Cassazione Civile, Ordinanza n. 36707/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento ICI 2010 relativo a un fabbricato insistente su una particella catastale. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sull'ICI e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato un documento comunale e una certificazione di destinazione urbanistica, dai quali sarebbe emersa la destinazione agricola E3 dell'area, e che non fosse chiaro se l'imposta fosse stata calcolata sull'intera area o solo sul fabbricato. Con il secondo e terzo motivo ha dedotto violazione delle norme ICI e dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'avviso fosse illegittimo perché non esplicitava i criteri di classificazione in categoria D/7 e non chiariva la base di calcolo dell'imposta. Con il quarto motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il Comune non avesse verificato la notificazione alla contribuente dell'atto di variazione della rendita catastale. La società ha inoltre invocato un preteso giudicato esterno formatosi in altra controversia tra le stesse parti su annualità diversa, ma la Corte ha escluso la sua operatività perché l'ordinanza richiamata si era limitata a dichiarare inammissibile il ricorso comunale in rito e, comunque, la controversia riguardava annualità e profili non coperti da efficacia permanente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul giudicato esterno, perché un provvedimento che si limita a dichiarare l'inammissibilità del ricorso non produce giudicato sostanziale sui fatti e, in ogni caso, il giudicato su annualità d'imposta diverse opera solo per fatti con efficacia permanente o pluriennale, non per fattispecie variabili annualmente né per vizi formali dell'atto. Quanto ai primi tre motivi, li ha ritenuti infondati o inammissibili: la CTR aveva già chiarito che l'avviso riguardava il solo fabbricato, censito in catasto in categoria D/7, e non rilevava la destinazione urbanistica dell'area; la censura sulla incomprensibilità dell'avviso è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non aveva riprodotto l'atto né ne aveva indicato con precisione la localizzazione processuale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a censurare la condotta del Comune e non la motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale riguarda fatti positivamente accertati o negati e non può essere invocato rispetto a una decisione resa in rito, come l'inammissibilità del ricorso.
artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che il fabbricato e l'area non sarebbero stati correttamente assoggettati a ICI; la Corte non ravvisa la violazione denunciata.
art. 116 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione di documenti; la Corte esclude che vi sia stata omissione di esame delle risultanze documentali.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte ritiene inammissibile la censura per difetto di autosufficienza.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancata localizzazione comporta inammissibilità e il difetto non può essere sanato con memoria successiva.
art. 74 L. 342/2000
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'atto di variazione catastale; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta contro la condotta dell'ente e non contro la sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà censurava la condotta del Comune e non la motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno relativo ad altra annualità d'imposta è invocabile solo se riguarda fatti dotati di efficacia permanente o pluriennale; non si estende alle fattispecie suscettibili di variazione annuale e non opera su meri profili formali o su decisioni rese in rito.
- Nel ricorso per cassazione il requisito di autosufficienza impone non solo di riprodurre il contenuto essenziale degli atti e dei documenti richiamati, ma anche di indicare specificamente in quale fase o fascicolo essi siano rintracciabili; la mancanza di localizzazione determina inammissibilità.
- La censura che deduce l'incomprensibilità o l'illegittimità dell'avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non consente alla Corte di verificare direttamente il contenuto dell'atto su cui fonda la doglianza.
- Non è ammissibile, in sede di legittimità, formulare un motivo come omesso esame di un fatto decisivo quando la critica investe in realtà la condotta della parte pubblica o una questione esterna alla motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito ha accertato che l'avviso riguarda un determinato bene censito in catasto e ha escluso la rilevanza della destinazione urbanistica dell'area, la doglianza che ripropone la stessa questione senza confrontarsi specificamente con tale accertamento è infondata o inammissibile.
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