Cassazione Civile, Ordinanza n. 02879/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La lite origina da dichiarazioni rese ai Carabinieri da una donna dopo aver assistito a una lite familiare. In tali dichiarazioni ella aveva riferito, con toni denigratori, che un noto professionista fosse coinvolto in attività illecite e in comportamenti riprovevoli, facendo anche riferimento a un terzo soggetto. Per quei fatti era stato avviato un procedimento penale per diffamazione; l’imputata era stata assolta nei primi due gradi sulla base della provocazione ex artt. 59 e 599 c.p. La Corte di cassazione penale, tuttavia, aveva annullato ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., rilevando che doveva essere verificato il coinvolgimento del terzo nella vicenda provocatoria. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Belluno ha condannato la convenuta al risarcimento del danno in favore della parte civile, ritenendo offensive le dichiarazioni, presuntivamente provato il danno non patrimoniale e liquidando equitativamente Euro 2.000,00, ma senza statuire sulla domanda di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel processo penale. Il ricorso principale ha denunciato omessa pronuncia e omessa motivazione sulla domanda di spese del processo penale; il ricorso incidentale ha contestato, da un lato, l’affermazione dell’illiceità civile nonostante la provocazione e la pretesa vincolatività del precedente rinvio, dall’altro la prova presuntiva del danno e il rigetto delle prove orali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della convenuta e ha accolto il primo motivo del ricorso principale della parte civile, dichiarando assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo alle spese, con rinvio al Tribunale di Belluno in diversa composizione, affinché provveda a liquidare anche le spese sostenute dalla parte civile nel precedente processo penale, applicando il principio di soccombenza all’esito globale della vicenda e regolando altresì le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
Il giudizio civile di rinvio conseguente all’annullamento della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili ha natura autonoma e serve all’accertamento dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.; il giudice civile deve provvedere anche sulle spese dell’intero giudizio secondo l’esito globale.
art. 2043 c.c.
Nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice deve verificare autonomamente la sussistenza degli elementi dell’illecito civile, distinto dal reato.
art. 2059 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione.
art. 185 c.p.
Richiamato nel motivo incidentale come base della pretesa risarcitoria da fatto costituente reato.
art. 59 c.p.
Richiamato per la provocazione putativa invocata nel processo penale; la Corte precisa che, nel giudizio civile, la questione rileva solo ai fini dell’eventuale concorso colposo ex art. 1227 c.c.
art. 599 c.p.
L’esimente della provocazione non impedisce l’autonomo accertamento dell’illiceità civile; anche se considerata causa di giustificazione, opera sul piano penale e non esclude di per sé il risarcimento civilistico.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro per il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di rifusione delle spese del processo penale.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Base processuale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi ad essa equiparati.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale relativo alla prova del danno e alla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sul danno da illecito extracontrattuale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale per asserita violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel precedente annullamento.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 1227 c.c.
Indicato dalla Corte come possibile sede civilistica di rilevanza della provocazione, non come esclusione automatica dell’illecito.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio conseguente all’annullamento della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudice civile deve accertare in modo autonomo la sussistenza dell’illecito civile ex art. 2043 c.c., senza essere vincolato alla qualificazione penale del fatto.
- La provocazione ex art. 599 c.p., anche se considerata causa di giustificazione nel sistema penale, non esclude automaticamente la responsabilità civile; al più può incidere, in ambito civilistico, come fatto rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.
- Nel giudizio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile deve statuire sulle spese dell’intero processo, comprese quelle sostenute dalla parte civile nel procedimento penale, applicando il principio della soccombenza all’esito complessivo della vicenda.
- La prova del danno non patrimoniale da lesione di onore e reputazione può essere fornita anche per presunzioni, valorizzando gravità dell’offesa, posizione della vittima e concreta diffusione o potenziale diffusione dell’offesa.
- La scelta e la valutazione dei mezzi istruttori rientrano nel potere del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e non apparente.
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