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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36709/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio. L'Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 6 del d.l. 193/2016, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione non solo per il debito tributario oggetto della definizione, ma anche per le sanzioni. Nel giudizio di legittimità si sono costituiti gli eredi del contribuente, deducendo il decesso del de cuius e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, richiamando l'art. 8 del d.lgs. 472/1997, secondo cui l'obbligazione per le sanzioni non si trasmette agli eredi. La Corte ha rilevato che il giudizio aveva ad oggetto esclusivamente sanzioni e che, per effetto della morte del soggetto sanzionato, era venuto meno l'interesse a ricorrere dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il contribuente era deceduto e, trattandosi di sanzioni amministrative tributarie, l'obbligazione non si trasmette agli eredi. Ha quindi ravvisato la cessazione della materia del contendere nei confronti degli eredi e ha disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva sostenute, senza applicare il raddoppio del contributo unificato, ritenuto inapplicabile sia per la natura della declaratoria sopravvenuta sia perché l'Agenzia è ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale che disciplina l'estinzione del giudizio tributario; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché rileva la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6 d.l. 193/2016

    Invocato dall'Agenzia come parametro della doglianza sulla dichiarazione di estinzione; la Corte non ne compie un'interpretazione autonoma nel dispositivo, poiché decide sulla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 8 d.lgs. 472/1997

    "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi"

    È la base della decisione: la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligo sanzionatorio e impedisce la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato per fondare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire/impugnare, che comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Regola la ripartizione delle spese quando la materia del contendere cessa: ciascuna parte sopporta le proprie spese, senza applicazione della soccombenza virtuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e perché l'Agenzia delle Entrate beneficia della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, dichiarato però inapplicabile nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo a sanzioni amministrative tributarie, la morte dell'autore della violazione determina la cessazione della materia del contendere perché l'obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi.
  • Quando viene meno l'oggetto sostanziale del giudizio per causa sopravvenuta, l'impugnazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni non è applicabile la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese; ciascuna parte sopporta le proprie spese ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 115/2002.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è dovuta a una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, né nei confronti di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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