Cassazione Civile, Ordinanza n. 36705/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso dei contributi e delle imposte versati in eccesso per gli anni 1990-1992, in relazione alla normativa agevolativa emanata a seguito del sisma del 1990 in Sicilia. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la contribuente aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle somme versate, con sentenza passata in giudicato. Poiché il rimborso era stato eseguito solo parzialmente, la contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione integrale del giudicato, con nomina di un commissario ad acta. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di ottemperanza deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto applicare lo ius superveniens che prevede la possibile riduzione al 50% dei rimborsi e, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'arresto dei pagamenti. La contribuente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta in materia di limiti alle erogazioni dei rimborsi per i benefici fiscali conseguenti al sisma non incida sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma sulle modalità esecutive e attuative del pagamento, rilevando quindi nella fase di ottemperanza. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché si uniformi al principio di diritto indicato, verificando anche l'eventuale effettività di ulteriori pagamenti già eseguiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
la Corte ha interpretato la norma come disciplina delle modalità e procedure di erogazione dei rimborsi, non come riduzione sostanziale del credito già accertato
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017
la modifica è stata ritenuta applicabile alla fase esecutiva/di ottemperanza, anche ai giudizi in corso, perché riguarda l'attuazione del rimborso
richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e dei limiti di stanziamento
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
indicato come rito del giudizio tributario di ottemperanza, nel quale si innestano i criteri di attuazione del giudicato
art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 conv. in l. n. 30 del 1997
richiamato per lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per eseguire il giudicato in assenza di liquidità nel capitolo di spesa
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
richiamato per sostenere un'interpretazione conforme al giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del credito patrimoniale del contribuente
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario avente ad oggetto un credito da rimborso già accertato con giudicato, le sopravvenienze normative che disciplinano limiti di stanziamento e modalità di erogazione incidono sulla fase di attuazione del comando giudiziale, non sul diritto sostanziale al rimborso.
- In assenza di una disciplina transitoria espressa, la normativa sopravvenuta che regola l'esecuzione dei rimborsi può applicarsi ai giudizi di ottemperanza pendenti, purché non comporti una falcidia del credito patrimoniale già definitivamente riconosciuto.
- Quando le risorse stanziate risultino incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, se necessario, attivare gli strumenti della contabilità pubblica idonei a garantire l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- La disciplina contabile dei rimborsi deve essere letta in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, evitando che limiti finanziari di natura procedurale si traducano in un'estinzione, anche parziale, del diritto riconosciuto in sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza, prima di ordinare l'esecuzione, deve accertare in fatto se il debitore pubblico abbia già effettuato pagamenti parziali o ulteriori sul medesimo titolo, così da determinare correttamente l'adempimento residuo.
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