Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36706/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011 emesso nei confronti di una società per acquisti di materie plastiche presso vari fornitori ritenuti dall'Ufficio soggettivamente inesistenti. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo non provata dall'Amministrazione la consapevolezza della società di partecipare a un'evasione IVA e valorizzando, tra l'altro, l'intermediazione di un'agenzia di rappresentanza nella selezione dei fornitori, le modalità di pagamento, la standardizzazione delle fatture e l'assenza di prova della retrocessione dell'IVA o di altri indici decisivi di frode. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 19 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe attribuito rilievo a elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e avrebbe erroneamente escluso la prova presuntiva della consapevolezza della contribuente, confondendo il mero prezzo inferiore con il risparmio frutto della frode. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo nullità della sentenza per difetto di motivazione e per omessa pronuncia su domande ed eccezioni, ma tali censure sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, per una parte, la censura fosse priva di interesse perché diretta contro affermazioni aggiuntive della CTR non decisive, e per l'altra si risolvesse in una mera riproposizione di circostanze di fatto già esaminate e valutate dal giudice di merito, senza una vera critica alla corretta applicazione dell'art. 2729 c.c. o alla motivazione del ragionamento presuntivo. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la parte pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come norma la cui violazione era denunciata dall'Agenzia; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sul ragionamento presuntivo è inammissibile quando non deduce un errore di sussunzione della norma o un vizio della motivazione, ma si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse nella parte rivolta contro statuizioni della sentenza che hanno carattere meramente aggiuntivo e non decisivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ammissibili contro un ragionamento presuntivo devono riguardare l'erronea applicazione della norma sulle presunzioni o il vizio motivazionale, non la mera rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica alla parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, con condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta e che il contraente era sostanzialmente inesistente.
  • Una volta che l'Ufficio abbia assolto l'onere probatorio sulla consapevolezza del contribuente, incombe su quest'ultimo la prova di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
  • In cassazione, la censura contro una decisione fondata su presunzioni non può consistere nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti già apprezzati dal giudice di merito; deve invece denunciare un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2729 c.c. o un vizio motivazionale effettivo.
  • Il difetto di interesse rende inammissibile la doglianza diretta contro affermazioni della sentenza che non costituiscono la ratio decidendi ma meri argomenti aggiuntivi o rafforzativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.