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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02945/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2010, contestando vari rilievi: ricavi non dichiarati emersi dall'analisi del conto cassa, vendite in nero, interessi asseritamente maturati su un mutuo erogato a un socio e un ricavo imputato a competenza di un anno diverso. Sulla base di tale accertamento societario, aveva poi notificato ai due soci avvisi personali IRPEF per maggiori redditi di capitale presuntivamente derivanti dalla distribuzione pro quota degli utili extracontabili. Le Commissioni tributarie avevano annullato sia l'accertamento societario sia quelli personali. In Cassazione l'Agenzia denunciava, per l'avviso societario, motivazione apparente, violazione del contraddittorio e uso di questioni di merito non devolute in appello, nonché violazione delle norme sull'accertamento per l'utilizzo di dati di annualità diverse; per gli avvisi personali censurava, tra l'altro, la mancata sospensione necessaria dei giudizi in attesa della definizione del contenzioso societario, l'erronea esclusione della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, la motivazione apparente, l'erronea pretesa di allegazione dell'avviso societario e l'illegittimo rilievo dato a dati di esercizi diversi dall'anno accertato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Per l'accertamento societario ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo: la motivazione della sentenza regionale era solo apparente quanto ai primi due passaggi argomentativi, e la CTR aveva errato nel ritenere inutilizzabili i dati di annualità pregresse, non considerando il principio di continuità dei valori di bilancio e la possibilità di verificare il saldo cassa anche attraverso l'andamento degli esercizi precedenti. Per gli accertamenti personali ha accolto i primi cinque motivi: la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in pendenza del processo sull'accertamento societario, non poteva escludere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili invocando il mancato "nesso di trasparenza", ha reso una motivazione apparente, ha errato nel pretendere la mancata allegazione dell'avviso societario agli avvisi dei soci e ha impropriamente valorizzato la pretesa utilizzazione di dati di esercizi diversi. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione denunciando violazioni di legge e nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata in modo non apparente; non basta un'adesione acritica o un rinvio non argomentato alle tesi di parte o alla decisione di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione non può attribuire alla parte o al giudice fatti o questioni non risultanti dagli atti o non realmente devoluti.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria si applica anche nel processo tributario quando esiste un rapporto di pregiudizialità tale che la decisione di una causa costituisca presupposto logico-giuridico dell'altra.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dall'Ufficio per la rettifica del reddito d'impresa e dei ricavi accertati.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dall'Ufficio quale base dell'accertamento IVA.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato tra le norme sui poteri istruttori e sulle indagini ai fini dell'accertamento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione alla motivazione e validità dell'atto di accertamento.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato con riguardo ai termini e ai limiti dell'accertamento.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il perimetro del giudizio di appello nel processo tributario.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all'art. 36 sul dovere di motivazione della decisione tributaria d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza e del necessario percorso argomentativo.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato a proposito dell'efficacia del giudicato e dell'irrilevanza di precedenti non definitivi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, specie sulla dimostrazione dell'estraneità del socio alla distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 2476 c.c.

    richiamato per affermare che il socio può consultare la documentazione sociale e quindi accedere all'avviso presupposto e ai suoi documenti.

  • art. 92 T.U.I.R.

    esprime il principio di continuità di bilancio: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali del successivo, consentendo controlli incrociati su annualità diverse.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in combinazione con l'art. 295 c.p.c. per la sospensione nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, né di individuare le ragioni della decisione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello spiega, sia pure sinteticamente, perché ritiene infondati i motivi di gravame o perché aderisce alle argomentazioni già svolte, non essendo sufficiente una mera adesione acritica alla decisione di primo grado o alle tesi di parte.
  • Nel rapporto tra accertamento societario e accertamento personale dei soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento sul maggior reddito sociale costituisce antecedente logico-giuridico dell'accertamento dei soci; se tale antecedente è ancora sub iudice, il giudizio sul socio deve essere sospeso ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della decisione sulla società.
  • L'annullamento dell'accertamento societario produce effetti pregiudicanti nei confronti dell'accertamento personale solo se interviene con sentenza passata in giudicato e per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente, che può dimostrare l'accantonamento o il reinvestimento degli utili ovvero la propria estraneità alla gestione sociale.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento notificato al socio può essere soddisfatto anche mediante rinvio per relationem all'avviso riguardante la società, senza necessità di allegazione materiale di quest'ultimo, quando il socio abbia possibilità di conoscere la documentazione sociale e gli atti presupposti.
  • In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'amministrazione può verificare la continuità dei valori di bilancio tra esercizi diversi e utilizzare dati di annualità precedenti per ricostruire il saldo finale dell'esercizio accertato, senza che ciò comporti di per sé una indebita duplicazione della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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