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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02864/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento della TARI 2020, con interessi e sanzioni, relativo a fabbricati di proprietà della società ricorrente. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado ritenendo: inapplicabile il giudicato formatosi su precedenti decisioni IMU, perché riferito a imposta diversa; insufficiente la sola destinazione di fatto dei fabbricati ad attività agricola per ottenere l’esenzione; necessaria la classificazione catastale rurale; tardiva la domanda di variazione catastale presentata nel 2021; infondata la censura relativa alla mancata pronuncia sulla particella 590, anche perché nuova in appello. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla ruralità e vizio di motivazione per il mancato rilievo del giudicato esterno su IMU 2014-2015; 2) violazione delle norme regolamentari sulla TARI per avere escluso l’esenzione ai fabbricati agricoli di fatto; 3) violazione della disciplina sull’esenzione dei fabbricati rurali e sulla classificazione catastale, sostenendo che non fosse necessaria la categoria D/10 e che dovesse valere la domanda di variazione; 4) questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013 per contrasto con artt. 3 e 53 Cost.; 5) omessa pronuncia sulla tassazione della particella 590 del foglio 2. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che il giudicato formatosi su IMU non si estende alla TARI per difetto di identità del tributo; che, ai fini dell’esenzione, per i fabbricati rurali rileva la classificazione catastale, non la sola destinazione di fatto; che la domanda di variazione catastale del 2021 era tardiva e comunque inefficace retroattivamente; che la disciplina retroattiva è costituzionalmente legittima; e che non vi era omessa pronuncia, oltre al rilievo di inammissibilità ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ha confermato la sentenza della CTR Campania che aveva respinto l’appello della società contribuente contro l’avviso TARI, e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune resistente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione si fonda sull’infondatezza di tutti i motivi: il giudicato su IMU non si estende alla TARI, la ruralità ai fini dell’esenzione richiede il classamento catastale, la domanda di variazione tardiva non produce effetti retroattivi per gli anni in contestazione, la disciplina censurata è stata già ritenuta costituzionalmente legittima, e la doglianza sulla particella 590 era comunque priva di fondamento e in parte inammissibile perché nuova in appello.

Norme richiamate

  • art. 29 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato quale norma sulla ruralità/fabbricati rurali, ma la Corte ne ribadisce l’irrilevanza della sola destinazione di fatto ai fini dell’esenzione senza il necessario classamento catastale

  • art. 9, comma 3, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133

    la ruralità dei fabbricati strumentali deve essere verificata secondo i requisiti normativi e, ai fini fiscali, presuppone il relativo riconoscimento catastale nei casi considerati

  • art. 8 regolamento del Ministero delle Finanze per la disciplina della TARI

    invocato dal ricorrente, ma la Corte nega che la sola destinazione agricola di fatto basti a esonerare dall’imposta

  • art. 10 del regolamento del Comune di San Michele di Serino sulla IUC

    invocato dal ricorrente in relazione all’esenzione TARI, ma ritenuto non idoneo a sovvertire il requisito catastale della ruralità

  • art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato per affermare che, ai fini dell’esenzione, rileva la classificazione catastale del fabbricato rurale e non la sola destinazione agricola di fatto

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124

    la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 12/2023 che ha escluso l’illegittimità costituzionale della norma, ritenendola coerente con esigenze di semplificazione, certezza e deflazione del contenzioso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato quale parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione, ma la Corte ricorda i limiti del sindacato sulla motivazione apparente

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale, essendo nulla solo se apparente o incomprensibile

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, poi ritenuta non fondata

  • art. 53 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, poi ritenuta non fondata

  • art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    ai fini dell’ICI/IMU il fabbricato è imponibile se ultimato e utilizzabile; la ruralità incide attraverso il diverso classamento o l’esclusione dalla nozione di fabbricato imponibile nei casi previsti

  • art. 1 e art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    sono richiamati per affermare il presupposto impositivo connesso alla natura di fabbricato accatastato o accatastabile

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106

    consente la domanda di variazione catastale con autocertificazione e retroazione limitata, ma entro termini e modalità rigorosi

  • art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    le domande di variazione catastale producono gli effetti per il riconoscimento della ruralità con efficacia retroattiva limitata secondo la disciplina richiamata

  • art. 1 d.m. 26 luglio 2012

    impone l’attribuzione del classamento secondo le regole ordinarie e l’annotazione della ruralità negli atti catastali

  • art. 2, comma 2, d.m. 26 luglio 2012

    fissa il termine per la presentazione delle domande rilevanti ai fini del riconoscimento della ruralità

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel giudizio tributario di appello sono vietate domande nuove; la censura sulla particella 590 è stata ritenuta anche inammissibile per tale ragione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.m. 26 luglio 2012

    viene valorizzato come disciplina delle modalità di annotazione catastale della ruralità, non come fonte di automatica esenzione

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno si estende ai periodi d’imposta successivi solo quando investe elementi della fattispecie con efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale; non opera invece quando il nuovo giudizio riguarda un tributo diverso, anche se fondato su fatti storici simili.
  • La ruralità di un fabbricato, ai fini dell’esenzione o del diverso trattamento fiscale, non può essere desunta dalla sola destinazione di fatto all’attività agricola quando la disciplina richiede un riconoscimento catastale nelle categorie previste o una specifica annotazione valida secondo la procedura di legge.
  • La domanda di variazione catastale prevista dalla normativa speciale attribuisce efficacia retroattiva solo entro i limiti temporali e procedurali espressamente stabiliti; la presentazione tardiva della domanda non consente di estendere il beneficio agli anni coperti dal regime retroattivo.
  • La mera autocertificazione del contribuente non produce automaticamente il riconoscimento fiscale della ruralità se il procedimento catastale non si conclude con il relativo aggiornamento degli atti; il classamento catastale resta decisivo.
  • Una sentenza è nulla per motivazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile, ossia non consenta il controllo della ratio decidendi.
  • Nel processo tributario di appello non possono essere introdotte domande nuove; una censura su un bene o particella non oggetto del provvedimento originario è inammissibile se proposta per la prima volta in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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