Cassazione Civile, Ordinanza n. 36832/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo dal quale aveva appreso dell'esistenza di una cartella di pagamento che assumeva non essergli stata notificata, deducendo anche la prescrizione della pretesa sanzionatoria sottesa. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e dichiarato l'impugnazione inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011, ritenendo rilevante la data di conoscenza dell'estratto di ruolo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112 e 615 c.p.c., dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che, avendo eccepito la prescrizione della pretesa per omessa notifica della cartella, la domanda non sarebbe stata un'opposizione a sanzione soggetta al termine breve, ma un'opposizione all'esecuzione proponibile senza termine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal ricorrente. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come inserito dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 convertito dalla l. 215/2021, applicabile anche ai giudizi pendenti secondo le Sezioni Unite n. 26283/2022. Poiché l'impugnazione era diretta avverso l'estratto di ruolo e il ricorrente non aveva allegato né dimostrato uno specifico pregiudizio tra quelli tassativamente previsti dalla nuova norma, è stato ritenuto insussistente l'interesse ad agire e, quindi, la tutela immediata richiesta. Le spese di merito sono state compensate per il mutamento normativo sopravvenuto; quelle del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il giudice di merito aveva applicato il termine di 30 giorni alla proposizione dell'opposizione, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale disciplina, ritenendola superata dalla normativa sopravvenuta sull'estratto di ruolo
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di opposizione all'esecuzione della domanda e la sua proponibilità senza termine
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della censura di violazione o falsa applicazione
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta prescrizione della pretesa sanzionatoria
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile ... Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
la disposizione esclude in via generale l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata solo in presenza di uno dei pregiudizi specificamente indicati, che devono essere allegati e dimostrati dal debitore
art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021
ha introdotto la disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, applicabile anche ai processi pendenti secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato solo come uno dei casi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato solo come ulteriore ipotesi di pregiudizio che legittima la tutela immediata
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della riscossione di somme che, se pregiudicata, consente la diretta impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile
Massime di principio
- In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore alleghi e provi uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata presuppone un interesse ad agire concreto e attuale; in difetto di allegazione e prova del pregiudizio, la domanda è inammissibile.
- La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti, perché chiarisce e specifica l'interesse alla tutela immediata in relazione all'estratto di ruolo.
- La mancanza di interesse ad agire può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è necessariamente preclusa da un preteso giudicato interno, quando la questione sia incidibile alla luce di ius superveniens applicabile al processo.
- Quando il mutamento normativo sopravviene in corso di causa e incide sulla proponibilità della domanda, è possibile compensare le spese dei gradi di merito.
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