Cassazione Civile, Ordinanza n. 34365/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un agente di commercio aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003, 2004 e 2005, sostenendo di averla corrisposta indebitamente perché svolgeva l'attività senza autonoma organizzazione: i beni strumentali sarebbero stati limitati all'essenziale (auto, computer, fotocopiatrice, cellulare) e non vi sarebbero stati dipendenti o collaboratori. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso e, soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato nullità della sentenza regionale per difetto di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe esaminato le circostanze poste a base dell'appello, in particolare l'asserito rapporto anomalo tra ricavi, beni strumentali, costi e presenza di un dipendente per un'annualità, limitandosi a qualificare l'organizzazione come rudimentale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina IRAP, dell'art. 2697 c.c. e delle norme sul processo tributario, lamentando che la sentenza non avesse correttamente valutato gli elementi dimostrativi dell'autonoma organizzazione e avesse erroneamente ritenuto assolto dal contribuente l'onere probatorio per ottenere il rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata, letta nel suo complesso, dava conto delle circostanze fattuali dedotte da entrambe le parti e le valutava ai fini dell'accertamento dell'autonoma organizzazione, senza incorrere nella denunciata nullità. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo nella parte in cui contestava la ripartizione dell'onere della prova e la valutazione del materiale istruttorio, osservando che la CTR aveva ricostruito la fattispecie concreta e l'aveva confrontata con i principi di legittimità sulla nozione di autonoma organizzazione; ha inoltre precisato che, per l'attività di agente di commercio, l'IRAP è dovuta solo se ricorre l'autonoma organizzazione e che tale requisito non può desumersi automaticamente dall'ammontare dei ricavi e dei costi. La censura è stata reputata inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
è richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o inesistente; la Corte esclude la violazione perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e leggibile nel suo insieme.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
è evocato in relazione al requisito della motivazione; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia assolto tale requisito.
art. 111, sesto comma, Cost.
è richiamato a fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte esclude la sua violazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è usato come norma processuale per veicolare la censura di nullità della sentenza; la Corte la respinge.
artt. 1-45 d.lgs. 15/12/1997, n. 446
sono richiamati per contestare la disciplina IRAP e i presupposti di imponibilità; la Corte ribadisce che l'attività di lavoro autonomo è assoggettata a IRAP solo se autonomamente organizzata.
è invocato sull'onere della prova; la Corte ritiene infondata la censura perché la sentenza di merito ha correttamente valutato gli elementi probatori e la riconduzione della fattispecie ai presupposti dell'IRAP.
art. 32 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
è richiamato nel motivo relativo alla prova nel processo tributario; la Corte non ravvisa violazioni idonee a cassare la sentenza.
art. 57 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
è richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate; la Corte non accoglie la censura.
art. 2, comma 1, primo periodo, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
è richiamato per ribadire che il lavoro autonomo è escluso dall'IRAP solo se non autonomamente organizzato.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
è richiamato quale norma sul presupposto soggettivo dell'IRAP per le attività professionali.
art. 49, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è evocato nella massima richiamata dalla Corte sul lavoro autonomo rilevante ai fini IRAP.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato nel meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
è richiamato come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'attività di agente di commercio è assoggettata all'imposta solo quando sia svolta con autonoma organizzazione; in mancanza di tale requisito il tributo non è dovuto e il versamento può essere chiesto a rimborso.
- La sussistenza dell'autonoma organizzazione non può essere desunta automaticamente dall'ammontare dei ricavi o dei costi, né dal loro rapporto percentuale: occorre una valutazione complessiva della struttura concreta dell'attività, dei mezzi impiegati e dell'eventuale utilizzo di lavoro altrui.
- La valutazione sulla concreta esistenza o meno dell'autonoma organizzazione è un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La censura di nullità per motivazione apparente non è fondata quando la sentenza, letta unitariamente, dia conto degli elementi di fatto allegati dalle parti e del percorso logico seguito per la decisione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, se la sentenza impugnata ha già esaminato gli elementi rilevanti e applicato correttamente i principi di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34250/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34254/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34262/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34263/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34265/2024 del 24/12/2024
- ordinanza_civile · 24 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2024 del 24/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →