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la dedotta nullità della sentenza d'appello per mancata sottoscrizione, osservando che l'attestazione di conformità della copia analogica della sentenza digitale, resa dal ricorrente in qualità di difensore di sé stesso, precludeva contestazioni sulla sottoscrizione in mancanza di querela di falso. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque privo di specificità, oltre che perché la corte d'appello aveva spiegato che il pagamento di sette cartelle non incideva sul debito derivante da altre cartelle poste a base del preavviso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che il contraddittorio endoprocedimentale è imposto rispetto all'iscrizione ipotecaria, mentre la comunicazione preventiva di cui all'art. 77, comma 2-bis, costituisce proprio l'atto con cui tale contraddittorio si realizza; nel caso concreto la comunicazione era stata regolarmente notificata. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando la validità delle notifiche via PEC in formato pdf e l'equivalenza, in materia telematica, dei formati pdf e p7m, oltre all'irrilevanza dell'assenza di sottoscrizione della cartella esattoriale, non richiesta a pena di invalidità; ha anche rilevato che un'eventuale nullità della comunicazione sarebbe comunque stata sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto della tempestiva impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
L'attestazione di conformità della copia analogica della sentenza digitale prova anche l'avvenuta sottoscrizione del provvedimento informatico, contestabile solo con querela di falso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per vizi processuali va ricondotta a questo parametro, non al n. 3.
La nomina del nuovo difensore non giustifica il rinvio dell'adunanza camerale quando vi sia tempo per depositare memoria illustrativa.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca"
La comunicazione preventiva è l'atto che assolve l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; l'obbligo riguarda l'iscrizione ipotecaria quale atto lesivo, non la comunicazione stessa.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica telematica delle cartelle e del preavviso è valida; la firma digitale in formato pdf è equivalente a quella in formato p7m, e per la cartella non è richiesta sottoscrizione ad substantiam.
Un eventuale vizio formale della notificazione non determina l'inesistenza dell'atto ma una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento è predisposta secondo un modello approvato che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo intestazione e indicazione della causale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
Il tema del discarico automatico delle cartelle fino a euro 1.000 non era verificabile in concreto per difetto di allegazioni e non incideva sulla decisione.
La disciplina sul discarico delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 non era applicabile al caso, e comunque non erano dedotte le condizioni per un discarico anticipato.
Massime di principio
- In tema di sentenza civile digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica resa da pubblico ufficiale prova anche la sottoscrizione del provvedimento informatico; la relativa contestazione richiede querela di falso.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove; inoltre il motivo deve essere specifico e deve indicare o trascrivere i documenti su cui si fonda.
- L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, ma tale comunicazione è l'atto che realizza il contraddittorio endoprocedimentale, non un atto ulteriore rispetto ad esso.
- La notificazione telematica degli atti della riscossione non è invalidata dal solo fatto che l'atto sia trasmesso in formato pdf anziché p7m, essendo equivalenti i formati di firma digitale ammessi; per la cartella esattoriale, inoltre, la sottoscrizione non è richiesta a pena di nullità.
- Le irregolarità formali della notificazione non determinano, di regola, l'inesistenza dell'atto ma una nullità sanabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, anche per effetto della tempestiva impugnazione da parte del destinatario.
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