Cassazione Civile, Ordinanza n. 02883/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda medici laureati in medicina che si erano iscritti a scuole di specializzazione post lauream in epoca anteriore al 2007, percependo durante la frequenza una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991. Gli interessati hanno agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni ministeri chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione della normativa comunitaria, assumendo che la borsa ricevuta non integrasse una "adeguata remunerazione" ai sensi della direttiva 93/16/CEE e domandando, in sostanza, la differenza economica di euro 20.000 per ogni anno di specializzazione. Il ricorso principale contestava il rigetto della domanda deducendo: l'esistenza di un obbligo risarcitorio dello Stato per tardiva attuazione della direttiva; la configurabilità di una responsabilità contrattuale dello Stato per inadempimento di obbligazione legale; l'illegittimità della giustificazione del ritardo attuativo fondata sulla discrezionalità legislativa e sulle esigenze di bilancio; e, infine, il mancato esame del danno da perdita di chance e del pregiudizio esistenziale derivante dalla minore remunerazione. Il ricorso incidentale sosteneva che la borsa di studio non fosse comunque adeguata e che, anche ove inizialmente tale fosse stata, fosse divenuta inadeguata per mancato aggiornamento e per mancata applicazione dell'indicizzazione annuale e dell'adeguamento triennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto manifestamente inammissibili i motivi che presupponevano l'esistenza di un diritto, per i medici specializzandi iscritti prima del 2007, a una remunerazione superiore o aggiornata rispetto a quella prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la disciplina del trattamento economico introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo dall'anno accademico 2006-2007 e la direttiva europea non imponeva alcun vincolo sulla misura del compenso. Conseguentemente, il quarto motivo del ricorso principale è stato assorbito, poiché una volta escluso l'illecito comunitario diventava irrilevante ogni discorso sul danno. Le spese non sono state liquidate per mancata attività difensiva delle amministrazioni intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando contrasta con un orientamento consolidato della Corte che esclude la fondatezza delle censure proposte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
borsa di studio dell'importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257
La borsa di studio corrisposta agli specializzandi anteriori al 2007 resta quella prevista da questa disciplina.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica ... solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007
La disciplina più favorevole si applica solo ai medici iscritti dall'anno accademico 2006-2007, non a quelli iscritti prima.
Direttiva 93/16/CEE
la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio
La direttiva non imponeva agli Stati membri una specifica misura economica della remunerazione degli specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione
L'eventuale ritardo di attuazione non fonda, di per sé, un diritto al maggior compenso invocato dagli specializzandi.
Massime di principio
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno accademico 2006-2007, il trattamento economico resta disciplinato dal d.lgs. n. 257 del 1991, senza diritto automatico alla disciplina economica introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999.
- La direttiva europea in materia di formazione specialistica medica non imponeva agli Stati membri un vincolo predeterminato sulla misura della remunerazione, sicché non è configurabile un illecito comunitario fondato solo sul fatto che l'importo corrisposto fosse inferiore a quello successivamente previsto.
- Quando il consolidato orientamento di legittimità esclude il diritto azionato, il ricorso che riproponga la medesima tesi è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Esclusa la configurabilità dell'illecito comunitario e del relativo diritto al maggior compenso, restano assorbite le censure sul danno, inclusa la perdita di chance o il pregiudizio conseguente alla mancata adeguata remunerazione.
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